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Ordinanza — n. 8139/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding pension solidarity contributions and calculation criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8139/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the National Pension Fund inadmissible under Article 360-bis of the Civil Procedure Code. The pensioner argued for the exclusion of solidarity contributions and the application of the 'pro rata' calculation method, but the court found no new legal grounds. The decision relies on established precedent distinguishing pension rate adjustments from illegal asset deductions, confirming the lower courts' rulings.

Regesto Legislator

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Art. 2 D.Lgs. 509/1994; Art. 3 L. 335/1995; Art. 1 L. 296/2006; Art. 24 D.L. 201/2011: The Court of Cassation maintains that pension rate adjustments do not constitute illegal asset deductions subject to restitution, and thus appeals challenging such measures lack admissibility when based on established case law.

Parole chiave

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pension solidarity contributions pro rata calculation method inadmissibility of appeal illegal asset deduction pension rate adjustment Civil Procedure Code National Pension Fund accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 2 D.Lgs. n. 509/1994
n.639/70, nonha ragion d’essere alcuna questione di illegittimità costituzionale perviolazione dell’art.3 Cost» (da ultimo, Cass. 26361/2025 cit.).8.
Art. 22 of the 'Regolamento di disciplina del regime previdenziale' della CNPADC
509/1994 in combinatodisposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regimeprevidenziale” della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del28.10.2008; violazione dell’art.
Delibera della CNPADC del 28.10.2008
Art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
22 del “Regolamento di disciplina del regimeprevidenziale” della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del28.10.2008; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art.
Art. 1 comma 763, L. n. 296/2006
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc.
Art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147
296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazionedell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);violazione dell’art.
Art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011
147 (Legge di stabilità 2014);violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L.
Art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.
I rilievi sopra svolti conducono alla declaratoria di inammissibilità delricorso, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna alpagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidate indispositivo.10.
Art. 380 bis, ult. co., cod. proc. civ.
Art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4604/2023
Cass. n. 31641/2022
4604/2023).Questo indirizzo si è consolidato (ex multis, Cass. n. 31641/2022, n.31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass.
Cass. n. 31642/2022
Cass. n. 449/2023
Cass. n. 688/2023
Cass. n. 4263/2023
31641/2022, n.31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n. 4263/2023, n.
Cass. n. 4314/2023
Cass. n. 4349/2023
Cass. n. 4362/2023
Cass. n. 6170/2024
Cass. n. 23126/2025
Cass. n. 22154/2025
Cass. n. 24151/2025
Cass. Sez.Un. n. 27195/2023
Cass. n. 27433/2023
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22345/2023 R.G. proposto da:CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEIDOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio digitale presso la PEC degli avvocati ROBERTOPESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e difendono-ricorrente-controLOCATELLI ITALO, con domicilio digitale presso la PEC dell'avvocatoSILVIA LOCATELLI, che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 228/2023 pubblicatail 09/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere Fabrizio Gandini.Numero registro generale 22345/2023Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 8139/2026Data pubblicazione 01/04/20261. Le parti controvertono circa il diritto di Italo Locatelli:

a) di percepire lapensione di vecchiaia — della quale è titolare con decorrenza dal01/07/2005 — senza l’applicazione del contributo di solidarietà, con lacondanna della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore deiDottori commercialisti alla restituzione di quanto prelevato a tale titolodal settembre 2010 a settembre 2021 e a corrispondergli il trattamentopensionistico nella misura derivante;

b) di percepire la quota retributivadella medesima pensione, relativamente al calcolo della quotapensionistica per le anzianità contributive sino al 31/12/2023, inapplicazione del criterio del «pro rata» e quindi nella misura risultantedall’applicazione della normativa previgente rispetto alla disciplina delregime previdenziale introdotta con il Regolamento della Cassa approvatoil 14/07/2024 luglio 2004.2. Il Tribunale di Pavia accolse tutte le domande proposte da Locatelli, nellimite della prescrizione decennale.3. La Corte d’appello di Milano ha integralmente confermato la sentenzaappellata.4.

Per la cassazione della sentenza della corte territoriale ricorre la Cassa,con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, ai quali Locatelliresiste con controricorso, illustrato da memoria.5. Il consigliere a ciò delegato ha proposto la definizione agevolata delricorso, ex art.380 bis cod. proc. civ., e la Cassa ha chiesto la decisionedella causa.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.Numero registro generale 22345/2023Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 8139/2026Data pubblicazione 01/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la Cassalamenta la «violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinatodisposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regimeprevidenziale” della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del28.10.2008; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art. 1comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazionedell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n.214/2011 (c.d.

“Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.;violazione art. 23, Cost.; violazione dell’art. 38, Cost.; violazione canoniermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss., Cod. Civ.».2. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laCassa lamenta la «violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994; violazioneart. 10 ed art. 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenzialedella CNPADC; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 esuccessive modifiche ed integrazioni; contraddittorietà ed insufficienzadella motivazione (violazione degli artt. 112, 132, Cod.

Proc. Civ. edell’art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ.); violazione artt. 1362 e ss., Cod.Civ.».3. I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente, perl’intima connessione che li lega, afferendo alla medesima questionegiuridica, ossia la legittimità (o meno) del contributo di solidarietà impostodalla Cassa.4. Sulla questione il Collegio intende dare continuità al consolidatoorientamento di questa Corte, «che ha offerto esaustiva risposta a tutti gliargomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tuttosovrapponibili a quella odierna, anche in rapporto alle previsioni del d.l. n.201 del 2011, essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati(come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza deiNumero registro generale 22345/2023Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 8139/2026Data pubblicazione 01/04/2026Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzionedell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità dellagestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri dideterminazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta(nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia giàdeterminato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere chetali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e dianoluogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali exart. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

Cassazione n.603/2019, ex multis, ha poi rilevato che «appare utile, al fine diconfermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri dideterminazione del trattamento pensionistico e conseguentemente ancheal principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, larecente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutarel'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, haaffermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delleprestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., aventela finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale(sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, lamancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost.,che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa; sulla basedelle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esuladai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, diemanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al dilà del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio dideterminazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievoche può essere introdotto solo dal legislatore».

Detto orientamento,iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis, Cass. n.31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n.16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n.Numero registro generale 22345/2023Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 8139/2026Data pubblicazione 01/04/202618565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n.29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023,n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n.24403/2024, n. 24605/2024, n. 24667/2024, n. 23126/2025, n.22154/2025, n. 21895/2025 è consolidato e va confermato» (da ultimo,Cass. n.26361/2025).5.

Le argomentazioni svolte dalla Cassa nel ricorso per cassazione, comeillustrate nella memoria, sono già state esaminate con attenzione daquesta Corte, e pertanto non sussistono ragioni nuove o diverse perdiscostarsi dai principi di diritto sopra richiamati, ai quali il Collegiointende dare continuità.6. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. civ.) la Cassalamenta la «violazione artt. 2946 e 2948, Cod. Civ.; violazione art. 129,R.D.L n. 1827/1935 ed art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970; violazione art.1282, Cod. Civ.».7. Anche con riferimento al terzo motivo, che sostanzialmente prospetta latesi della applicabilità della prescrizione quinquennale in luogo di quelladecennale, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamentodi questa Corte, giacché «come evidenziato fin da Cass. n. 31527/2022, incui si controverteva di un caso analogo al presente, la prescrizionequinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, cod. civ.

– così comedall’art.129 del r. d. l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilitàdel credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché,ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioècon o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto allariliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennaledi cui all'art. 2946 c.c. Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R.n.639/70, secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati,ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudizialedichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delleNumero registro generale 22345/2023Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 8139/2026Data pubblicazione 01/04/2026prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relativedifferenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa Corte ha affermatoche tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre ilcaso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione diuna misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateopensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in séconsiderata (ex plurimis, Cass. n. 4604/2023).Questo indirizzo si è consolidato (ex multis, Cass. n. 31641/2022, n.31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n. 4263/2023, n. 4314/2023,n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024, n.23126/2025, n. 22154/2025, n. 24151/2025) ed è condiviso dal Collegio.Dato il differente ambito applicativo dell’art.47-bis d.P.R. n.639/70, nonha ragion d’essere alcuna questione di illegittimità costituzionale perviolazione dell’art.3 Cost» (da ultimo, Cass. 26361/2025 cit.).8.

Anche con riferimento al terzo motivo le argomentazioni svolte in senoalla memoria depositata dalla Cassa in vista dell’adunanza camerale nonpongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non consideratinei precedenti casi in cui questa Corte si è pronunciata, per cuil'orientamento formatosi va confermato.9. I rilievi sopra svolti conducono alla declaratoria di inammissibilità delricorso, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna alpagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidate indispositivo.10. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta nonaccettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsil’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., contenendo l’art.380 bis, ult. co.,cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza deipresupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamentedeterminata in favore della controparte e di una ulteriore somma in favoredella Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte aNumero registro generale 22345/2023Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 8139/2026Data pubblicazione 01/04/2026Sezioni Unite (Cass.

Sez.Un. n. 27195/2023 e n. 27433/2023, Cass.n.27947/2023); P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente arifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €3000,00 per compensi professionali, €200,00 per esborsi, oltre 15% perrimborso spese generali e accessori di legge; condanna parte ricorrente apagare alla resistente l’ulteriore somma di 1500,00; condanna partericorrente a pagare € 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende; aisensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.Il Presidente