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Ordinanza — n. 7983/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses demotion claim, allowing only equivalent director role assignment despite acknowledged demotion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7983/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Alberto Serra's appeal against the Second Instance Court's partial ruling regarding his employment demotion. While the lower court acknowledged Serra's demotion occurred twice, it rejected his requests for damages and compensation, ordering only that he be assigned to duties equivalent to a director. The court upheld this decision because Serra failed to prove the existence of non-pecuniary damage or health issues, and the lower court's reasoning regarding the lack of patrimonial loss was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 2103 cod. civ.; Art. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059, 2087 cod. civ.; The court of cassation may recognize a different legal ground for the appeal than that specified by the party, provided it is based on the facts ascertained in the first instance and does not require new factual investigations.

Parole chiave

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employment demotion damages compensation equivalent duties pecuniary damage non-pecuniary damage health damage Cassation procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2103 cod. civ.
Con il motivo del ricorso principale Alberto Serra denuncia laviolazione dell’art. 2103 cod. civ., degli artt.
Art. 1218 cod. civ.
Art. 1223 cod. civ.
Art. 1226 cod. civ.
Art. 2043 cod. civ.
Art. 2056 cod. civ.
Art. 2059 cod. civ.
Art. 2087 cod. civ.
Art. 345 cpc
Art. 432 cpc
Art. 434 cpc
Art. 437 cpc
Art. 360 co. 1 n. 3 cpc
345,432, 434, 437 cpc, in relazione all’art. 360 co.
Art. 384 cod. proc. civ.
Il motivo va disatteso seppure con le precisazionNuim ecroh dei r accolta generale 7983/2026Data pubblicazione 31/03/2026seguono ex art. 384 cpc.8.
DPR n. 115/02
13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02,nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19132/2005
Cass. n. 8208/2025

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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 16138-2022 proposto da:SERRA ALBERTO, nella qualità di erede di SERRA FRANCESCO,rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE SORBELLO,GAETANO SORBELLO;- ricorrente principale -controBANCO BPM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GUGLIELMO48 BURRAGATO;- controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 361/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 770/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE.Numero registro generale 16138/2022Numero sezionale 48/20261. La sentenza della Corte di appello di Messina n. 361/20Nu2m2er,o idni r accolta generale 7983/2026Data pubblicazione 31/03/2026parziale riforma della pronuncia di primo grado -che, inrelazione alle domande proposte da Alberto Serra neiconfronti del Banco BPM S.p.A, pur riconoscendo unavvenuto demansionamento (verificatosi dall’1.10.2008, dalprecedente incarico di direttore dell’Area territoriale diCatania e responsabile retail alle funzioni di supporto al“regional manager” presso la Direzione Sicilia esuccessivamente alla assegnazioni di mansioni ancorainferiori di supporto alla “delibera di fido pratiche scadute”)aveva rigettato le altre richieste risarcitorie- ha ordinato allaBanca sopra indicata di assegnare il ricorrente a mansioniequivalenti alla qualifica di dirigente, confermando nel restola pronuncia del Tribunale.2.

Alberto Serra ha proposto ricorso per cassazione, affidato adun motivo, cui ha resistito il Banco BPM S.p.a. che hapresentato, a sua volta, ricorso incidentale sulla base sempredi un motivo.3. Il ricorrente ha depositato memoria.4. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragione della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il motivo del ricorso principale Alberto Serra denuncia laviolazione dell’art. 2103 cod. civ., degli artt. 1218, 1223,1226, 2043, 2056, 2059 e 2087 cod. civ. e degli artt. 345,432, 434, 437 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc,perché i giudici di merito, nonostante l’accertata esistenzadel demansionamento, avvenuto per ben due volte, nonavevano condannato la datrice di lavoro al risarcimento deldanno da liquidarsi anche in via equitativa.Numero registro generale 16138/2022Numero sezionale 48/20263.

Il motivo è infondato. Numero di raccolta generale 7983/2026Data pubblicazione 31/03/20264. Invero i giudici di seconde cure, in ordine agli aspettirisarcitori, hanno precisato che:

a) un danno patrimonialenon sussisteva perché il Serra era stato sempre retribuitoquale dirigente;

b) il danno da demansionamento, sebbenela prova potesse ritenersi raggiunta anche attraversopresunzioni, tuttavia, nella fattispecie, le allegazioni sulpunto dell’originario ricorrente erano insufficienti oltrechétardive;

c) il danno alla salute era stato escluso dallaconsulenza tecnica espletata.5. La Corte distrettuale ha proceduto, quindi, ad un accuratoesame delle istanze risarcitorie avanzate dal Serrarespingendole con una valutazione corretta in diritto (cfr.Cass. n. 21527/2024) e attraverso un accertamento di fattocongruamente motivato e non idoneamente censurato inquesta sede.6. Con il ricorso incidentale il Banco BPM S.p.A. censura laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. nonchédell’art. 115 cpc, per avere errato la Corte territoriale nel nonavere considerato che le modifiche delle funzioni attribuite alSerra rientravano nell’ambito applicativo dello ius variandi inmateria di mansioni del lavoratore e nell’avere svolto ungiudizio di comparazione tra mansioni espletate e livello diinquadramento e non tra mansioni di provenienza e didestinazione: in particolare, la Corte di appello non avevavalutato che già le mansioni di Responsabile dell’Area Affaridi Catania erano riconducibili all’inquadramento di Quadro: edi ciò i lavoratore non si era lamentato, dolendosi, invece,solo dall’1.10.2008 allorquando era stato poi assegnato adaltre mansioni appartenenti, però, sempre allo stesso livello.Numero registro generale 16138/2022Numero sezionale 48/20267.

Il motivo va disatteso seppure con le precisazionNuim ecroh dei r accolta generale 7983/2026Data pubblicazione 31/03/2026seguono ex art. 384 cpc.8. L’azione del Serra, infatti, relativamente alla questioneoggetto della censura, è stata impropriamente inquadratacome azione di accertamento di un demansionamento, matale non era perché andava correttamente qualificata qualeazione diretta all’accertamento del corretto inquadramentodelle mansioni svolte.9. Invero, è pacifico che il ricorrente rivestiva la qualificadirigenziale ed è stato retribuito sempre come dirigente.

Puravendo rivestito fino al settembre 2008 un posto, secondoquanto riferisce la Banca, appartenente al quarto livelloQuadri direttivi (Responsabile dell’Area Affari Catania dellaBanca), tuttavia egli non aveva mai sollevato obiezioni, comeinvece ha fatto allorquando è stato assegnato prima allefunzioni di supporto al “regional manager” esuccessivamente a quelle di supporto alla “delibera pratichedi fido scadute”.10. La corretta qualificazione, quindi, della domanda andavavalutata sotto il profilo della richiesta di un correttoinquadramento e l’accertamento di merito effettuato (e noncontestato tra le parti) è compatibile con tale sussunzione deifatti accertati nella fattispecie astratta giuridica.11.

Va sottolineato che, in ragione della funzione del giudiziodi legittimità di garantire l'osservanza e l'uniformeinterpretazione della legge, nonché per omologia con quantoprevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 cod.proc. civ. (là dove consente la salvezza dell'assetto diinteressi, per come regolato dalla sentenza di merito,allorquando la soluzione della questione di diritto data dallasentenza impugnata sia errata e, tuttavia, esista una diversaNumero registro generale 16138/2022Numero sezionale 48/2026ragione giuridica, che, senza richiedere accertamenti dNi ufmaetrot odi, r accolta generale 7983/2026Data pubblicazione 31/03/2026sia idonea a giustificare la soluzione della controversiasancita dal dispositivo della sentenza in relazione allaquestione sollevata dal motivo di ricorso), deve ritenersi che,nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, laCorte di cassazione può ritenere fondata la questione,sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa daquella specificamente indicata dalla parte e individuatad'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deveavvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi dimerito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessasentenza impugnata, senza cioè che sia necessariol'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando,peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deveinoltre confliggere con il principio del monopolio della partenell'esercizio della domanda e delle eccezioni in sensostretto, con la conseguenza che resta escluso che la Cortepossa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comportala modifica della domanda per come definita nelle fasi dimerito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto(Cass. n. 19132/2005;

Cass. n. 8208/2025).12. Nei termini di cui sopra, pertanto, la statuizione dellaCorte territoriale, limitatamente alla sola dispostaassegnazione del Serra a mansioni equivalenti alla qualificadi dirigente, va condivisa.13. Alla stregua di quanto esposto, sia il ricorso principale chequello incidentale devono essere rigettati.14. La soccombenza reciproca induce a compensare tra leparti le spese del presente giudizio.15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02,nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveNumero registro generale 16138/2022Numero sezionale 48/2026provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sNeumepro rdei r accolta generale 7983/2026Data pubblicazione 31/03/2026come da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensidell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto rispettivamente per il ricorso principale e per quelloincidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2026La PresidenteDott.ssa Margherita Maria LeoneNumero registro generale 16138/2022Numero sezionale 48/2026Numero di raccolta generale 7983/2026Data pubblicazione 31/03/2026