Italian court dismisses appeal against social security contributions due to lack of prior suspension notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Giuseppe Pazienza's appeal against an INPS decision ordering unpaid social security contributions. Pazienza argued for contribution exemption based on a consensual work suspension, but the court found no evidence of the mandatory prior notification to the social security institute required for such exemptions. Consequently, the obligation to pay contributions remained in force, and the appellant was ordered to cover court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 D.L. n. 244/1995; Art. 13 D.P.R. n. 115/2002: The strict interpretation of exemption causes excludes individual work suspensions unless preventive communication to social security bodies is made.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rapporto di lavoro.ORDINANZAsul ricorso 11854-2022 proposto daPAZIENZA GIUSEPPE, in qualità di legale rappresentante di EUROal ricorso, dagli avvocati NICOLA ROBERTO TOSCANO e GAETANOGIAMPALMO, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC dei difensori– ricorrente –controISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEICREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati CARLAD’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DEROSE, ANTONIETTA CORETTI ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29– controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro temporeNumero registro generale 11854/2022Numero sezionale 5204/2025Numero di raccolta generale 7693/2026Data pubblicazione 30/03/2026– intimata –per la cassazione della sentenza n. 1938 del 2021 della CORTED’APPELLO DI BARI, depositata il 23 dicembre 2021 (R.G.N.1909/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’11dicembre 2025 dal Consigliere Angelo Cerulo.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bariha respinto il gravame proposto dal signor Giuseppe Pazienza, titolaredell’impresa individuale Euro Floors, contro la pronuncia del Tribunaledella medesima sede e, per l’effetto, ha rigettato l’opposizione control’avviso di addebito n. 314 2014 00025996 82 000, che aveva intimatoal signor Pazienza il pagamento del complessivo importo di Euro69.279,64, a titolo di contribuzione non corrisposta per le ipotesi disospensione consensuale del rapporto di lavoro.A fondamento della decisione la Corte territoriale argomenta chel’obbligazione contributiva permane anche nel caso di sospensioneconcordata della prestazione, che non può essere ricondotto alletassative cause di esenzione.
Peraltro, anche a voler discorrere disospensione dell’attività aziendale, senza l’intervento della Cassaintegrazione guadagni, tale sospensione si può configurare come causadi esonero soltanto quando sia preventivamente comunicataall’Istituto, così da consentire ogni opportuno controllo. Nel caso dispecie, l’appellante «non ha affatto documentato di avere effettuato»le prescritte comunicazioni (pagina 6 della pronuncia d’appello, punto2.– Il signor Giuseppe Pazienza ricorre per cassazione contro lasentenza d’appello, sulla base di un motivo.3.– L’INPS resiste con controricorso.Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto in questa sede- 2 -Numero registro generale 11854/2022Numero sezionale 5204/2025Numero di raccolta generale 7693/2026Data pubblicazione 30/03/20264.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, conmodificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e censura la sentenzad’appello per aver predicato, in contrasto con i princìpi affermati daCass., sez. lav., 24 gennaio 2006, n. 1301, la sussistenza dell’obbligocontributivo nelle ipotesi di sospensione consensuale dei rapporti dilavoro, «sebbene i lavoratori non avessero diritto, durante gli stessiperiodi, ad alcuna retribuzione» (pagina 8 del ricorso per cassazione).2.– Le censure non colgono nel segno.2.1.– Nel puntualizzare i princìpi enunciati dalla sentenza n. 1301del 2006 e invocati a supporto delle censure, questa Corte haanalizzato l’ipotesi della sospensione del rapporto derivante da unalibera scelta del datore di lavoro e dall’accordo tra le parti, ipotesi chesi configura nell’odierna vicenda (pagina 6 della pronuncia d’appello,punto 5).In tale fattispecie, permane intatto l’obbligo contributivo, in quantosi deve escludere ogni interpretazione estensiva o comunque analogicadelle previsioni dell’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, che tipizzano lecause di esclusione dell’obbligo contributivo a fronte di una varietà diassenze, accomunate dal fatto che è la legge stessa, in questo numerusclausus di ipotesi, ad imporre al datore di lavoro di sospendere ilrapporto (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2009, n. 21700).Invero, «il carattere di stretta interpretazione della elencazione delD.L. n. 244 del 1995, art. 29 e delle fonti normative cui esso rinvia –per l’esonero dal minimale contributivo – costituisce un principio idoneo- 3 -Numero registro generale 11854/2022Numero sezionale 5204/2025Numero di raccolta generale 7693/2026Data pubblicazione 30/03/2026ad escludere che accordi individuali di sospensione dell’attività, al difuori delle causali indicate, possano condurre all’esonero dall’obbligodel minimale contributivo» (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2019, n. 4690,punto 2.5. delle Ragioni della decisione).2.2.– A tale orientamento, richiamato dalla Corte di merito e dalcontroricorrente e ribadito a più riprese (Cass., sez. lav., 18 febbraio2011, n. 3969; negli stessi termini, Cass., sez.
VI-L, 4 maggio 2011,n. 9805, e, più di recente, Cass., sez. lav., 26 aprile 2018, n. 10134, e3 giugno 2019, n. 15120), occorre dare continuità, in difetto diargomenti che inducano a rimeditarlo.Peraltro, anche nelle ipotesi di oggettiva sospensione dell’attivitàsenza intervento di Cassa integrazione guadagni, comunque distinte daquelle sussistenti nel caso di specie, «di mera sospensione consensualedel rapporto di lavoro» (sentenza n. 4690 del 2019, cit., pagina 7 delleRagioni della decisione, punto 2.9.), l’esenzione dall’obbligocontributivo postula quale requisito indefettibile la comunicazionepreventiva agli enti previdenziali (Cass., sez. lav., 19 maggio 2008, n.12624, e 10 agosto 2020, n. 16859).
Comunicazione che, nella specie,è mancata, secondo l’accertamento compiuto dalla Corte di merito (lagià richiamata pagina 6, punto 5) e non efficacemente scalfito in questasede.3.– Le considerazioni esposte conducono al complessivo rigetto delricorso.4.– Il ricorrente dev’essere condannato a rifondere all’INPS, che hareplicato con controricorso, le spese del giudizio, liquidate in dispositivoalla stregua del valore della controversia e dell’attività processualesvolta.Le spese non devono essere regolate nel rapporto processuale conil concessionario, che non ha svolto attività difensiva in questa sede.5.– Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di- 4 -Numero registro generale 11854/2022Numero sezionale 5204/2025Numero di raccolta generale 7693/2026Data pubblicazione 30/03/2026contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione,ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondereall’INPS le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00 percompensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’11 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito- 5 -