Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 8365/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to withdrawal, ordering appellant to pay all litigation costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 8365/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit. The appellant argued for the dismissal, while the respondent opposed the withdrawal. Consequently, the court ruled that the appellant must bear all procedural expenses, totaling €2,200.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal, the judgment is extinguished and the withdrawing party bears all litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation Corte di Cassazione civil procedure law anticipo delle spese condono delle spese procedurali carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorsoe che deve pertanto provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
e comunicata alle parti;Considerato che la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorsoe che deve pertanto provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Pina Scigliano-ricorrente-controMedeo Filomena, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Dagradi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.254/2025 depositatail 05/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorsoe che deve pertanto provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in EuroNumero registro generale 19899/2025Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 8365/2026Data pubblicazione 03/04/20262.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 02/04/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo