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Ordinanza — n. 8352/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows asbestos exposure contributory revaluation despite lack of pension status at filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8352/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation overturned the appellate court's dismissal of Antonio Fosco's claims regarding asbestos exposure. Fosco argued that his right to contributory revaluation existed independently of his pension status, which he did not possess at the time of filing. The court held that the lower court erred by treating the revaluation right as functionally dependent on an existing pension, violating the principle of internal res judicata regarding the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992; The right to contributory revaluation for asbestos exposure is not extinguished by the absence of a pension at the time of the lawsuit and must be examined autonomously from the pension revaluation claim.

Parole chiave

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asbestos exposure contributory revaluation internal res judicata pension status INPS liability pensione di anzianità diritto alla rendita d'invalidità restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992
Art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.
Art. 24 e 111 Cost.
Art. 112 e 324 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8649/2012
Cass. n. 32288/2024
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Testo completo

all’avvocato FABRIZIO DEL VECCHIO-ricorrente-controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29,rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA GIANNICO unitamenteagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, SEBASTIANOCARUSO, ANTONELLA PATTERI-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto n.582/2021 pubblicata il 03/12/2021.Numero registro generale 14004/2022Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 8352/2026Data pubblicazione 03/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere Fabrizio Gandini.1.

Le parti controvertono circa il diritto di Antonio Fosco alla rivalutazionecontributiva — ex art.13 comma 8 della legge n.257/1992 — per laqualificata esposizione all’amianto nel periodo dal 01/01/1993 al31/12/1998, ed al conseguente diritto alla ricostituzione contributiva eriliquidazione del trattamento pensionistico.2. Il Tribunale di Taranto accoglieva le domande proposte da Fosco.3. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha ritenutoche Fosco non fosse titolare di alcun trattamento pensionistico a caricodell’INPS e in integrale riforma della sentenza appellata ha rigettato ledomande originariamente proposte dalla parte privata.4.

Per la cassazione della sentenza ricorre Fosco, con ricorso affidato aquattro motivi ai quali INPS resiste con controricorso.5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (rubricato art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.)il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 111Cost., nonché degli artt.112 e 324 cod. proc. civ., con riferimento allaviolazione del giudicato interno sulla statuizione di cui alla pagina 3 dellamotivazione della sentenza del giudice di prime cure, in difetto di specificaimpugnazione sul punto da parte dell’INPS.2.

Con il secondo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod.proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art.13 comma 8 della legge n.257/1992. Richiama Cass. n. 8649/2012Numero registro generale 14004/2022Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 8352/2026Data pubblicazione 03/04/2026e deduce la erroneità della sentenza della corte territoriale perché il fattoche egli non fosse titolare di un trattamento pensionistico al momentodella domanda giudiziale non precludeva comunque il suo diritto allaricostituzione della maggiorazione contributiva per l’operata esposizioneall’amianto.3.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchéhanno entrambi ad oggetto la medesima questione giuridica, ossia ildiritto della parte ricorrente alla rivalutazione del montante contributivo exart.13 comma 8 della legge n.257/1992.4. Secondo il costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi sonoragioni per discostarsi, la rivalutazione contributiva per esposizioneall'amianto configura un diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione,ma in quanto avente natura di prestazione previdenziale necessita dellaprevia domanda amministrativa (Cass. n.32288/2024).5.

Nel caso in esame il ricorrente ha proposto in giudizio due domande traloro cumulate: una domanda di rivalutazione del montante contributivo exart.13 comma 8 della legge n.257/1992 e una domanda di riliquidazionedella pensione «in godimento».6. È pacifico in causa, perché ammesso dallo stesso ricorrente, cheAntonio Fosco al momento della proposizione della domanda giudiziale nonfosse titolare di alcun trattamento pensionistico suscettibile diriliquidazione.7. Sulla base di questo presupposto di fatto la corte territoriale hariformato la sentenza del giudice di prime cure non solo con riferimento alcapo di sentenza relativo alla riliquidazione di un trattamento mai goduto,ma anche con riferimento al capo di sentenza relativo all’accertamento deldiritto del ricorrente alla rivalutazione del montante contributivo ex art.13comma 8 della legge n.257/1992.8.

Nel fare ciò la corte territoriale non si è attenuta ai principi di dirittosopra richiamati, perché non ha attribuito autonomo rilievo al diritto delNumero registro generale 14004/2022Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 8352/2026Data pubblicazione 03/04/2026ricorrente alla rivalutazione del montante contributivo, ma al contrario haritenuto tale diritto funzionalmente connesso alla necessaria esistenza diun trattamento pensionistico in godimento.9. Diritto già accertato dal giudice di prime cure, con statuizione nonespressamente impugnata dall’istituto previdenziale, e pertanto soggetto apreclusione in forza del giudicato interno.10.

I rilievi sopra svolti inducono il Collegio a ritenere fondate le censuresollevate con i primi due mezzi.11. Con il terzo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.24 e111 Cost. in riferimento alla eccepita violazione degli artt.2697 e 2907cod. civ.12. Con il quarto motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.5 cod. proc.civ.) il ricorrente lamenta la «omessa valutazione dell’espletata prova pertesti nel giudizio di primo grado, nonché delle certificazioni INAIL dirichiesta dei benefici dell’esposizione all’amianto.13.

I due motivi, entrambi afferenti alla domanda relativa all’accertamentodel diritto alla rivalutazione del montante contributivo, restano assorbiti inforza dell’accoglimento dei primi due mezzi.14. P.Q.Mterzo e il quarto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Taranto, Sezionedistaccata di Lecce che, in diversa composizione, provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità.P.Q.M.La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione, assorbiti il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 14004/2022Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 8352/2026Data pubblicazione 03/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGabriella Marchese