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Ordinanza — n. 7981/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding new facts and procedural scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7981/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by two companies against a labor court ruling establishing an indefinite-term employment relationship. The appellants argued for a transfer of the entire business and claimed the lower court failed to assess journalistic activity requirements, but the Court found these arguments inadmissible. The decision held that the appeal did not cover these new factual questions, which were not part of the appellate court's scope and required remittal to a lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.: The Supreme Court cannot examine new factual questions or issues outside the devolutum of the appellate judgment, requiring remittal to a lower court for such matters.

Parole chiave

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inadmissible appeal new facts devolutum scope transfer of business labor law dispute procedural remittal art 360 cpc rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
342 e 434 cpc, in sostanza ai sensidell’art. 360 co.
Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
342 e 434 cpc, in sostanza ai sensidell’art. 360 co.
Art. 2112 cod. civ.
inliquidazione e della Canale 14 s.r.l., ha dichiarato lasussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminatotra il ricorrente e la Canale 14 s.r.l., ex art. 2112 cod.
DPR n. 115/02, art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
art. 2112 cod. civ
inliquidazione e della Canale 14 s.r.l., ha dichiarato lasussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminatotra il ricorrente e la Canale 14 s.r.l., ex art. 2112 cod.
art. 2094 cod. civ
N3um cerpo cdi, r accolta generale 7981/2026Data pubblicazione 31/03/2026si obietta la violazione e falsa applicazione della legge n.47/1948 e dell’art. 2094 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23558/2014
Sez. Un. n. 8077/2012
Sez. Un. n. 8077/2012).5.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 27732-2022 proposto da:ALFA GI PRODUZIONI EDITORIALI INTEGRATE S.R.L. INLIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,CANALE 14 S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese dall'avvocato VITTORIOMILARDI;- ricorrenti -2026 contro50 PEDULLA' FAUSTO ALESSANDRO ANTONIO MARIA,rappresentato e difeso dagli avvocati IVANA CALCOPIETRO,- controricorrente -avverso la sentenza n. 399/2022 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 27/09/2022 R.G.N. 740/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE.Numero registro generale 27732/2022Numero sezionale 50/2026Data pubblicazione 31/03/20261. Il Tribunale di Reggio Calabria, per quello che interessa inquesta sede, in parziale accoglimento delle domandeproposte da Fausto Alessandro Antonio Maria Pedullà neiconfronti della ALFA GI Produzioni Editoriali Integrate s.r.l. inliquidazione e della Canale 14 s.r.l., ha dichiarato lasussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminatotra il ricorrente e la Canale 14 s.r.l., ex art. 2112 cod. civ.,con decorrenza dal 5.6.2017 e ha condannato la primasocietà al pagamento, a titolo di differenze sul TFR,dell’importo di euro 1.486,82 e di euro 797,36 a titolo didifferenze sull’indennità di mancato preavviso.2.

La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riformadella suddetta pronuncia, ha rideterminato l’importo dovutoa titolo di differenze sul TFR in euro 1.257,83 modificando,poi, il regime delle spese processuali.3. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che fosse statoritualmente impugnato solo il capo della sentenza di primogrado con cui era stata affermata la continuità del rapportodi lavoro del Pedullà con la società Canale 14 s.r.l. a partiredal 5.6.2017, per avere avuto disposizioni lavorative da taleChindemi in quanto quest’ultimo era transitato dalla ALFA GIProduzioni Editoriali Integrate s.r.l. alla Canale 14 s.r.l. solodall’1.7.2017; hanno, infatti, precisato che tutte le altredoglianze erano state prospettate solo con le memorie dicostituzione successivamente presentate.

In ordine alla solacensura considerata ammissibile, la Corte territoriale ha, poi,affermato che il Chindemi, nonostante il passaggio formaleavvenuto nel luglio 2017, era già inserito dellaprogrammazione giornaliera e settimanale della Canale 14Numero registro generale 27732/2022Numero sezionale 50/2026s.r.l., sottolineando, infine, che la somma dovuta aNnumdearov dai r accolta generale 7981/2026Data pubblicazione 31/03/2026parametrata alla data del 5.6.2017 e non al 31.7.2017.4. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso percassazione l’ALFA GI Produzioni Editoriali Integrate s.r.l. inliquidazione e Canale 14 s.r.l.

L’intimato ha resistito concontroricorso.5. Le ricorrenti hanno depositato memorie.6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 342 e434 cpc perché la Corte distrettuale, erroneamenteinterpretando l’atto di appello, non aveva preso inconsiderazione, ritenendo che non fosse stata devoluta larelativa questione, la circostanza che, nel caso in esame, nonsi potesse configurare l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ.nonostante la stessa fosse stata prospettata ed era connessaal punto ritenuto specificamente impugnato.3.

Il motivo è inammissibile.4. Occorre precisare che, se viene dedotto in sede di legittimità,un vizio di nullità dell’atto introduttivo ovvero il vizio diomessa pronuncia o di ultra o extra petizione, allora laSuprema Corte, in quanto giudice del fatto processuale, èinvestita del potere di esaminare direttamente gli atti inordine alla specificità e alla consistenza dei presentati motividi appello (per tutte cfr. Cass. Sez. Un. n. 8077/2012).5. Quando, invece, come nel caso in esame, viene dedotta laviolazione degli artt. 342 e 434 cpc, in sostanza ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, contestando la interpretazioneNumero registro generale 27732/2022Numero sezionale 50/2026del devolutum da parte del giudice di appello, allora sNi uvmeerro tdei r accolta generale 7981/2026Data pubblicazione 31/03/2026in un ambito di spettanza del giudice di merito e la relativacensura, riguardando appunto la interpretazione didomande, eccezioni e deduzioni delle parti e, quindi, ungiudizio di fatto, non può essere presa in considerazione daquesta Corte (Cass. n. 21421/2014;

Cass. n. 17109/2009).6. Con il secondo motivo si eccepisce l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla circostanzache, nel caso in esame, si era verificato solo il trasferimentodi un ramo di azienda e non dell’intera azienda.7. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sicensura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod.civ. in relazione alla questione del trasferimento di cui alladoglianza che precede.8. I suddetti motivi sono entrambi inammissibili perchéin quanto non ritenute comprese nel devolutum del giudiziodi appello.9.

Va ribadito che, nel giudizio di legittimità introdotto a seguitodi ricorso per cassazione, non possono trovare ingresso, eperciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, perqualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciatoper averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento diun'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, indipendenza della cassazione della sentenza impugnata perl'accoglimento del motivo attinente alla questioneassorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto dicensura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventualericorribilità per cassazione avverso la successiva sentenzache abbia affrontato le suddette questioni precedentementeritenute superate (Cass. n. 23558/2014).Numero registro generale 27732/2022Numero sezionale 50/202610.

Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. N3um cerpo cdi, r accolta generale 7981/2026Data pubblicazione 31/03/2026si obietta la violazione e falsa applicazione della legge n.47/1948 e dell’art. 2094 cod. civ., per non avere rilevato laCorte territoriale che il Chindemi, anche a considerarlodipendente della Canale 14 s.r.l., tuttavia non poteva e nondoveva svolgere alcuna attività di tipo giornalistico (e amaggior ragione quella di Direttore Responsabile) posto cheCanale 14 s.r.l. non aveva alcuna redazione giornalistica dadirigere.11.

Il motivo è anche esso inammissibile perché prospettaquestioni nuove, che richiedono accertamenti di fatto benprecisi, e con le quali si chiede un complessivo riesame delmerito della vicenda.12. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.13. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo.14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02,nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 27732/2022Numero sezionale 50/2026contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a Nnuomerrmo dai r accolta generale 7981/2026Data pubblicazione 31/03/2026del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2026La PresidenteDott.ssa Margherita Maria Leone