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Ordinanza — n. 7635/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal as inadmissible due to lack of substantive interest after debt collection notice was cancelled.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7635/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the INPS's appeal inadmissible because the underlying debt collection notice had been fully cancelled, eliminating the substantive interest in the proceedings. While INPS argued procedural violations regarding notification, the court noted that the opposing party had already settled the matter and the subject of the summary retrial no longer existed. Consequently, the court ruled that without a concrete legal prejudice remaining, the procedural rules alone do not warrant judicial protection.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002; Art. 393 cod. proc. civ.: When the subject matter of a summary retrial is extinguished by a subsequent settlement or cancellation of the debt, the appeal is inadmissible due to lack of substantive interest.

Parole chiave

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lack of substantive interest extinguished subject matter summary retrial inadmissibility debt collection cancellation procedural rules protection rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione riesame della rendita AI reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002
Compensa lespese del giudizio di legittimitàAi sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
Art. 393 cod. proc. civ.
il cui principio didiritto rimane fermo ex art. 393 cod.
Art. 291 cod. proc. civ.
Népoteva essere concesso nuovo termine per rinnovare, ostandovil’art. 291 cod.
Art. 3 bis della legge n. 53/1994
civ.,dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994, dell’art.
Art. 16ter del d.l n.179/2012
53/1994, dell’art. 16ter del d.l n.179/2012, conv.
art. 291 cod. proc. civ
Népoteva essere concesso nuovo termine per rinnovare, ostandovil’art. 291 cod.
art. 325 c.p
art. 393 cod. proc. civ
il cui principio didiritto rimane fermo ex art. 393 cod.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 19758-2022 proposto da:I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI,LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;- ricorrenti -controENEL POWER S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ARTUROMARESCA;- controricorrente –nonché controEQUITALIA NORD S.P.A. (già ESATRI S.P.A.);- intimata -avverso la sentenza n. 412/2022 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 19758/2022Numero sezionale 124/2026ROMA, depositata il 10/02/2022 R.G.N. 3318/2018;

Numero di raccolta generale 7635/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 30/03/202626/11/2025 – 13/01/2026 dal Consigliere Dott. SIMONAMAGNANENSI.INPS impugna sulla base di due motivi la sentenza n. 412/2022della Corte d’appello di Roma che ha dichiarato estinto il giudizioin riassunzione introdotto dall’Istituto a seguito di cassazionecon rinvio della sentenza n. 7114/2012.Resiste Enelpower srl con controricorso.L’Agente per la riscossione è rimasto intimato.Entrambe le parti hanno depositato memoria.All’esito dell’odierna adunanza camerale, il Collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONEINPS propone due motivi di censura.1)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ.,dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994, dell’art. 16ter del d.l n.179/2012, conv. nella legge n. 221/2012, modificato dal d.l. n.90/2014 conv. nella legge n. 114/2014 ex art. 360 n. 3 cod.proc. civ.2)Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 137, 139, 145 e148 cod. proc. civ. e dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n.46/1999.I fatti sono i seguenti.Enelpower spa aveva fatto opposizione a cartella portantecontributi per indennità di maternità ed il Tribunale di Roma,con sentenza confermata in secondo grado (sentenzNaum erno r.e gistro generale 19758/2022Numero sezionale 124/20267114/2012), aveva affermato che la società non aveva l’oNbumbelriog doi r accolta generale 7635/2026di pagare ad INPS detti contributi.

Data pubblicazione 30/03/2026La sentenza n. 7114/2012 della Corte d’Appello era statacassata con rinvio dalla Suprema Corte con ord. n. 21443/2018,nel contraddittorio con Enelpower spa ed Equitalia Nord spa(succeduta ad Esatri spa).Il 19 ottobre 2018 INPS aveva depositato ricorso inriassunzione. Alla prima udienza del 6 ottobre 2021, avevachiesto di essere autorizzato a rinnovare la notifica del ricorsoin riassunzione sia ad Enelpower spa, non disponendo dellacartolina di ricevimento, che ad ADER, avendo notificato adEsatri spa, parte del giudizio di primo grado cui era succedutanelle more Equitalia spa (e poi Ader).La Corte aveva concesso il termine richiesto, Enelpower ed Adernon si erano costituite.La Corte, con la decisione oggi gravata, ha ritenuto che lanotifica rinnovata, effettuata via Pec, fosse nulla poiché nellarelata non era stato indicato il pubblico elenco da cui era statoestratto l’indirizzo del destinatario, il che precludeva ognicertezza circa la riferibilità alle parti del domicilio digitale.

Népoteva essere concesso nuovo termine per rinnovare, ostandovil’art. 291 cod. proc. civ.INPS contesta che l’effetto della mancata indicazionedell’indirizzo pec possa essere causa di nullità, posto che l’attoera stato effettivamente consegnato nella casella pec corretta,e sostiene che, quanto all’Agente per la riscossione, la notificanon avrebbe dovuto essere rinnovata, essendo andata a buonfine la prima.Numero registro generale 19758/2022Enelpower srl nel controricorso eccepisce, innanzitutto, laN umero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 7635/2026tardività del ricorso, notificato via pec il 27 settembre 2022, Daat a pubblicazione 30/03/2026fronte di sentenza del 10 febbraio 2022.L’eccezione non è fondata.Risulta dai documenti prodotti che il ricorso è stato affidatoall’Unep di Roma l’8 agosto 2022 e inviato all’indirizzo via GiosuèCarducci 1/3 Milano: nell’avviso di ricevimento si legge:“mancata consegna per irreperibilità” e “inviato avviso diavvenuto deposito il 12 agosto 2022”, sulla busta sono presentiil timbro di “mancata consegna” del 12.8.2022 in cui è indicatocome motivo “trasferito”, nonché il timbro INPS con data 9settembre 2022.E’ stata, quindi, eseguita la rinotifica, in via telematica, con pecdel 27 settembre 2022.Sulla base del principio espresso nella sentenza delle SezioniUnite n.14594/2016, si può ritenere che la parte richiedente lanotifica, non andata a buon fine per ragioni a sé non imputabili,al fine di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria,si sia attivata con immediatezza per riprendere il procedimentonotificatorio e svolgere gli atti necessari al suo completamento,entro un limite di tempo pari alla metà dei termini indicatidall’art. 325 c.p.c.Nel caso di specie, l’INPS, onerato di provare l’osservanza deltermine per impugnare, ha fornito elementi idonei a dimostrareche gli effetti collegati alla prima richiesta di notifica del ricorsoper cassazione dovessero conservarsi, poiché notiziato dellamancata notifica il 9 settembre 2022, ha notificato via pec il27.9.2022.Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.Il giudizio da cui origina la presente controversia era unaopposizione a cartella esattoriale; la prima statuizione, assuntaNumero registro generale 19758/2022dai Giudici capitolini con la sentenza n. 7114/2012, con cui eraN umero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 7635/2026stata affermata la non debenza della contribuzione, era statDaat a pubblicazione 30/03/2026cassata con rinvio da questa Corte, con ord. il cui principio didiritto rimane fermo ex art. 393 cod. proc. civ.Nel controricorso si legge che, a prescindere dalla infondatezzadelle ragioni di doglianza, nel merito, la società ha aderito, perla cartella opposta, alla definizione agevolata ex legge n.172/2017 e la cartella è stata sgravata in toto, con conseguentecessazione della materia del contendere quanto al merito dellapretesa oggetto del giudizio in riassunzione, che è statodichiarato estinto.Sul punto, INPS in memoria si limita a rispondere che,“riferendosi il ricorso a questioni di carattere meramenteprocessuale, non vi è carenza d’interesse per sopravvenutaestinzione del credito”.E’ incontroverso tra le parti che la cartella per cui era causa èstata sgravata.

A fronte di ciò, INPS non ha esplicitato qualeinteresse ha al presente giudizio, che verte sulla sola regolarità(o meno) della notifica del ricorso in riassunzione nel giudiziodichiarato estinto, il cui oggetto del contendere è venuto meno,potendo applicarsi anche alla fattispecie il generale principio peril quale non è tutelato ex se il diritto al rispetto delle regole delprocesso in quanto tali mentre la tutela si appresta se, indipendenza della loro violazione, la parte ha subìto un concretopregiudizio alla propria sfera giuridica: la parte è, quindi, tenutaad allegare l’interesse sostanziale leso, laddove INPS non haspecificato quale profilo di interesse residui a seguito della“caducazione” della cartella impugnata.Le spese del giudizio di legittimità vengono compensate inconsiderazione della soluzione della fattispecie per ragionisopravvenute al precedente arresto di legittimità.Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comNmumaer o1 re gistro generale 19758/2022Numero sezionale 124/2026quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulNteumreioror dei r accolta generale 7635/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peDrat a pubblicazione 30/03/2026il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Compensa lespese del giudizio di legittimitàAi sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 novembre2025 – 13 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito