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Decreto — n. 8050/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8050/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8050/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 19634/2025 R.G. proposto da:Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Angelini-ricorrente-controScipio Annoscia, Andrea Ferrero, Gianluca Lanfranco, Diego MariaPapurello, Giovanni Ramellini, Piercarlo Milone, rappresentati e difesidall’avvocato Marco Sartori-controricorrenti-nonché controAntonio Maria Alfano, Gabriele Aitoro, Fabrizio Aprà, Maria Agresti, CarloGiuliano Baima, Enrica Crosasso, Cristina Corso, Paolo Guizzardi, SabrinaGasverde, Chiara Baima Rughet, Franca Garetto, Lidia Di Vito, GianluigiBergandi, Chiara Bergesio, Franco Finelli, Daniele Griffa, Paolo Raviola,Santo Recupero, Paolo Perinetti, Maria Cristina Orlando, Orazio Risiglione,Gianni Pelucelli, Paolo Musso, Sabrina Salvini, Anna Romano, BenedettaPanizzut, Paola Maina, Massimo Piovano, Tiziana Pulvirenti, SalvatoreTrefilletti, Giuseppe Sibour, Giuseppe Trapani-intimati-avverso la sentenza n. 127/2025 emessa dalla Corte d’appello di Torino il19/03/2025.Numero registro generale 19634/2025Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 8050/2026Data pubblicazione 01/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che il difensore della parte ricorrente ha depositato in data 26marzo 2026 dichiarazione di adesione alla anzidetta proposta;Considerato che, in ogni caso, è trascorso il termine di giorni quarantadalla comunicazione della medesima proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 8050/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 19634/2025 R.G. proposto da:Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Angelini-ricorrente-controScipio Annoscia, Andrea Ferrero, Gianluca Lanfranco, Diego MariaPapurello, Giovanni Ramellini, Piercarlo Milone, rappresentati e difesidall’avvocato Marco Sartori-controricorrenti-nonché controAntonio Maria Alfano, Gabriele Aitoro, Fabrizio Aprà, Maria Agresti, CarloGiuliano Baima, Enrica Crosasso, Cristina Corso, Paolo Guizzardi, SabrinaGasverde, Chiara Baima Rughet, Franca Garetto, Lidia Di Vito, GianluigiBergandi, Chiara Bergesio, Franco Finelli, Daniele Griffa, Paolo Raviola,Santo Recupero, Paolo Perinetti, Maria Cristina Orlando, Orazio Risiglione,Gianni Pelucelli, Paolo Musso, Sabrina Salvini, Anna Romano, BenedettaPanizzut, Paola Maina, Massimo Piovano, Tiziana Pulvirenti, SalvatoreTrefilletti, Giuseppe Sibour, Giuseppe Trapani-intimati-avverso la sentenza n. 127/2025 emessa dalla Corte d’appello di Torino il19/03/2025.Numero registro generale 19634/2025Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 8050/2026Data pubblicazione 01/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che il difensore della parte ricorrente ha depositato in data 26marzo 2026 dichiarazione di adesione alla anzidetta proposta;Considerato che, in ogni caso, è trascorso il termine di giorni quarantadalla comunicazione della medesima proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione ripetibili anticipi delle spese assunzione esterna di debito esecuzione di decisioni straniere estinzione del debito
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 19634/2025 R.G. proposto da:Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Angelini-ricorrente-controScipio Annoscia, Andrea Ferrero, Gianluca Lanfranco, Diego MariaPapurello, Giovanni Ramellini, Piercarlo Milone, rappresentati e difesidall’avvocato Marco Sartori-controricorrenti-nonché controAntonio Maria Alfano, Gabriele Aitoro, Fabrizio Aprà, Maria Agresti, CarloGiuliano Baima, Enrica Crosasso, Cristina Corso, Paolo Guizzardi, SabrinaGasverde, Chiara Baima Rughet, Franca Garetto, Lidia Di Vito, GianluigiBergandi, Chiara Bergesio, Franco Finelli, Daniele Griffa, Paolo Raviola,Santo Recupero, Paolo Perinetti, Maria Cristina Orlando, Orazio Risiglione,Gianni Pelucelli, Paolo Musso, Sabrina Salvini, Anna Romano, BenedettaPanizzut, Paola Maina, Massimo Piovano, Tiziana Pulvirenti, SalvatoreTrefilletti, Giuseppe Sibour, Giuseppe Trapani-intimati-avverso la sentenza n. 127/2025 emessa dalla Corte d’appello di Torino il19/03/2025.Numero registro generale 19634/2025Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 8050/2026Data pubblicazione 01/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che il difensore della parte ricorrente ha depositato in data 26marzo 2026 dichiarazione di adesione alla anzidetta proposta;Considerato che, in ogni caso, è trascorso il termine di giorni quarantadalla comunicazione della medesima proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 31/03/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele