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Decreto — n. 8046/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8046/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8046/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 19643/2025 R.G. proposto da:Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Angelini-ricorrente-controEnrico Ansaldi, Osvalda Caterina Barbin, Manlio Benedetto Bianco,Secondo Cravero, Romeo Geranio, Maria Carmela Orlandi, PasqualinaRusso, Gaetano Senatore, Anna Togliani, rappresentati e difesidall’avvocato Maria Novella Piera Faletti unitamente e disgiuntamenteall’avvocato Giancarlo Faletti-controricorrenti-nonché controAntonio Salvatore Domenico Alfeo, Ginevra Corneli, Vincenzo Lio, CarmelaPatane', Maurizio Giovanni Perardi,-intimati-avverso la sentenza n. 128/2025 emessa dalla Corte d’appello di Torino il19/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che il difensore della parte ricorrente ha depositato in data 26marzo 2026 dichiarazione di adesione alla anzidetta proposta;Numero registro generale 19643/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 8046/2026Data pubblicazione 01/04/2026Considerato che, in ogni caso, è trascorso il termine di giorni quarantadalla comunicazione della medesima proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 8046/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 19643/2025 R.G. proposto da:Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Angelini-ricorrente-controEnrico Ansaldi, Osvalda Caterina Barbin, Manlio Benedetto Bianco,Secondo Cravero, Romeo Geranio, Maria Carmela Orlandi, PasqualinaRusso, Gaetano Senatore, Anna Togliani, rappresentati e difesidall’avvocato Maria Novella Piera Faletti unitamente e disgiuntamenteall’avvocato Giancarlo Faletti-controricorrenti-nonché controAntonio Salvatore Domenico Alfeo, Ginevra Corneli, Vincenzo Lio, CarmelaPatane', Maurizio Giovanni Perardi,-intimati-avverso la sentenza n. 128/2025 emessa dalla Corte d’appello di Torino il19/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che il difensore della parte ricorrente ha depositato in data 26marzo 2026 dichiarazione di adesione alla anzidetta proposta;Numero registro generale 19643/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 8046/2026Data pubblicazione 01/04/2026Considerato che, in ogni caso, è trascorso il termine di giorni quarantadalla comunicazione della medesima proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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obbligo di anticipare spese controprestazione contrattuale promessa di contrarre contratto di compensazione clausula rebus sic stantibus spese susseguenti
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 19643/2025 R.G. proposto da:Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Angelini-ricorrente-controEnrico Ansaldi, Osvalda Caterina Barbin, Manlio Benedetto Bianco,Secondo Cravero, Romeo Geranio, Maria Carmela Orlandi, PasqualinaRusso, Gaetano Senatore, Anna Togliani, rappresentati e difesidall’avvocato Maria Novella Piera Faletti unitamente e disgiuntamenteall’avvocato Giancarlo Faletti-controricorrenti-nonché controAntonio Salvatore Domenico Alfeo, Ginevra Corneli, Vincenzo Lio, CarmelaPatane', Maurizio Giovanni Perardi,-intimati-avverso la sentenza n. 128/2025 emessa dalla Corte d’appello di Torino il19/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che il difensore della parte ricorrente ha depositato in data 26marzo 2026 dichiarazione di adesione alla anzidetta proposta;Numero registro generale 19643/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 8046/2026Data pubblicazione 01/04/2026Considerato che, in ogni caso, è trascorso il termine di giorni quarantadalla comunicazione della medesima proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 31/03/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele