Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7596/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and failure to transcribe defense content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7596/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Laziocrea S.p.A. inadmissible, citing procedural defects rather than the merits of the labor dispute. The appellant failed to meet the 40-day filing deadline and did not properly transcribe the content of the defense memorandum in its written observations. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on the substantive issues regarding the employee's job classification and salary differences.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 6 and Art. 369 n. 4 of the Code of Civil Procedure; An appeal is inadmissible if filed late or if the written observations fail to transcribe the content of the defense memorandum, rendering the contestation of the lower court's decision incomplete.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal late filing deadline transcription of defense Code of Civil Procedure labor dispute procedural defect written observations posizioni amministrative del funzionario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
Art. 369 n. 4 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002
civ., in quanto non trascrive il contenutodella memoria difensiva di appello operando un rinvio solo per relationem , comenon consentito al fine della valida deduzione della censura ( ex plurimis Cass.13/01/2021 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12652 del 25/06/2020
Cass. n. 2151/2021
12652 del25/06/2020 e Cass. n. 2151/2021).Il giudice di merito non è infatti tenuto ad esaminare espressamente esingolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti,risultando necessario e sufficiente, in base all'art.
Cass. 13/01/2021 n. 342
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2001/2023 R.G. proposto da:LAZIOCREA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocato TERESA VALLEBONA;-ricorrente-controSPEZIALE ANTONIO, rappresentato e difeso dagli Avvocati MASSIMILIANOSANTAITI e MARIO ASSENNATO;- controricorrente-avverso la sentenza n. 2493/2022 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 21.07.2022, N.R.G. 551/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.02.2026 dal Consiglieredott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.Numero registro generale 2001/2023Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7596/2026Data pubblicazione 30/03/20261.La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunaledi Roma, ha dichiarato il diritto di Antonio Speziale all’inquadramento nel livelloD3 c.c.n.l Federculture a partire da aprile 2013 ed al corrispondente trattamentoeconomico da gennaio 2013;ha condannato Laziocrea s.p.a. al pagamento dellasomma di euro 18.426, 32 così calcolata fino al settembre 2015 , oltre alledifferenze retributive successive, oltre accessori.Antonio Speziale aveva dedotto di essere stato assunto con contratto atempo indeterminato alle dipendenze di Lazio Service s.p.a. (successivamenteincorporata in Laziocrea s.p.a. per effetto della fusione di Lazio Service s.p.a.con Lait s.p.a.) con decorrenza dal 5.12.2007, di essere stato inquadrato comeimpiegato di livello C3 del CCNL pere i dipendenti delle aziende di servizi pubblici,della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero; aveva sostenuto diessere stato assegnato dal mese di gennaio 2013 all’Ufficio di Formazione delPersonale con mansioni di responsabile, nonché all’Ufficio Sicurezza (senza alcunincarico formale) e di avere svolto da tale data mansioni riconducibili al livelloQ1 del CCNL Federculture.2.

La Corte territoriale ha rilevato che il primo giudice aveva rigettato ledomande proposte dallo Speziale fondando il proprio convincimento sullerisultanze testimoniali, senza tuttavia tenere conto della produzionedocumentale.3. Secondo il giudice di appello, la prova testimoniale non aveva smentito lerisultanze documentali, da cui si evinceva che lo Speziale, indicato qualeresponsabile del settore “Formazione”, aveva progettato, coordinato e gestitotutti gli interventi connessi alla formazione del personale aziendale, individuandoa tal fine le opportunità di finanziamento nell’ambito degli indirizzi strategicidell’azienda e predisponendo gli atti per la loro realizzazione, ed aveva redattoil Piano Formativo Aziendale per il raggiungimento degli obiettivi programmati,rispondendo al Direttore organizzazione e sviluppo del personale.4.

In assenza di deduzione e di prova della preposizione del lavoratore a piùunità organizzative di carattere complesso, ha escluso che le mansioni svolteNumero registro generale 2001/2023Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7596/2026Data pubblicazione 30/03/2026dallo Speziale fossero riconducibili all’Area Quadri; le ha invece ritenutericonducibili al livello D3 ed ha pertanto riconosciuto il diritto dello Speziale alpagamento delle differenze di retribuzione dal mese di gennaio 2013 eall’inquadramento nel suddetto livello dal mese di aprile 20135.

Avverso tale sentenza Laziocrea s.p.a. ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi, illustrati da memoria.6. Antonio Speziale ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 24 del CCNL per i dipendenti delle aziende di servizi pubblici, dellacultura, del turismo, dello sport e del tempo libero (c.d. Federculture) del 7 luglio2009, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente affermato che il lavoratore doveva essere inquadratonel livello D3.Evidenzia che lo Speziale, pacificamente sottoposto al Direttore delpersonale, non aveva operato in attività, processi e sistemi di elevata ampiezzae forte complessità, non aveva goduto di autonomia di iniziativa riguardo allaprogrammazione e alla soluzione di tutti i problemi gestionali e organizzativi enon aveva gestito informazioni complesse.Sostiene che gli elementi valorizzati dal giudice di appello non sono sufficientiai fini dell’inquadramento del lavoratore nel livello D3.2.

Il motivo è inammissibile.Nel prospettare che lo Speziale, sottoposto al Direttore del personale, nonaveva operato in attività, processi e sistemi di elevata ampiezza e fortecomplessità, non aveva goduto di autonomia di iniziativa riguardo allaprogrammazione e alla soluzione di tutti i problemi gestionali e organizzativi enon aveva gestito informazioni complesse, la censura non coglie il decisum.La Corte territoriale, riportate le declaratorie contrattuali dell’area C edell’area D, nonché del livello D3, ha infatti ritenuto dimostrate l’autonomia diiniziativa dello Speziale relativamente alla programmazione e alla soluzione ditutti i problemi gestionali e organizzativi connessi allo svolgimento e alNumero registro generale 2001/2023Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7596/2026Data pubblicazione 30/03/2026perseguimento dei fini propri dell’impresa, nonché la responsabilità dei risultatitecnici, amministrativi e gestionali e sulle risorse umane ed ha osservato che inragione di tale responsabilità lo Speziale rispondeva del suo operato al Direttoreorganizzazione e sviluppo del personale.Il giudice di appello ha poi evidenziato che in base all’attestato di servizio, loSpeziale aveva esercitato “mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppoe dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa” ed aveva svolto i seguenti compiti:“progettare, coordinare e gestire tutti gli interventi connessi alla formazione delpersonale aziendale e a tal fine individua le opportunità di finanziamentonell’ambito degli indirizzi strategici dell’azienda e predispone gli atti per larealizzazione degli stessi;- redige il Piano Formativo Aziendale, individuando ilpersonale indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi programmati”; hainoltre precisato che la figura del formatore e del docente risultano tra i profiliesemplificativi dell’Area D.Riguardo al riconoscimento del livello D3, il motivo si limita inoltre acontestare il mancato svolgimento, da parte dello Speziale, di funzioni direttivedi unità organizzative ampie, di elevata variabilità, di notevole e particolarecomplessità e non si confronta dunque con la sentenza impugnata, da cui risultache, in alternativa agli elementi di cui la società ricorrente lamenta la carenza,la declaratoria relativa al livello D3 richiede lo svolgimento di “funzioniprofessionali con competenza su tutti i processi correlati alla specializzazione”.La censura non tiene conto di tale requisito, e non ne lamenta l’insussistenza.3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, per nonavere la Corte territoriale esaminato le eccezioni di Laziocrea s.p.a. relative alledifferenze retributive.Evidenzia che nel giudizio di appello Laziocrea aveva contestato la domandadi differenze retributive, in quanto nel ricorso di primo grado non erano statiallegati i conteggi, le buste paga e le tabelle del CCNL, né erano state indicatela retribuzione percepita e la norma contrattuale collettiva a fondamento deldiritto.4.

La censura è inammissibile.Numero registro generale 2001/2023Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7596/2026Questa Corte ha chiarito che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove laData pubblicazione 30/03/2026decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda oeccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica dellapronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamentetrattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza (Cass. n. 25710/2024).Si è infatti evidenziato che il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorchérisulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per lasoluzione del caso concreto- non ricorre nel caso in cui, seppure manchi unaspecifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fattavalere dalla parte ne comporti il rigetto (v. tra e tante Cass. n. 12652 del25/06/2020 e Cass. n. 2151/2021).Il giudice di merito non è infatti tenuto ad esaminare espressamente esingolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti,risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga,in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento dellasua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesie i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito.Inoltre la censura, nel prospettare di avere contestato nel giudizio di appellola domanda di differenze retributive, non assolve compiutamente agli oneri dicui all’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrive il contenutodella memoria difensiva di appello operando un rinvio solo per relationem , comenon consentito al fine della valida deduzione della censura ( ex plurimis Cass.13/01/2021 n. 342).5.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.6. Considerato che il controricorso è tardivo (è stato depositato in data7.3.2023, e non è stato dunque rispettato il termine di 40 giorni dallanotificazione del ricorso, avvenuta in data 17.1.2023), nessuna statuizione vaadottata quanto alle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 2001/2023Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7596/2026Data pubblicazione 30/03/20267. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 2001/2023Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7596/2026Data pubblicazione 30/03/2026AULA ‘A’LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROOGGETTO:

IMPIEGO PRIVATO – MANSIONISUPERIORIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:ANTONELLA PAGETTA - Presidente -VALERIA PICCONE - Consigliere - CC – 5/02/2026MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere Rel. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2001/2023 R.G. proposto da:LAZIOCREA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocato TERESA VALLEBONA;-ricorrente-controSPEZIALE ANTONIO, rappresentato e difeso dagli Avvocati MASSIMILIANOSANTAITI e MARIO ASSENNATO;- controricorrente-avverso la sentenza n. 2493/2022 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 21.07.2022, N.R.G. 551/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.02.2026 dal Consiglieredott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.Numero registro generale 2001/2023Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7596/2026Data pubblicazione 30/03/20261.La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunaledi Roma, ha dichiarato il diritto di Antonio Speziale all’inquadramento nel livelloD3 c.c.n.l Federculture a partire da aprile 2013 ed al corrispondente trattamentoeconomico da gennaio 2013;ha condannato Laziocrea s.p.a. al pagamento dellasomma di euro 18.426, 32 così calcolata fino al settembre 2015 , oltre alledifferenze retributive successive, oltre accessori.Antonio Speziale aveva dedotto di essere stato assunto con contratto atempo indeterminato alle dipendenze di Lazio Service s.p.a. (successivamenteincorporata in Laziocrea s.p.a. per effetto della fusione di Lazio Service s.p.a.con Lait s.p.a.) con decorrenza dal 5.12.2007, di essere stato inquadrato comeimpiegato di livello C3 del CCNL pere i dipendenti delle aziende di servizi pubblici,della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero; aveva sostenuto diessere stato assegnato dal mese di gennaio 2013 all’Ufficio di Formazione delPersonale con mansioni di responsabile, nonché all’Ufficio Sicurezza (senza alcunincarico formale) e di avere svolto da tale data mansioni riconducibili al livelloQ1 del CCNL Federculture.2.

La Corte territoriale ha rilevato che il primo giudice aveva rigettato ledomande proposte dallo Speziale fondando il proprio convincimento sullerisultanze testimoniali, senza tuttavia tenere conto della produzionedocumentale.3. Secondo il giudice di appello, la prova testimoniale non aveva smentito lerisultanze documentali, da cui si evinceva che lo Speziale, indicato qualeresponsabile del settore “Formazione”, aveva progettato, coordinato e gestitotutti gli interventi connessi alla formazione del personale aziendale, individuandoa tal fine le opportunità di finanziamento nell’ambito degli indirizzi strategicidell’azienda e predisponendo gli atti per la loro realizzazione, ed aveva redattoil Piano Formativo Aziendale per il raggiungimento degli obiettivi programmati,rispondendo al Direttore organizzazione e sviluppo del personale.4.

In assenza di deduzione e di prova della preposizione del lavoratore a piùunità organizzative di carattere complesso, ha escluso che le mansioni svolteNumero registro generale 2001/2023Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7596/2026Data pubblicazione 30/03/2026dallo Speziale fossero riconducibili all’Area Quadri; le ha invece ritenutericonducibili al livello D3 ed ha pertanto riconosciuto il diritto dello Speziale alpagamento delle differenze di retribuzione dal mese di gennaio 2013 eall’inquadramento nel suddetto livello dal mese di aprile 20135.

Avverso tale sentenza Laziocrea s.p.a. ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi, illustrati da memoria.6. Antonio Speziale ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 24 del CCNL per i dipendenti delle aziende di servizi pubblici, dellacultura, del turismo, dello sport e del tempo libero (c.d. Federculture) del 7 luglio2009, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente affermato che il lavoratore doveva essere inquadratonel livello D3.Evidenzia che lo Speziale, pacificamente sottoposto al Direttore delpersonale, non aveva operato in attività, processi e sistemi di elevata ampiezzae forte complessità, non aveva goduto di autonomia di iniziativa riguardo allaprogrammazione e alla soluzione di tutti i problemi gestionali e organizzativi enon aveva gestito informazioni complesse.Sostiene che gli elementi valorizzati dal giudice di appello non sono sufficientiai fini dell’inquadramento del lavoratore nel livello D3.2.

Il motivo è inammissibile.Nel prospettare che lo Speziale, sottoposto al Direttore del personale, nonaveva operato in attività, processi e sistemi di elevata ampiezza e fortecomplessità, non aveva goduto di autonomia di iniziativa riguardo allaprogrammazione e alla soluzione di tutti i problemi gestionali e organizzativi enon aveva gestito informazioni complesse, la censura non coglie il decisum.La Corte territoriale, riportate le declaratorie contrattuali dell’area C edell’area D, nonché del livello D3, ha infatti ritenuto dimostrate l’autonomia diiniziativa dello Speziale relativamente alla programmazione e alla soluzione ditutti i problemi gestionali e organizzativi connessi allo svolgimento e alNumero registro generale 2001/2023Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7596/2026Data pubblicazione 30/03/2026perseguimento dei fini propri dell’impresa, nonché la responsabilità dei risultatitecnici, amministrativi e gestionali e sulle risorse umane ed ha osservato che inragione di tale responsabilità lo Speziale rispondeva del suo operato al Direttoreorganizzazione e sviluppo del personale.Il giudice di appello ha poi evidenziato che in base all’attestato di servizio, loSpeziale aveva esercitato “mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppoe dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa” ed aveva svolto i seguenti compiti:“progettare, coordinare e gestire tutti gli interventi connessi alla formazione delpersonale aziendale e a tal fine individua le opportunità di finanziamentonell’ambito degli indirizzi strategici dell’azienda e predispone gli atti per larealizzazione degli stessi;- redige il Piano Formativo Aziendale, individuando ilpersonale indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi programmati”; hainoltre precisato che la figura del formatore e del docente risultano tra i profiliesemplificativi dell’Area D.Riguardo al riconoscimento del livello D3, il motivo si limita inoltre acontestare il mancato svolgimento, da parte dello Speziale, di funzioni direttivedi unità organizzative ampie, di elevata variabilità, di notevole e particolarecomplessità e non si confronta dunque con la sentenza impugnata, da cui risultache, in alternativa agli elementi di cui la società ricorrente lamenta la carenza,la declaratoria relativa al livello D3 richiede lo svolgimento di “funzioniprofessionali con competenza su tutti i processi correlati alla specializzazione”.La censura non tiene conto di tale requisito, e non ne lamenta l’insussistenza.3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, per nonavere la Corte territoriale esaminato le eccezioni di Laziocrea s.p.a. relative alledifferenze retributive.Evidenzia che nel giudizio di appello Laziocrea aveva contestato la domandadi differenze retributive, in quanto nel ricorso di primo grado non erano statiallegati i conteggi, le buste paga e le tabelle del CCNL, né erano state indicatela retribuzione percepita e la norma contrattuale collettiva a fondamento deldiritto.4.

La censura è inammissibile.Numero registro generale 2001/2023Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7596/2026Questa Corte ha chiarito che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove laData pubblicazione 30/03/2026decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda oeccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica dellapronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamentetrattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza (Cass. n. 25710/2024).Si è infatti evidenziato che il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorchérisulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per lasoluzione del caso concreto- non ricorre nel caso in cui, seppure manchi unaspecifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fattavalere dalla parte ne comporti il rigetto (v. tra e tante Cass. n. 12652 del25/06/2020 e Cass. n. 2151/2021).Il giudice di merito non è infatti tenuto ad esaminare espressamente esingolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti,risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga,in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento dellasua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesie i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito.Inoltre la censura, nel prospettare di avere contestato nel giudizio di appellola domanda di differenze retributive, non assolve compiutamente agli oneri dicui all’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrive il contenutodella memoria difensiva di appello operando un rinvio solo per relationem , comenon consentito al fine della valida deduzione della censura ( ex plurimis Cass.13/01/2021 n. 342).5.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.6. Considerato che il controricorso è tardivo (è stato depositato in data7.3.2023, e non è stato dunque rispettato il termine di 40 giorni dallanotificazione del ricorso, avvenuta in data 17.1.2023), nessuna statuizione vaadottata quanto alle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 2001/2023Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7596/2026Data pubblicazione 30/03/20267. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 2001/2023Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7596/2026Data pubblicazione 30/03/2026P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 2001/2023Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7596/2026Data pubblicazione 30/03/2026