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Decreto — n. 7827/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 7827/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Re Di Pietra S.r.l., had not acted on the proposal for judgment definition, while the respondents included INAIL, the Revenue Agency, and INPS. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings litigation costs allocation procedural default correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 4111/2023 R.G. proposto da:Re Di Pietra S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Forte unitamente all’avvocatoAntonio Tripodi-ricorrente-controInail -Ist Naz Ass Infortuni- in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pontone-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Antonino Sgroi unitamente agli avvocati Emanuele DeRose, Antonietta Coretti, Carla d'Aloisio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.435/2022 depositatail 01/08/2022Numero registro generale 4111/2023Numero sezionale 229/2026Numero di raccolta generale 7827/2026Data pubblicazione 31/03/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre, per INPS e INAIL, alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge e, per ADER, alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Gabriella Marchese