Court dismisses appeal for lack of standing due to failure to prove invalid notification of tax collection acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Milan Court of Appeal's decision, declaring the plaintiff's original claim inadmissible. The plaintiff argued that specific tax collection acts were never properly notified, yet the appellate court rejected this because exceptions were raised only in appeal rather than at the initial stage. The Supreme Court ruled that without a specific statutory ground for immediate challenge, the plaintiff lacked the necessary legal interest to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 3-bis D.L. n. 146/2021: The right to directly challenge tax collection acts without prior opposition is limited to cases where specific statutory requirements regarding prejudice are met; absent such grounds, the action is inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso 4362-2022 proposto da:M.A.B. ALIMENTARI S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato GIORGIO TEDESCO;- ricorrente -controADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona2026 del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis491 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché controI.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONECONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA';Numero registro generale 4362/2022- controricorrente - Numero sezionale 491/2026Numero di raccolta generale 7763/2026nonché controData pubblicazione 31/03/2026I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.
S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S, rappresentati edifesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 561/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 30/07/2021 R.G.N. 1015/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 30/01/2026 dalla Consigliera Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA.1. 1.Con la sentenza n. 312/2020, il Tribunale di Monza harespinto il ricorso proposto dalla società in epigrafe control’estratto di ruolo ed atti prodromici, considerata la regolaritàdella notifica di tali atti e la genericità del disconoscimento deidocumenti.Ha considerato i crediti irretrattabili per la mancata opposizionetempestiva ex art. 24, comma 5, dlgs n. 46/1999 ed ha esclusola prescrizione quinquennale, ritenendo che le rateizzazioni, ipagamenti parziali e le successive intimazioni di pagamentotramite PEC avessero interrotto i termini.2. 2.La Corte di Appello di Milano, con sentenza 561/2021 del30/07/2021, ha rigettato l’appello proposto dalla società,rilevando che per alcuni atti prodromici, specificamente indicati,era stata contestata esclusivamente l’omessa notifica, senzasvolgere eccezioni nel merito, con conseguente mancanza diNumero registro generale 4362/2022Numero sezionale 491/2026interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.; per i restanti aNtutmi,e rol adi raccolta generale 7763/2026Data pubblicazione 31/03/2026regolarità della notifica, contestata specificamente solo inappello e non ex art. 617 c.p.c., e la conoscenza degli atti eraulteriormente suffragata da atti interruttivi della prescrizione,solo genericamente disconosciuti, e da istanze di rateazionepresentate dalla società.3. 3.Avverso tale la pronuncia, M.A.B.
Alimentari srl ha propostootto motivi di ricorso.4. 4.L’INAIL, l’Inps e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione hannodepositato controricorso5. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 30 gennaio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine digiorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).RAGIONI DELLA DECISIONE1. 1.La ricorrente M.A.B. Alimentari srl censura la sentenzaindicata in epigrafe, sulla base di otto motivi, così testualmenterubricati:1) - Ex art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazionee falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2702cod. civ e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ, in relazioneal tempestivo disconoscimento sull’autenticità delle scritture edelle sottoscrizioni poste sui referti/avvisi di ricevimento dinotifica;2) - Ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessapronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215,216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e dellesottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopiadagli Enti e al mancato procedimento di verificazione ad istanzadei medesimi Enti;Numero registro generale 4362/20223) - Ex art 360, comma 1, n. 3, per violazione e falsa Numero sezionale 491/2026Numero di raccolta generale 7763/2026applicazione della legge n. 53/1994 ex art. 3 – bis, dell’art. 26,Data pubblicazione 31/03/2026comma 2, del DPR n. 602/1973, dell’art. 57 – bis del d. lgs n.82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, ‘CAD’) e art.2697 cod. civ. in relazione alle notifiche effettuate via PECdall’INPS e dall’ADER.
Inesistenza delle notifiche;4)- Ex art 360, comma 1, n. 4, per nullità della sentenza inrelazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dagliEnti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA;5)- Ex art. 360, comma 1, n. 4, ai sensi dell’art. 112 cod. proc.civ. in relazione al riconosciuto interesse del ricorrente adesperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione diaccertamento negativo della pretesa degli enti facendo valerel’intervenuta prescrizione, la decadenza e, in ogni casol’inesistenza del credito;6)- Ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazionee falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ. in relazione al fattoche la domanda di rateazione non risulta atto idoneo ainterrompere la prescrizione;7) - Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità dellasentenza per avere la Corte di Appello erroneamente ritenutoche le cartelle di pagamento n. 06820090391878616 (sub.4),e l’avviso di addebito n. 3682019001588073 (sub 38), fosserostati ritualmente notificati benché l’INPS non abbia provato edocumentato l’avvenuta notifica, in quanto lo stesso non hadepositato alcun referto.
Inesistenza delle notifiche;8) - Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità dellasentenza per avere la Corte di Appello erroneamente ritenutoche gli avvisi di addebito n. 36820170001653788 (sub 24) n.3682017002212935 (sub 27), n. 36820190000647536 (sub35), n. 36820190003775265 (sub 36), n. 36820160012077489Numero registro generale 4362/2022(sub 45) n. 36820160016072752 (sub 49) n. Numero sezionale 491/2026Numero di raccolta generale 7763/202636820160014565344 (sub 50) e n. 36820190001855021(subData pubblicazione 31/03/202651), fossero stati ritualmente notificati benchè l’INPS e l’Adernon abbiano prodotto gli obbligatori – nel caso di notifica amezzo pec -documenti /referti di consegna, ma esclusivamentei referti dell’accettazione.
Inesistenza delle notifiche.2.Va innanzitutto rilevato che parte ricorrente, con il quintomotivo di ricorso (esplicato a pag 83), ha nuovamente messoin discussione l’interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo(al fine di ottenere “l’accertamento negativo della pretesa degliEnti”), denegato dalla Corte territoriale sull’assunto della ritualenotifica degli atti prodromici, esponendo argomentazioni cuihanno contraddetto le altre parti nei rispettivi controricorsi(l’ADR pag 21, l’Inail alle pagg 7-8).3. Su tale profilo, dunque, non si è formato il giudicato e puòpronunciarsi questa Corte, in applicazione dell’orientamento(per tutte:
Cass. n. 4448/2023) secondo il quale, in tema diimpugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche neigiudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del1973 (introdotto con l'art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021,convertito con l. n. 215 del 2021) trova il suo limitenell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse(cfr Cass. 25162/2025).4. La questione che questo Collegio è chiamato a risolvereconcerne la possibilità per l’interessato, che assuma di non averricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e che nescopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, ancheinsieme con l’estratto di ruolo.Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del D.L. n.146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.215/2021, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, delNumero registro generale 4362/2022decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
Le previsioni Numero sezionale 491/2026Numero di raccolta generale 7763/2026richiamate, nella formulazione applicabile ratione temporis,Data pubblicazione 31/03/2026prima dell’abrogazione disposta, a decorrere dal gennaio 2026,dall’art. 241, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24marzo 2025, n. 33, condizionano la diretta impugnabilità delruolo e della cartella di pagamento (e/o avviso di addebito) chesi assume invalidamente notificata al ricorrere di requisititassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizirigorosamente identificati dalla legge.5.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.,S.U., n. 26283 del 2022), le disposizioni sopravvenutespecificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediatae tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione delpregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale. Ladisciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.602 del 1973 incide anche sui giudizi in corso, proprio perchéplasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione aventenatura «dinamica» e dunque idonea ad assumere una diversaconfigurazione fino al momento della decisione, anche in virtùdi una norma sopravvenuta (ex plurimis, da Cass. n.22481/2025, n. 15394/2025).7.
Nel caso in esame trova, dunque, applicazione la richiamatanormativa. Nel concreto, non è stata dedotta alcuna delleipotesi che consentono l’impugnazione diretta dell’estratto diruolo e, pertanto, risultava sin dall’origine insussistentel’interesse a proporre opposizione contro l’estratto di ruolo.8. Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senzarinvio, perché l’azione non poteva essere proposta per difettodi interesse ad agire, risultando, pertanto, inammissibilel’originaria domanda.Numero registro generale 4362/2022Numero sezionale 491/20269.Le spese di lite dell’intero processo sono compensate Nautmteeros adi raccolta generale 7763/2026Data pubblicazione 31/03/2026la sopravvenienza rispetto al deposito del ricorso in cassazionedell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede diconversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12,comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze diquesta Corte.La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata e dichiara inammissibile l’originaria domanda.Compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 gennaio2026La PresidenteGabriella Marchese