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Decreto — n. 8338/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8338/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8338/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

usto Cataldo ImpiantiTecnologici in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Graziano Barbato-ricorrente-controCoopservice Soc Coop Pa in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Favalli unitamenteall’avvocato Paolo Zucchinali-controricorrente-nonché controMartiello Pasquale-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.54/2024 depositatail 22/02/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;che pertanto deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 5240/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 8338/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, in favore della parte che ha resistito con controricorso;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8338/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;che pertanto deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 5240/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 8338/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, in favore della parte che ha resistito con controricorso;

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
e comunicata alle parti;Considerato che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;che pertanto deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod.

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Testo completo

usto Cataldo ImpiantiTecnologici in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Graziano Barbato-ricorrente-controCoopservice Soc Coop Pa in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Favalli unitamenteall’avvocato Paolo Zucchinali-controricorrente-nonché controMartiello Pasquale-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.54/2024 depositatail 22/02/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;che pertanto deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 5240/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 8338/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, in favore della parte che ha resistito con controricorso;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 02/04/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo