Social security contributions for 2008 not prescribed due to Constitutional Court ruling on civil sanctions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's decision regarding the prescription of social security contributions for the year 2008. While the court upheld the appellant's claim that the five-year limitation period had expired, it found the lower court erred in applying the statute of limitations to the specific annuality of 2008. The decision was based on a subsequent Constitutional Court ruling declaring unconstitutional the provision imposing civil sanctions for late registration, which effectively nullified the debt for that specific year.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 18 D.Lgs. 241/97; Art. 17 DPR 435/01; The statute of limitations does not apply to the specific annuality of 2008 for social security contributions because the Constitutional Court declared unconstitutional the legal basis for civil sanctions regarding late registration for that period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso 6452-2021 proposto da:I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DEROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO;2026 - ricorrenti -906 controMASTROPIERI LEONARDO, rappresentato e difeso dall'avvocatoLUCIANO BARLETTA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 366/2020 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 6452/2021Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7999/2026Data pubblicazione 31/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/02/2026 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI.Con sentenza del 2.9.2020 n. 366, la Corte d’appello di Firenzerespingeva, in sede di rinvio, il gravame proposto dall’Inps,avverso la sentenza del Tribunale di Prato che aveva accolto ilricorso proposto da Mastropieri Leonardo avverso l’avviso diaddebito, attinente alla contribuzione previdenziale derivantedall’iscrizione di quest’ultimo alla gestione separata di cui all’art.2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps aveva procedutod’ufficio per l’anno 2006 e 2008.La Corte di Cassazione, in sede rescindente, con sentenza n.24522/19, aveva accolto il ricorso dell’Inps, sancendo l’obbligodi iscrizione del professionista ingegnere alla Gestione Separatae la conseguenziale debenza della pretesa contributiva.La Corte d’appello, in sede di rinvio, per quanto ancorad’interesse, pur ritenendo sussistente l’obbligo di iscrizione allaGestione Separata, riteneva i contributi prescritti, prendendo ariferimento come data di scadenza del versamento, quella del16.6.09, e la circostanza che la richiesta di pagamento era stataricevuta dal Mastropieri il 27.6.2014/2.7.2014, quando iltermine di prescrizione quinquennale dei contributi era oramaidecorso.Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, l’Inps ricorre percassazione (per la sola annualità 2008), sulla base di due motivi,mentre Mastropieri Leonardo ha resistito con controricorso(riproponendo il profilo dell’eccessività delle sanzioni, cfr. pp. 11e 12 del controricorso), illustrato da memoria.Numero registro generale 6452/2021Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7999/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazionedi legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2 commi 26– 31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97,dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM 4.6.09 (pubblicato inG.U. n. 137 del 16.6.09), in relazione all’art. 360 primo comman. 3 c.p.c.), in quanto, erroneamente, la Corte d’appello avevadichiarato la prescrizione del credito contributivo per il 2008,non considerando che per il dies a quo della prescrizioneoccorreva tener conto del termine prorogato dal DPCM inrubrica, fino al 6.7.09, cosicché la richiesta di pagamentodell’Inps, ricevuta da Mastropieri Leonardo (cfr. penult. fogliodella sentenza impugnata) il 27.6.2014/2.7.14 dovevaconsiderarsi tempestiva.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 n. 8c.c., con riferimento all’art. 2 commi 26-31 della legge n.335/95, all’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11,convertito conmodificazioni nella legge n. 111/11, all’art. 1 del d.lgs. n.462/97 e all’art. 10 comma 1 del d.lgs. n. 241/97, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente laCorte d’appello aveva ritenuto che la mancata compilazione delquadro RR non fosse sintomatico di un occultamento doloso,circostanza che giustificava la sospensione del termine diprescrizione.Il primo motivo è fondato.Numero registro generale 6452/2021Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7999/2026Data pubblicazione 31/03/2026Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materiaprevidenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudicenon è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materiaprevidenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestioneseparata decorre dal momento in cui scadono i termini per ilpagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai finidella decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugnodel 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 daititolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizionida detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21).Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine dipagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavanosettore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze ditali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver sceltoun diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n.244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr.
Cass. n. 10273/21 cit.,in motivazione).Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per ilversamento dei contributi per l’anno 2008 al 6.7.09, sulla basedel DPCM 4 giugno 2009, (pubblicato sulla G.U. n. 137 del19.6.10), la richiesta di pagamento dell’Inps pervenuta aldestinatario il 27.6.14/2.7.14 (cfr. cfr. penult. pagina dellasentenza impugnata), risultava tempestiva e il relativo creditocontributivo non prescritto.Il secondo motivo è, invece, infondato.Numero registro generale 6452/2021Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7999/2026Data pubblicazione 31/03/2026Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non c’è unautomatismo tra mancata compilazione del quadro RR eoccultamento doloso del debito, in quanto il giudice del meritodeve esprimere un accertamento in concreto per verificare se lamancata compilazione del predetto quadro RR sia sintomaticodi una volontà di occultamento (Cass. n. 37529/21).Nella specie, la Corte d’appello non ha svolto nessunaccertamento, pertanto, l’assunto dell’Inps è una meracongettura sulla mancata compilazione del quadro RR,accreditando l’erroneo assunto di un automatismo nell’attribuirede plano, la mala fede al contribuente per non aver compilato ilquadro RR (cfr. pp. 11 e ss. del ricorso).Quanto alle sanzioni irrogate e ritenute eccessive occorre tenereconto dello ius superveniens conseguente alla pronuncia dellaCorte Cost. n. 55 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazionefinanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio2011, n. 111, nella parte in cui «non prevede che gli ingegnerie architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per esserecontemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenzialeobbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n.6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gliarchitetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».Numero registro generale 6452/2021Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7999/2026Data pubblicazione 31/03/2026La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento atutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presentefattispecie ciò determina che la questione in ordine alla debenzaed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2008 incui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata invigore, va decisa nel senso che nulla è dovuto per sanzioni civiliin conseguenza del confermato obbligo di iscrizione allaGestione separata da parte del controricorrente (cfr.
Cass. n.33940/24).In conclusione, rigettato per le ragioni sopra esposte il secondomotivo di ricorso, in accoglimento del primo - incontroversi trale parti i termini in cui la richiesta di pagamento era stataavanzata - deve essere in fatto escluso che il credito relativoall’anno 2008 si fosse prescritto di tal che per tale aspetto lasentenza deve essere cassata. Quanto alle sanzioni queste nonsono dovute.Le spese dell’intero processo possono compensarsi attesa lareciproca soccombenza ed il sopravvenire della pronuncia dellaCorte Costituzionale n. 55/24.
P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo;cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto eaccertato che i contributi per l’anno 2008 non sono prescrittidichiara non dovute le sanzioni.Spese compensate dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.2.26Il PresidenteNumero registro generale 6452/2021Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7999/2026Data pubblicazione 31/03/2026