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Ordinanza — n. 7612/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal rejecting deduction of self-employment income from worker damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7612/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Francesco Pati's appeal against a lower court ruling awarding him damages for converting a fixed-term contract to an indefinite one. Pati argued that income from self-employment during the contract suspension should be deducted from the awarded damages, citing precedents regarding incompatible activities. The court held that the lower court correctly required the employer to prove the employee's negligence in finding new work, noting that the specific dynamic of null contract terms differs from illegal dismissal where such deductions are standard.

Regesto Legislator

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Art. 1229 c.c.; In cases of null fixed-term contract conversion, the employer must prove employee negligence in seeking new work to justify deducting self-employment income from damages, distinguishing this from illegal dismissal scenarios.

Parole chiave

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fixed-term contract conversion damages calculation self-employment income aliunde perceptum employee negligence null contract term labor law damages restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 1229 c.c.
DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
art. 1227 cod. civ
art. 1217 c.c
Tuttavia, in quel giudicato l’esclusione dellanecessità di un’offerta ex art. 1217 c.c.
art. 1217 cod. civ
Tuttavia, in quel giudicato l’esclusione dellanecessità di un’offerta ex art. 1217 c.c.
art. 1223 cod. civ
Il secondo motivo obietta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1223 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5676/2012
Cass. n. 9464/2009
Cass. n. 10155/2005
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 29967-2022 proposto da:PATI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocatoGIUSEPPE ZANGHI';- ricorrente -controR.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., Società con sociounico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di2026rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato ROSA PINO;- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;- intimato -avverso la sentenza n. 396/2022 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 29967/2022Numero sezionale 382/2026MESSINA, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 230/2020;

Numero di raccolta generale 7612/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 30/03/202628/01/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.1. La sentenza impugnata, della Sezione Lavoro della Corte diappello di Messina, liquida a Francesco Pati, a titolo dirisarcimento del danno patrimoniale conseguente allaconversione del rapporto di lavoro a termine in uno a tempoindeterminato, intercorso con Rete Ferroviaria ItalianaS.p.a., per il periodo 28.6.1996 – 7.4.2009, l’importo di euro151.907,14, oltre accessori, pari alle retribuzioni maturate(comprensive anche del mancato accantonamento del TFR)e condanna, altresì, la società al versamento dei contributiprevidenziali all’INPS, per il predetto periodo, per un importodi euro 39.473,86.

Essa ha riformato in senso peggiorativola pronuncia di prime cure che aveva rilevato che, in ordinealla eventuale necessità della offerta lavorativa, si eraformato un giudicato interno per cui la decorrenzadell’obbligo risarcitorio doveva essere individuata nellascadenza del contratto a termine e delle successive proroghedel 12.9.1995.2. Francesco Pati la impugna per cassazione con due motivi dicensura.3. Resiste con controricorso solo RFI.4. Il ricorrente deposita memoria.5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1.

È utile premettere, quanto ai profili della sentenza interessatidal ricorso per cassazione, che essa:

a) esclude un giudicatoNumero registro generale 29967/2022interno, formatosi nelle precedenti pronunce di meritoN umero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 7612/2026(pretore di Messina sent. n. 797/98, riformata dalDlaat a pubblicazione 30/03/2026pronuncia del Tribunale di Messina n. 270/02 poi cassatadalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.12723/2006 e successiva sentenza, quale giudici di rinvio,della Corte di appello di Catania che aveva confermato lasentenza del Pretore di Messina) relativamente alla nonnecessità di una offerta lavorativa formulata dal Pati; b)individua, pertanto, il momento della offerta lavorativa,avente natura recettizia, come coincidente con la notifica delricorso di primo grado risalente al 26.6.1996 e non con lacessazione del rapporto di lavoro a termine dell’11.9.1995;c) ritiene corretta la detrazione, quale aliunde perceptum, deicompensi percepiti per l’attività di lavoratore autonomo(esercizio di attività di subagenzia assicurativa) svoltadurante il periodo di sospensione del rapporto perché, in casocontrario, si sarebbe riconosciuto al lavoratore unrisarcimento superiore all’effettivo danno conseguito dallamancata assunzione.2.

Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione dell’art.2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perl’erronea ritenuta insussistenza del giudicato, quale elementopreclusivo rispetto alla eccezione di mancanza dell’offerta diprestazione lavorativa dopo la cessazione del rapporto dilavoro a termine dall’11.9.1995 al 24.6.1996, e presuppostodel risarcimento di tutti i danni (il Pretore, con la propriadecisione, aveva testualmente escluso la necessità di unaofferta secondo le forme dell’art. 1227 cod. civ.).Il motivo è infondato.La sentenza di prime cure del Pretore del lavoro di Messina,passata in giudicato, pur avendo in dispositivo condannato laNumero registro generale 29967/2022società al risarcimento del danno in forma generica,N umero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 7612/2026nondimeno in motivazione conteneva anche le seguenDtait a pubblicazione 30/03/2026affermazioni:

“… l’azione svolta ha natura di azione di nullitàparziale del contratto e pertanto la conversione del rapportoa termine in rapporto a tempo indeterminato dà ai ricorrentiil diritto di riprendere il loro posto di lavoro e qualora vengaciò negato ad ottenere il risarcimento del danno. Ciòcomporta altresì la persistenza dopo la scadenza del terminedi tutte le contrapposte obbligazioni compresa quelladatoriale del pagamento alle scadenze legali delleretribuzioni, a titolo di adempimento, restando esclusa, inpresenza del comportamento del datore di lavoro che harifiutato costantemente il rientro del lavoratore, sia lapossibilità che il datore di lavoro rifiuti il pagamento per lamancanza di una contestuale offerta delle prestazioni daparte del dipendente, sia la necessità di una offerta secondole forme dell’art. 1217 c.c. …”.

Tali passaggi argomentativisono ricordati pure dalla Corte territoriale (v. sentenzaimpugnata, p. 4). Tuttavia, in quel giudicato l’esclusione dellanecessità di un’offerta ex art. 1217 c.c. era stata affiancataad una responsabilità risarcitoria del datore di lavorocollegata al “…comportamento del datore di lavoro che harifiutato costantemente il rientro del lavoratore …”.Orbene, in tanto è configurabile un “rifiuto” in quanto vi siaun’offerta, sia pure non formale. Quindi, sebbene vi sia ilpassaggio motivazionale sull’esclusione della necessità diun’offerta secondo le forme dell’art. 1217 cod. civ.,nondimeno quel Giudice (Pretore del lavoro di Messina)aveva riconosciuto che un diritto al risarcimento del dannosarebbe stato configurabile solo in presenza di un “rifiuto” deldatore di lavoro di riammettere il lavoratore in servizio,Numero registro generale 29967/2022quindi di un’offerta di quest’ultimo quale necessarioN umero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 7612/2026presupposto logico di quel rifiuto.

Data pubblicazione 30/03/2026Ne consegue che la conclusione cui è pervenuta la Corteterritoriale – la quale ha fissato la decorrenza del dannorisarcibile dall’offerta della prestazione lavorativa,identificata con la notifica del ricorso introduttivo di quelgiudizio di primo grado concluso con la ricordata sentenzadel Pretore del lavoro di Messina – è conforme a diritto e aquel giudicato, sebbene la relativa motivazione vada correttaed integrata nei sensi sopra precisati.3. Il secondo motivo obietta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1223 cod. civ. per erronea sottrazione dell’aliundeperceptum derivante da attività di lavoro autonomocompatibile con il lavoro dipendente, lamentando ladecurtazione dei proventi percepiti come titolare di unache, trattandosi di lavoro autonomo, il lucrum non potevacompensarsi con il danno che traeva la sua fonte in un titolodiverso; inoltre, richiama l’orientamento di legittimitàsecondo cui, in materia di reintegra nel posto di lavoro aseguito di licenziamento illegittimo, viene esclusa lacompensatio quando il lucro deriva da attività compatibilecon lo svolgimento di attività di lavoro subordinatodipendente; da ultimo richiama la sentenza delle SezioniUnite sul cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimentodel danno.Anche questo motivo è infondato.La gravata sentenza è in linea con i precedenti di questaCorte (Cass. n. 5676/2012 e Cass. n. 9464/2009) secondocui, in tema di risarcimento del danno sofferto dal lavoratoreper l'apposizione di un termine nullo, ai fini della sottrazioneNumero registro generale 29967/2022dell'"aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute, occorreN umero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 7612/2026che il datore di lavoro dimostri quantomeno la negligenza dDealt a pubblicazione 30/03/2026lavoratore nella ricerca di altra proficua occupazione, o checomunque risulti, da qualsiasi parte venga la prova, che illavoratore ha trovato una nuova occupazione e quanto egliabbia percepito, tale essendo il fatto idoneo a ridurre l'entitàdel danno risarcibile.Il dato è rilevabile anche di ufficio dal giudice, purché inpresenza di fatti allegati (Cass. n. 10155/2005): ciò perchéla dinamica risarcitoria, nella fattispecie in esame, è diversada quella del licenziamento illegittimo.Nel caso de quo correttamente, pertanto, dal risarcimentodel danno sono stati sottratti, quale aliunde perceptum, icompensi percepiti per l’attività di lavoro autonomo svoltodurante il periodo di sospensione del rapporto (esercizio dicontiene alcun accertamento sulla compatibilità del lavoroautonomo svolto con quello oggetto del contratto a termine.4.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo, nulla per l’INPS che non ha svolto6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delNumero registro generale 29967/2022presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi,N umero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 7612/2026oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agDlait a pubblicazione 30/03/2026esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28.1.2026La PresidenteDott.ssa Carla Ponterio