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Decreto — n. 8079/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8079/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8079/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 22069/2025 R.G. proposto da:Terrana Ignazio, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Savoca-ricorrente-controAssessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana,in persona dell’assessore pro tempore, e l’Assessorato regionaledell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea dellaRegione Siciliana, in persona dell’assessore pro tempore, rappresentati edifesi dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso l’ordinanza n. 505/2025 emessa dalla Corte d’appello diCaltanissetta il 30/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 8079/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 22069/2025 R.G. proposto da:Terrana Ignazio, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Savoca-ricorrente-controAssessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana,in persona dell’assessore pro tempore, e l’Assessorato regionaledell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea dellaRegione Siciliana, in persona dell’assessore pro tempore, rappresentati edifesi dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso l’ordinanza n. 505/2025 emessa dalla Corte d’appello diCaltanissetta il 30/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese fine del processo economia processuale stralcio del procedimento procedura semplificata
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 22069/2025 R.G. proposto da:Terrana Ignazio, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Savoca-ricorrente-controAssessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana,in persona dell’assessore pro tempore, e l’Assessorato regionaledell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea dellaRegione Siciliana, in persona dell’assessore pro tempore, rappresentati edifesi dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso l’ordinanza n. 505/2025 emessa dalla Corte d’appello diCaltanissetta il 30/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 22069/2025Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 8079/2026Data pubblicazione 01/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 31/03/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele