Italian Supreme Court dismisses appeal claiming Red Cross personnel should receive special military service benefits under 1940 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Roberto Pieroni's cassation appeal against the Florence Court of Appeal's decision denying him special military service benefits. Pieroni argued that as a Red Cross sergeant, he should be covered by the special regime of Law No. 653/1940, while INPS contended the Red Cross is merely auxiliary and not equivalent to the Armed Forces. The court held that the lower court correctly applied the law by noting the Red Cross does not require recall to arms, thus excluding the applicant from the specific statutory benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 Law No. 653/1940; The special military service regime applies only to personnel recalled to the Armed Forces, excluding auxiliary organizations like the Red Cross which do not require such recall.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RDI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA,VIA XX SETTEMBRE, 118– ricorrente –controISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati DARIO MARINUZZI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPOed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 740 del 2023 della CORTED’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 28 febbraio 2024 (R.G.N.136/2023).Numero registro generale 9598/2024Numero sezionale 5193/2025Numero di raccolta generale 8269/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere AngeloCerulo.Udito il Pubblico Ministero, in persona del dottor STEFANO VISONÀ, cheha concluso per l’accoglimento del ricorso.Udito, per il ricorrente, l’avvocato RICCARDO ROLANDO RICCARDI, cheha insistito per l’accoglimento del ricorso.Udito, per il controricorrente, l’avvocato DARIO MARINUZZI, che haribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello dipronuncia del Tribunale di Livorno e ha dunque confermato il rigettodella domanda dell’appellante, dipendente a tempo indeterminato didella legge 10 giugno 1940, n. 653, per il servizio svolto nel periododal 15 novembre 2020 al 6 dicembre 2020 in qualità di sergentemaggiore, richiamato nel corpo militare della Croce Rossa.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chela Croce Rossa, pur chiamata a svolgere un ruolo ausiliario delle ForzeArmate, a queste ultime non può essere equiparata.
Ne discendel’inapplicabilità dello speciale regime di cui all’art. 1 della legge n. 653del 1940, che presuppone il richiamo alle armi nelle Forze Armate enon per esigenze delle Forze Armate. Né sussiste la ventilata disparitàdi trattamento con il personale della Croce Rossa dipendente diamministrazioni pubbliche e con il Corpo nazionale del soccorso alpinoe speleologico, in ragione della diversità delle fattispecie.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il signorRoberto Pieroni, sulla base di cinque motivi.3.– L’INPS resiste con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica dell’11 dicembre2025.- 2 -Numero registro generale 9598/2024Numero sezionale 5193/2025Numero di raccolta generale 8269/2026Data pubblicazione 02/04/20265.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioniindicate in epigrafe e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese,formulando le richieste sopra trascritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione degli artt. 112, 113, 115 e 132cod. proc. civ.
«per omesso esame delle prove e deduzioni difensive»riguardanti l’àmbito applicativo della legge n. 653 del 1940 (pagine 28e 29 del ricorso per cassazione).1.1.– Il motivo è infondato.1.2.– I giudici d’appello hanno diffusamente illustrato le censuredell’odierno ricorrente (pagina 3 della sentenza d’appello), senzaincorrere nell’error in procedendo specificamente devoluto a questaCorte. Agli argomenti prospettati a supporto del gravame la Corte dimerito ha dedicato una disamina adeguata, che consente di ricostruireagevolmente l’iter logico della decisione (pagine 5 e 6) e offre unarisposta completa su tutti i temi sottoposti al contraddittorioprocessuale.Il fulcro della ratio decidendi risiede nell’interpretazione delsintagma «richiamo alle armi nelle Forze Armate», alla stregua delsignificato proprio delle parole (art. 12 delle preleggi), e nell’analisidelle peculiarità che contraddistinguono la Croce Rossa.Interpretazione e analisi che si dimostrano rispettose dell’obbligo dimotivazione prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost.Come anche l’Istituto rimarca (pagina 8 del controricorso), ilricorrente ha posto l’accento sugli asseriti errores in procedendo e nonha formulato in questa sede censure di violazione e falsa applicazionedi legge, in ossequio a quel canone di specificità che la più efficacesalvaguardia della funzione nomofilattica rende ineludibile (fra lemolte, Cass., S.U., 28 ottobre 2020, n. 23745).- 3 -Numero registro generale 9598/2024Numero sezionale 5193/2025Numero di raccolta generale 8269/2026Data pubblicazione 02/04/20262.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod.proc. civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per violazionedegli artt. 112, 113 e 132 cod. proc. civ. e, in particolare, «permotivazione contraddittoria e apparente» (pagina 30 del ricorso) inordine al requisito della gratuità del servizio prestato presso la CroceRossa, requisito che la Corte di merito reputa incompatibile con unadisciplina incentrata sul richiamo al trattamento economico militare.2.1.– La censura, che si appunta anche in questo caso sull’error inprocedendo della decisione d’appello, non può essere accolta.2.2.– La motivazione della sentenza impugnata è perspicua ecoerente e non è inficiata dalle anomalie radicali che il ricorrentestigmatizza, le sole che de iure condito possano essere sottoposte alloscrutinio di questa Corte (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).Le considerazioni enunciate in ordine alla gratuità del servizioprestato (pagina 6), profilo che, nella prospettazione dei giudicid’appello, mal si concilia con una normativa imperniata sul raffrontocon un trattamento economico militare, sono intelligibili e scevre dicontraddizioni.Peraltro, tali rilievi, lungi dall’assurgere a portata dirimente, siprefiggono soltanto di puntellare un percorso argomentativo che ha ilsuo snodo saliente nell’interpretazione letterale del riferimento alrichiamo nelle Forze Armate e nell’esame dell’evoluzione normativadella Croce Rossa.Non si ravvisano, pertanto, le carenze e le aporie che il ricorrentedenuncia.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod.proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione e della falsaapplicazione di legge in riferimento all’art. 3 Cost. e agli artt. 112, 113e 116 cod. proc. civ. e addebita alla sentenza d’appello di aver espostouna motivazione «solo apparente e, quindi, nulla perché affetta daerror in procedendo» (pagina 32 del ricorso per cassazione) riguardo- 4 -Numero registro generale 9598/2024Numero sezionale 5193/2025Numero di raccolta generale 8269/2026Data pubblicazione 02/04/2026al tema del trattamento deteriore riservato al personale dipendented’imprese private rispetto al personale dipendente di amministrazionipubbliche.3.1.– Anche tale doglianza dev’essere, nel suo complesso,disattesa.3.2.– La Corte territoriale (pagina 6 della sentenza impugnata) haposto in risalto la specificità della posizione dei dipendenti di pubblicheamministrazioni iscritti nei ruoli della Croce Rossa italiana, specificitàche traspare dalle peculiari condizioni tipizzate dall’art. 1660 deldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e che preclude la valutazionecomparativa sollecitata dal ricorrente.Le argomentazioni, condotte al metro dell’art. 3 Cost. e incardinatesull’eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto e sulla specialitàdella disciplina invocata quale tertium comparationis, sono tutt’altroche fittizie e stereotipate e sono immuni dal vizio di “apparenza” che ilricorrente, a sostegno dell’impugnazione, configura.4.– Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge,in riferimento all’art. 113 cod. proc. civ. e, in particolare, alla disparitàdi trattamento rispetto al personale del Corpo nazionale del soccorsoalpino e speleologico (pagine 33 e 34 del ricorso per cassazione).4.1.– La critica si rivela inammissibile.4.2.– A fronte degli argomenti della Corte d’appello, che hannopolarizzato l’attenzione sulla particolarità del regime applicabile alCorpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (pagina 6 dellasentenza impugnata), il ricorrente non muove contestazionicircostanziate.Le censure adombrano in termini generici e assertivi una violazionedell’art. 113 cod. proc. civ., senza scalfire, attraverso una puntualericognizione del quadro normativo, la valutazione formulata dalla Corte- 5 -Numero registro generale 9598/2024Numero sezionale 5193/2025Numero di raccolta generale 8269/2026Data pubblicazione 02/04/2026di merito e senza dare più solida consistenza alla comparazione chepropugnano.5.– Con la quinta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente lamenta, infine, la violazione e la falsa applicazionedi legge, in riferimento agli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e ravvisaun grave vulnus nell’omessa considerazione del parere del Ministerodella Difesa a favore dell’Avvocatura dello Stato, «che ben potevacostituire la traccia per la valutazione dei motivi di accoglimento delladomanda del ricorrente» (pagina 34 del ricorso per cassazione).5.1.– Anche tale censura si palesa inammissibile, in quantoirrimediabilmente generica.5.2.– Quel che rileva è che il giudice, con valutazione perspicua edesente da mende logiche, abbia esternato le ragioni che sorreggono ladecisione adottata.L’omessa considerazione di una deduzione difensiva, profiloprospettato in questa sede senza più particolareggiati ragguagli e invia meramente congetturale, non vale di per sé a infirmare la decisionee a denotare il contrasto, qui paventato in termini tanto indiscriminatiquanto assiomatici, con gli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ.6.– In definitiva, il ricorso dev’essere complessivamente respinto.7.– Le spese possono essere compensate, in ragione dellacomplessità e della novità delle questioni controverse, esaminatefunditus da questa Corte dopo la proposizione del ricorso (Cass., sez.lav., 2 marzo 2026, n. 4644) e ancora dibattute nella giurisprudenza(Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III-quater,sentenza 15 dicembre 2025, n. 22622) e nella dialettica parlamentare,tratteggiata anche, nel corso della discussione, dal Pubblico Ministeroe dalle parti (Atto Senato n. 1320 e, in particolare, l’art. 2, lettera l,approvato dal Senato il 28 maggio 2025 e ora all’esame della Camera,che si inserisce nella delega al Governo «per la revisione della disciplinadel Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie- 6 -Numero registro generale 9598/2024Numero sezionale 5193/2025Numero di raccolta generale 8269/2026Data pubblicazione 02/04/2026dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forzearmate»).8.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’11 dicembre 2025.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo Cerulo Lucia Esposito- 7 -