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Decreto — n. 8065/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8065/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8065/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 21604/2025 R.G. proposto da:Andrea Banfi, rappresentato e difeso dall’avvocato Achille Rainoneunitamente e disgiuntamente all’avvocato Gabriele Forcella-ricorrente-controEnte Strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coattaamministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso il decreto n. 1748/2025 emesso dal Tribunale di Roma il15/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 8065/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 21604/2025 R.G. proposto da:Andrea Banfi, rappresentato e difeso dall’avvocato Achille Rainoneunitamente e disgiuntamente all’avvocato Gabriele Forcella-ricorrente-controEnte Strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coattaamministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso il decreto n. 1748/2025 emesso dal Tribunale di Roma il15/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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risoluzione delle controversie ricorso del personale concorrenza e aiuti di Stato credito nel fallimento compenso del curatore fallimentare sospensione della procedura di fallimento
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 21604/2025 R.G. proposto da:Andrea Banfi, rappresentato e difeso dall’avvocato Achille Rainoneunitamente e disgiuntamente all’avvocato Gabriele Forcella-ricorrente-controEnte Strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coattaamministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso il decreto n. 1748/2025 emesso dal Tribunale di Roma il15/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 21604/2025Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 8065/2026Data pubblicazione 01/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 31/03/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele