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Decreto — n. 7620/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7620/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7620/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 18348/2025 R.G. proposto da:Stellato Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Balsamo-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Lidia Carcavallo unitamente agli avvocati GiuseppinaGiannico, Antonella Patteri, Sergio Preden-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.780/2025depositata il 30/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 7620/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 18348/2025 R.G. proposto da:Stellato Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Balsamo-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Lidia Carcavallo unitamente agli avvocati GiuseppinaGiannico, Antonella Patteri, Sergio Preden-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.780/2025depositata il 30/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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liquidazione degli onorari difensivi spese di esecuzione anticipi delle spese spese di difesa titolo esecutivo per i crediti non contestati esecuzione della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese stante la dichiarazione ex art.152 disp.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 18348/2025 R.G. proposto da:Stellato Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Balsamo-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Lidia Carcavallo unitamente agli avvocati GiuseppinaGiannico, Antonella Patteri, Sergio Preden-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.780/2025depositata il 30/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese stante la dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. in atti;Numero registro generale 18348/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 7620/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/03/2026