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Ordinanza — n. 7944/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for unpaid wages citing procedural defects and improper fact review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7944/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Maria Carmela Fuggetta's appeal against the lower court's rejection of her claim for unpaid wages and damages. Fuggetta argued that the appellate court failed to properly evaluate testimonial evidence and incorrectly characterized the relationship as occasional rather than subordinate. The court ruled the appeal inadmissible due to overlapping grounds of challenge and the preclusion of re-examining factual assessments of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c. (now 360, comma 4 c.p.c.): An appeal is inadmissible if it combines incompatible grounds of challenge or attempts to re-examine the factual assessment of evidence already decided by the lower courts.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Appeal Admissibility Double Conformity Rule Factual Assessment Review Labor Relationship Subordination Cassation Grounds Procedural Preclusion lavoro sostitutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Col motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Col motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Col motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.
Art. 348 ter c.p.c.
èinammissibile per la preclusione data dalla disciplina della c.d.doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c., ora art.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R.
art. 348 ter c.p
èinammissibile per la preclusione data dalla disciplina della c.d.doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c., ora art.
art. 360,comma 4 c.p
348 ter c.p.c., ora art. 360,comma 4 c.p.c., non avendo la ricorrente neanche allegato ladiversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26874 del 2018
Cass. n. 26874 del 2018).La violazione formulata ai sensi dell’art.
Cass. n. 26774 del 2016
360,comma 4 c.p.c., non avendo la ricorrente neanche allegato ladiversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello (Cass. n. 26774 del 2016; Cass.
Cass. n. 5528 del 2014
26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).Le residue censure, che investono, anche attraverso unimproprio riferimento agli artt.
Cass. n. 17009 del 2017
Cass. n. 9808 del 2011
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 18822-2023 proposto da:dall'avvocato VINCENZO PARATO;- ricorrente -controOCCHINEGRO OSCAR, rappresentato e difeso dall'avvocatoRAFFAELE ANTONIO FATANO;2026 - controricorrente –664 avverso la sentenza n. 512/2023 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 12/07/2023 R.G.N. 311/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dalla Consigliera CARLA PONTERIO.1. La Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello di MariaCarmela Fuggetta, confermando la sentenza di primo grado cheaveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento di unrapporto di lavoro svolto alle dipendenze di Oscar OcchiNnuemgerroo re gistro generale 18822/2023Numero sezionale 664/2026dall’1.1.2012 al 15.6.2014, con condanna del medesiNmumoer o adi lr accolta generale 7944/2026pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dDealt a pubblicazione 31/03/2026danno da omessa regolarizzazione contributiva.2.

Avverso la sentenza Maria Carmela Fuggetta ha propostoricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.Oscar Occhinegro ha resistito con controricorso. Entrambe leparti hanno depositato memoria.3. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Col motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.2094 e 2697 c.c.; la nullità della pronuncia per omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’esame ealla valutazione dei fatti e delle risultanze della provatestimoniale; l’erronea presupposizione in relazione alladichiarata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato.In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

è denunciata laviolazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.per motivazione apparente e perplessa.In relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., si deducel’omesso e carente esame di punti controversi e decisivi perl’esito del giudizio.Si censura la decisione d’appello per non avere colto gli indicisintomatici della subordinazione, invece desumibili dalle proveorali e documentali raccolte, e per avere invece ricondotto ilrapporto tra le parti ad una collaborazione saltuaria eoccasionale.2. Il motivo di ricorso, che la stessa ricorrente ilNluumsetrroa re gistro generale 18822/2023Numero sezionale 664/2026unitariamente sotto i differenti profili, è inammissibile perN aumlceruo ndi ir accolta generale 7944/2026aspetti ed infondato per altri.

Data pubblicazione 31/03/2026E’ inammissibile, anzitutto, per la sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, relativi alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., inquanto logicamente incompatibili, posto che la violazione dinorme di diritto presuppone come accertati e incontestati glielementi di fatto in base ai quali si deve decidere della violazioneo falsa applicazione della norma, là dove il vizio di motivazionemira a mettere in discussione proprio l’accertamento di queglielementi fattuali (v.

Cass. n. 26874 del 2018).La violazione formulata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. èinammissibile per la preclusione data dalla disciplina della c.d.doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c., ora art. 360,comma 4 c.p.c., non avendo la ricorrente neanche allegato ladiversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).Le residue censure, che investono, anche attraverso unimproprio riferimento agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., laconcreta valutazione delle prove testimoniali e documentaliraccolte, non possono trovare ingresso in questa sede dilegittimità.Allo stesso modo, attraverso la dedotta violazione dell’art. 2094c.c. non è censurata la determinazione dei criteri generali eastratti da applicare al caso concreto, la sola suscettibile didenuncia in sede di legittimità (cfr.

Cass., n. 17009 del 2017;Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n.8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del1999) ma unicamente la valutazione delle risultanze processualiche costituisce, invece, accertamento di fatto non revisionNuamberiole re gistro generale 18822/2023Numero sezionale 664/2026in questa sede. Numero di raccolta generale 7944/20263. Quanto esposto conduce al rigetto del ricorso. Data pubblicazione 31/03/20264. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.5.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026.La PresidenteAdriana Doronzo