Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8002/2026 — snciv Generato dall'IA

Social security court allows INPS appeal, ruling contribution claim not prescribed due to extended payment deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8002/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the INPS's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision, which had previously dismissed the claim based on prescription. The lower court had found the five-year limitation period expired on June 16, 2010, but the INPS argued a subsequent decree extended the payment deadline to July 6, 2010. The court ruled that this extension applied to all contributors, meaning the INPS's request received in June 2015 was timely and the claim remained valid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2935 c.c.; Art. 421 c.p.c.; In social security matters, the prescription period for contributions to the separate management begins when payment deadlines expire, and any statutory extension of those deadlines directly affects the start date of the limitation period.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security prescription contribution deadline extension INPS administrative claim limitation period calculation separate management regime lacuna contributiva deduzione dei contributi di mantenimento esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 c.c.
Art. 421 c.p.c.
e dell’art. 421 c.p.c.,dell’art.
Art. 2 commi 26 – 31 della legge n. 335/95
421 c.p.c.,dell’art. 2 commi 26 – 31 della legge n. 335/95, dell’art.
Art. 18 comma 12 del d.l. n. 98/11 convertito con modificazioni dalla legge n. 111/15
DPCM del 10.6.10
111/11 e del DPCM del 10.6.10 (pubbl.
art. 2935 c.c
art. 421 c.p
e dell’art. 421 c.p.c.,dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 30303/21
Cass. n. 10273/21
Cass. n. 10273/21 cit.,in motivazione).Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per ilversamento dei contributi per l’anno 2009 al 6.7.10, sulla basedel DPCM 10 giugno 2010, (pubblicato sulla G.U.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 16724-2021 proposto da:I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO;2026 - ricorrenti -907 controSABATINO PIERA MELINA MIRELLA, rappresentata e difesadall'avvocato GIACOMO D'ASARO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 935/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 14/12/2020 R.G.N. 621/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/02/2026 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI.Numero registro generale 16724/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 8002/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con sentenza del 14.12.2020 n. 935, la Corte d’appello diPalermo, respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso lasentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva accolto ilricorso proposto da Sabatino Melina Piera Mirella avversol’avviso di addebito, attinente alla contribuzione previdenzialederivante dall’iscrizione di quest’ultimo alla gestione separata dicui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps avevaproceduto d’ufficio per l’anno 2009.Il tribunale accoglieva il ricorso ritenendo maturata laprescrizione quinquennale a decorrere dalla data di insorgenzadel debito contributivo, coincidente con la scadenza del terminedi versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione deiredditi a norma dell’art. 18 comma 4 del d.lgs. n. 241/97 (ecioè, nella specie, il 16.6.2010).La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado,ritenendo di disattendere il motivo di gravame dell’Inps,secondo cui era ravvisabile nella fattispecie, una causa disospensione della prescrizione, dovuto all’occultamento dolosodel debito contributivo, per la mancata compilazione del quadroRR, in quanto fino all’entrata in vigore della normad’interpretazione autentica (art. 18 comma 12 del DL n. 98/11(conv. nella legge n. 111/15) era dubbio che sussistessel’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e che, quindi,l’omessa compilazione del quadro RR fosse preordinataall’evasione di tale obbligo.Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla basedi un motivo, mentre Sabatino Melina Piera Mirella ha resistitocon controricorso, illustrato da memoria.Numero registro generale 16724/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 8002/2026Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorniData pubblicazione 31/03/2026dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione dilegge, in particolare, dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 421 c.p.c.,dell’art. 2 commi 26 – 31 della legge n. 335/95, dell’art. 18comma 12 del d.l. n. 98/11 convertito con modificazioni dallalege n. 111/11 e del DPCM del 10.6.10 (pubbl. in GU n. 141 del19.6.2010), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., inquanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato laprescrizione del credito contributivo per il 2009, nonconsiderando che per il dies a quo della prescrizione occorrevatener conto del termine prorogato dal DPCM in rubrica, fino al6.7.10, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta daSabatino Melina Piera Mirella (cfr. p. 1 della sentenzaimpugnata) il 30.6.2015 doveva considerarsi tempestiva.Il motivo è fondato.Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materiaprevidenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudicenon è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materiaprevidenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestioneseparata decorre dal momento in cui scadono i termini per ilpagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai finidella decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugnodel 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 daititolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizionida detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21).Numero registro generale 16724/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 8002/2026Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine diData pubblicazione 31/03/2026pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavanosettore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze ditali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver sceltoun diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n.244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr.

Cass. n. 10273/21 cit.,in motivazione).Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per ilversamento dei contributi per l’anno 2009 al 6.7.10, sulla basedel DPCM 10 giugno 2010, (pubblicato sulla G.U. n. 141 del19.6.10), la richiesta di pagamento dell’Inps pervenuta aldestinatario il 30.6.15 (cfr. p. 1 della sentenza impugnata),risulta tempestiva e il relativo credito contributivo nonprescritto.In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causava rinviata alla Corte d’appello di Palermo perché, esclusa laprescrizione, proceda all’esame del merito della controversia.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo,in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.2.26Il PresidenteNumero registro generale 16724/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 8002/2026Data pubblicazione 31/03/2026