Cassation court partially allows appeal against INPS, remanding case to clarify if short or daily leave applies to contribution base.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially accepted the appeal filed by Scalici against the INPS regarding social security contributions. The appellant argued that daily non-paid leave should be excluded from the contribution base, while the lower court incorrectly applied only the collective agreement regarding short leave. The court ruled that the lower court failed to distinguish between the two types of leave, necessitating a remand to determine which legal provision applies to the specific leave taken.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 d.m. 16 dicembre 1996; Art. 85 CCNL Edili: The court must distinguish between short and daily non-paid leave to correctly apply the exclusion from the contribution base, as the lower court's failure to ascertain the specific type of leave constitutes a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso 31883-2020 proposto da:SCALICI BENEDETTO in qualità di titolare della DITTA TECNOEDIL DISCALICI BENEDETTO, rappresentato e difeso dagli avvocati NUNZIOPINELLI, PAOLA LIBRIZZI;- ricorrente -controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 336/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 28/05/2020 R.G.N. 304/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI.RILEVATO CHENumero registro generale 31883/2020Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 7719/2026Data pubblicazione 30/03/2026In parziale riforma della pronuncia di primo grado, laCorte d’appello di Palermo respingeva per alcune vocil’opposizione proposta da Benedetto Scalici, titolare delladitta individuale Tecnoedil, avverso un avviso di addebitoemesso dall’Inps relativamente alla contribuzione dovutain ragione di:
a) permessi brevi non retribuiti che nonerano stati assoggettati all’obbligo contributivo; b)assunzione di lavoratori part-time nel settore edile oltrei limiti percentuali fissati dal CCNL di categoria.Riteneva la Corte d’appello, con riguardo al profilo suba), che per i permessi brevi non retribuiti l’art.85 CCNLincludesse gli stessi nell’orario lavorativo da computareai fini del minimale contributivo; con riferimento alprofilo sub b), che l’appello invocasse un accordosindacale del 26.7.2020, diverso dal CCNL Edili (art.97)e non allegato in primo grado, e che comunque il motivorisultasse infondato nel merito.Avverso la sentenza, Benedetto Scalici ricorre per duemotivi.L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, Benedetto Scalici deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.29 d.l. n.244/95,del d.m. 16 dicembre 1996 e dell’art.85 CCNL Edilizia,nonché omesso esame di fatti decisivi.
Argomenta che ipermessi giornalieri non retribuiti, entro il limite di 40Numero registro generale 31883/2020Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 7719/2026Data pubblicazione 30/03/2026ore, sono già previsti come eventi esclusi dallaretribuzione da sottoporre a contribuzione virtualedall’art.1 d.m. 16 dicembre 1996.Con il secondo motivo di ricorso, Benedetto Scalicideduce violazione e falsa applicazione dell’accordosindacale del 26.7.20, per avere la Corte escluso che inbase ad esso fosse legittima l’assunzione dei lavoratoripart-time.Il primo motivo è fondato.L’art.85 CCNL si riferisce ai permessi brevi chiesti pergiustificati motivi.
Si tratta di permessi diversi da quellinon brevi ma giornalieri, sempre concedibili, aprescindere da giustificati motivi e però nel limite di 40ore, previsti dal d.m. 16 dicembre 1996 (v. anche art.7del CCNL Edili). I due tipi di permessi sono distinti e, seè vero che, come affermato dalla sentenza impugnata,riguardo ai permessi brevi l’art.85 CCNL non esclude lacomputabilità nella retribuzione virtuale a fini contributividel tempo non lavorato per fruizione del permesso breve,è anche vero che, per i permessi giornalieri, l’art.1 d.m.16 dicembre 1996 esclude la computabilità nellaretribuzione virtuale dei giorni non lavorati per fruizionedi tali permessi.Ora, emerge dalla sentenza che l’appellante avevainvocato sia l’art.1 d.m. 16 dicembre 1996, sia l’art.85CCNL Edili.
La Corte d’appello ha applicato il solo art.85CCNL senza però accertare in fatto se i permessi cui siriferisce l’avviso di addebito furono tutti fruiti ai sensidell’art.85 CCNL, siccome permessi di breve durata, nonavendo i caratteri dei permessi giornalieri dell’art.1 d.m.16 dicembre 1996.Numero registro generale 31883/2020Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 7719/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il richiamo della Corte d’appello al solo art.85 CCNL nonsupportato da alcun accertamento circa la ricorrenza deipresupposti di fatto richiesti ai fini delle fattispecie iviprevista, risulta in definitiva contrario a diritto.La sentenza va allora cassata sul punto, con rinvio allaCorte d’appello di Palermo per l’accertamento di cuisopra.Il secondo motivo è inammissibile.Da un lato infatti, in modo inammissibile, esso invoca unaccordo sindacale, diverso dal CCNL, quale fontenormativa diretta, senza veicolare la censura nei terminidi violazione delle norme di legge sull’interpretazione deicontratti (artt.1362 ss. c.c.).Dall’altro lato, va detto che la Corte d’appello haespresso una doppia ratio decidendi, affermando, per unverso, che l’accordo del 26.7.2010 non poteva essereposto a fondamento dell’appello, siccome non invocatoin primo grado e, per altro verso, che comunque taleverbale non incideva sul limite del 3% di assunzioni dilavoratori edili part-time, fissato dall’art.97 del CCNLedili.Ora, il motivo censura solo questa seconda ratio, mentrenulla oppone in ordine alla prima, donde la suainammissibilità (v. tra le tante, Cass.5102/24,Cass.18641/17).Conclusivamente il ricorso è da accogliere per quanto diragione, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, chedeciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio dicassazione.P.q.m.Numero registro generale 31883/2020Numero sezionale 694/2026Numero di raccolta generale 7719/2026Data pubblicazione 30/03/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarainammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11.2.26La PresidenteLucia Esposito