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Ordinanza — n. 7647/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for failure to specify grounds for omitted pronouncement under Art. 366 n. 6 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7647/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a former employee against the Court of Appeal's decision to deny back pay claims. The lower court had dismissed the request because the employee failed to prove formal notice of work performance, a prerequisite for the claimed remuneration. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the appellant did not specify which specific passages in the appeal act were omitted by the lower judges, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.: An appeal based on the omission of a pronouncement is inadmissible if the appellant fails to specify the essential passages of the appeal act where the alleged omission occurred.

Parole chiave

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omission of pronouncement specification of grounds inadmissible appeal procedural defect labor dispute formal notice remuneration claim restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
2697 c.c.), sicché il suo esame ed il suoaccertamento erano essenziali per giudicare della fondatezza di quel motivodi gravame, a prescindere dalle difese della società.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
per averela Corte territoriale omesso di esaminare gli altri motivi di appello.Il motivo è inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni impostedall’art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo il ricorrente riportato i motivi di appellosui quali i Giudici del gravame avrebbero omesso la pronunzia (v.
Art. 112 c.p.c.
ilricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione del principio dicorrispondenza fra chiesto e pronunziato e quindi dell’art. 112 c.p.c. per averela Corte territoriale omesso di esaminare gli altri motivi di appello.Il motivo è inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni impostedall’art.
Art. 342 c.p.c.
3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c.
Art. 1207 c.c.
3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1207 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 32 L. n. 183/2010
674/2012, avevaNumero registro generale 19763/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 7647/2026condannato la società al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32 L.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art.
art. 348 ter c.p
art. 345 c.p
3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. n. 8950 del 2022
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19763/2023 r.g., propostoMinniti Nicola, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Nucara.ricorrentecontroLeonia spa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore.intimataavverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 128/2023pubblicata in data 27/03/2023, n.r.g. 109/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dalConsigliere dott. Francescopaolo Panariello.1.- Nicola Minniti era stato dipendente di Leonia spa con contratto a tempodeterminato.

Aveva ottenuto in sede giudiziale la declaratoria di nullità deltermine finale apposto al contratto di lavoro e la conversione del rapporto inuno a tempo indeterminato (sentenza n. 2078/2010 del Tribunale di ReggioCalabria). Quel Giudice aveva rigettato la domanda di condanna alrisarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive, ma laCorte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 674/2012, avevaNumero registro generale 19763/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 7647/2026condannato la società al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32 L. n.Data pubblicazione 30/03/2026183/2010, pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione.Deduceva che con ordinanza n. 86 del 31/10/2013 della commissionestraordinaria del Comune di Reggio Calabria, era stato disposto il passaggiodel servizio di igiene ambientale e del personale dipendente di Leonia spaall’AVR srl e che Leonia spa aveva cessato l’attività in data 15/11/2013.Pertanto, adìva il Tribunale di Reggio Calabria per ottenere la condanna diLeonia spa al pagamento dell’indennità risarcitoria liquidatagli dalla Corted’Appello e le retribuzioni per il periodo dalla sentenza di primo gradocontenente declaratoria di nullità del termine (21/10/2010) fino al15/11/2013, e così complessivamente pari alla somma di euro 63.932,35.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, in parziale accoglimento delladomanda, condannava la società al pagamento dell’indennità risarcitoria parialle sei mensilità, ma rigettava l’ulteriore pretesa, evidenziando che lasentenza n. 2078/2010 aveva rigettato quella stessa domanda, confermatain appello, e che comunque non vi fosse prova certa dell’offerta formale dellaprestazione lavorativa, presupposto per il riconoscimento del trattamentoretributivo.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal lavoratore.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la domanda dell’appellante ha ad oggetto il pagamento delle “differenzeretributive” per i mesi successivi alla sentenza di primo grado diconversione del rapporto di lavoro;b) in realtà non si tratta di differenze retributive, poiché è pacifico che nonvi è stata prestazione lavorativa, bensì di risarcimento del danno permancata riassunzione a seguito della sentenza che ha convertito ilcontratto di lavoro;c) la domanda pur così intesa non può essere accolta, in mancanzadell’offerta lavorativa da parte del Minniti dopo quella sentenza di primogrado del 2010, atteso che egli non ha offerto prova alcuna al riguardo,non avendo neppure censurato il punto della sentenza di primo grado,Numero registro generale 19763/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 7647/2026Data pubblicazione 30/03/2026in cui il Tribunale ha appunto affermato che il Minniti non avesse datoalcuna prova di un’offerta formale della prestazione lavorativa;d) il Minniti, infatti, ritiene che il diritto alla retribuzione sia un effettoautomatico della sentenza di conversione del rapporto, ma tale tesi èinfondata;e) anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21947/2018) ritiene chesussista l’obbligo datoriale di pagare la retribuzione a partire dallamessa in mora decorrente dall’offerta della prestazione lavorativa;f) a tali fini non rileva l’avvenuta notifica di quella sentenza del 2010,circostanza neutra.4.- Avverso tale sentenza Minniti Nicola ha proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi.5.- Leonia spa in liquidazione è rimasta intimata.6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn.

5) e 3),c.p.c. il ricorrente lamenta rispettivamente l’omesso esame di un fattodecisivo, nonché il travisamento della sentenza di primo grado in violazionedell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. In particolare, deduce che il Tribunale avevarigettato la domanda per la diversa ragione di aver ritenuto che su di essa sifosse formato il giudicato di rigetto con la sentenza del 2010, sul puntoconfermata in appello.Il motivo è inammissibile con riguardo al vizio di omesso esame, perchéprecluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter c.p.c.); è infondato nel resto.La Corte territoriale, infatti, ha riportato i passaggi fondamentali dellamotivazione della sentenza di primo grado, dai quali si evince chiaramenteche il Tribunale ha utilizzato due autonome rationes decidendi, facendoriferimento da un lato al giudicato di rigetto ormai intervenuto e preclusivo,dall’altro alla mancata prova dell’offerta della prestazione lavorativa.

Dunquenon sussiste il denunziato travisamento.Per il resto il motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente precisato seed in quale atto processuale, che aveva obbligo di trascrivere o localizzare,avesse dedotto di aver offerto la propria prestazione lavorativa con il precettoa suo tempo notificato per ottenere l’esecuzione della sentenza di primo gradoNumero registro generale 19763/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 7647/2026del 2010, con cui era stata pronunziata la conversione del rapporto a tempoData pubblicazione 30/03/2026determinato in uno a tempo indeterminato.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c. e del divieto di ius novorum,con conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte territorialeesaminato l’eccezione di mancata offerta della prestazione lavorativa inmancanza di appello incidentale della società.Il motivo è infondato.Vista l’argomentazione ulteriore ed autonoma, spesa dal Tribunale, non sitrattava di un’eccezione nuova, bensì dell’esame del motivo di appello, concui il lavoratore aveva impugnato la sentenza di primo grado che conteneva– come autonoma ratio decidendi – l’affermazione della mancata provadell’avvenuta costituzione in mora mediante offerta formale della prestazionelavorativa.

Nella prospettiva accolta nella sentenza d’appello, infatti, taleofferta formale è considerata fatto costitutivo del diritto alle retribuzionivantato dal lavoratore (art. 2697 c.c.), sicché il suo esame ed il suoaccertamento erano essenziali per giudicare della fondatezza di quel motivodi gravame, a prescindere dalle difese della società.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione del principio dicorrispondenza fra chiesto e pronunziato e quindi dell’art. 112 c.p.c. per averela Corte territoriale omesso di esaminare gli altri motivi di appello.Il motivo è inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni impostedall’art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo il ricorrente riportato i motivi di appellosui quali i Giudici del gravame avrebbero omesso la pronunzia (v.

Cass., S.U.n. 8950 del 2022).In ogni caso il motivo è infondato, posto che la mancata offerta dellaprestazione lavorativa è stato considerato fattore dirimente per escludere lapossibilità di accogliere la pretesa, con conseguente superfluità, sul pianologico-giuridico, dell’esame degli ulteriori motivi di appello.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corteterritoriale omesso di rilevare che nell’atto di appello vi era la deduzionedell’avvenuta notifica dell’atto di precetto recante intimazione alla società.Numero registro generale 19763/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 7647/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, dal momento che nonriporta almeno i passaggi essenziali dell’atto d’appello in cui quella deduzioneera stata asseritamente articolata.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1207 c.c. per non aver la Corteterritoriale considerato sussistente la costituzione in mora, invece contenutanell’atto di precetto, con cui egli aveva chiesto anche di essere reintegratonell’organico della società e di essere adibito alle mansioni in precedenzasvolte.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente nonallega né trascrive almeno i passaggi essenziali dell’atto di appello, nel qualeavrebbe asseritamente sollevato la deduzione dell’avvenuta costituzione inmora, rispetto alla quale la Corte territoriale avrebbe violato la citata norma.6.- Nulla va disposto sulle spese, visto che la società è rimasta intimata.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data28/01/2026.La Presidentedott.ssa Carla Ponterio