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Ordinanza — n. 7708/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal withdrawal and settlement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7708/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal against the Air Italy liquidation judgment extinguished following the appellant's formal withdrawal. The appellant, Flavio Naibo, submitted a unilateral act of renunciation which was subsequently accepted by the respondent, Air Italy S.R.L. Consequently, the court ruled that no further proceedings on merits or costs were necessary as the dispute was resolved by conciliation.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral act of renunciation to appeal, if formally accepted by the opposing party, produces an immediate extinguishing effect on the litigation, obviating the need for a formal ruling on the merits or costs.

Parole chiave

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unilateral renunciation extinguishment of appeal accepted withdrawal conciliation settlement costs waiver civil procedure law litigation termination risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale erispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulatain atto univocamente abdicativo, sicché deve trovareapplicazione l'effetto estintivo di cui all’art.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., poiché formulatain atto univocamente abdicativo, sicché deve trovareapplicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.2.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
In conclusione, il presente giudizio di legittimità vadichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese delpresente giudizio, né sul pagamento di ulteriore importo a titolodi contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater deld.P.R.
art. 390 c.p
Successivamente il ricorrente ha depositato “atto dirinuncia al ricorso e al giudizio ex art. 390 c.p.c.
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulatain atto univocamente abdicativo, sicché deve trovareapplicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.2.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 8753-2022 proposto da:NAIBO FLAVIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIANALIBERATI;- ricorrente -controAIR ITALY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (già AIR ITALY S.P.A., giàMERIDIANA FLY S.P.A.), in persona dei Liquidatori pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO BOURSIER2025NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, ENRICO BOURSIER NIUTTA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 161/2021 della CORTE D'APPELLO DICAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il22/09/2021 R.G.N. 96/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI.Numero registro generale 8753/2022Numero di raccolta generale 7708/2026Data pubblicazione 30/03/20261. La Corte di Appello di Cagliari - sez. dist. di Sassari haaccolto l’appello della società Air Italy in liquidazione avversosentenza del Tribunale di Tempio Pausania in contraddittorio conil comandante Flavio Naibo.2. L’originario ricorrente ha proposto ricorso per cassazionecon cinque motivi; la società ha resistito con controricorso.3. Successivamente il ricorrente ha depositato “atto dirinuncia al ricorso e al giudizio ex art. 390 c.p.c. per intervenutaconciliazione e transazione con compensazione delle spese”,rinuncia accettata dalla società controricorrente; le parti hannodepositato verbale di conciliazione in sede sindacale in cui sonoregolate anche le spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale erispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulatain atto univocamente abdicativo, sicché deve trovareapplicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.2. Essa è produttiva di effetti in quanto espressamenteaccettata dalla controricorrente.3. Ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condannaalle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito lealtre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati conmandato speciale.4. In conclusione, il presente giudizio di legittimità vadichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese delpresente giudizio, né sul pagamento di ulteriore importo a titolodi contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater deld.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupNpuomsertoi r egistro generale 8753/2022Numero sezionale 62/2026processuali.

Numero di raccolta generale 7708/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026.La Presidentedott.ssa Margherita Leone