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Ordinanza — n. 7514/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding inadmissibility of post-hiring telephone recordings as evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7514/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the company's appeal against a lower court's dismissal of its claim for damages against employees. The appellate court correctly found that telephone recordings made by employees after hiring lacked probative value under the new Labor Law. The supreme court upheld this decision, citing established jurisprudence that such evidence cannot be admitted as a substitute for proper ex-post controls.

Regesto Legislator

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Art. 4 St. lav. novellato; Art. 118 disp. att. c.p.c.: Recordings of calls made by employees after hiring lack probative value and cannot be admitted as evidence to prove breach of loyalty obligations.

Parole chiave

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Labor Law Evidence Telephone Recordings Post-Hiring Controls Probative Value Breach of Loyalty Cassation Appeal Inadmissible Evidence violazione dell'obbligo di fedeltà

Disposizioni normative citate

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Art. 4 St. lav. novellato
La Corte, in estrema sintesi e per quanto ancora possarilevare in sede di legittimità, ha innanzitutto escluso qualsiasivalenza probatoria delle registrazioni delle telefonate compiute«su disposizione aziendale» in contrasto con l’art. 4 St.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
18168/2023, precedenti ai quali si rinvia anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c.; successive conf.:
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
115, 116, 177, 187,188, 189 e 244, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
4, c.p.c., qualeviolazione del canone di corrispondenza tra il chiesto e ilNumero registro generale 24114/2022pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. (cfr.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 118 disp. att. c.p
18168/2023, precedenti ai quali si rinvia anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c.; successive conf.:
art. 360 c.p
115, 116, 177, 187,188, 189 e 244, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 112 c.p
4, c.p.c., qualeviolazione del canone di corrispondenza tra il chiesto e ilNumero registro generale 24114/2022pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25732/2021
Cass. n. 25732/2021; Cass.
Cass. n. 34092/2021
25732/2021; Cass. n. 34092/2021;Cass.
Cass. n. 18168/2023
34092/2021;Cass. n. 18168/2023, precedenti ai quali si rinvia anche ai sensidell’art.
Cass., Sez. Un., n. 3670/2015
Cass., Sez. Un., n. 14477/2015
Cass. n. 21439/2015
Cass. n. 27387/2005
Cass. n. 27387/2005;N umero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 7514/2026Cass.
Cass. n. 1701/2006
27387/2005;N umero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 7514/2026Cass. n. 1701/2006; Cass.
Cass. n. 3190/2006
1701/2006; Cass. n. 3190/2006; Cass.
Cass. n. 12952/2006
3190/2006; Cass. n. 12952/2006;Data pubblicazione 29/03/2026Cass.
Cass. n. 24856/2006
12952/2006;Data pubblicazione 29/03/2026Cass. n. 24856/2006; Cass.
Cass. n. 25825/2009
24856/2006; Cass. n. 25825/2009; Cass.
Cass. n. 26598/2009
Cass. n. 7268/2012
n.26598/2009; Cass. n. 7268/2012; Cass.
Cass. n. 329/2016
7268/2012; Cass. n. 329/2016).5.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 24114-2022 proposto da:KERAMO S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCOCADEDDU;- ricorrente -controMOLON LUCA, TANERA ALDO, COLOMBO ROSSANO,2026 TRABUCCHI DANIELA, POLESE SIMONA, BIANCHI VALENTINO,386 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati SIMONE BRAMBILLA,- controricorrenti -avverso la sentenza n. 210/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 04/04/2022 R.G.N. 1097/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA.Numero registro generale 24114/2022Numero sezionale 386/2026Data pubblicazione 29/03/20261. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto ledomande proposte dalla Keramo S.p.a. nei confronti deilavoratori in epigrafe, volte ad ottenere il risarcimento per idanni subiti in conseguenza di condotte dei dipendenti, tenutedal dicembre 2017 alla risoluzione dei rispettivi rapporti,asseritamente lesive dell’obbligo di fedeltà e cagionantidiscredito nei riguardi di un primario cliente.2.

La Corte, in estrema sintesi e per quanto ancora possarilevare in sede di legittimità, ha innanzitutto escluso qualsiasivalenza probatoria delle registrazioni delle telefonate compiute«su disposizione aziendale» in contrasto con l’art. 4 St. lav.novellato quale controllo ex post, argomentando, sulla scortadella giurisprudenza di legittimità in materia, che «il meroreperimento ed esame di elementi già acquisiti senzal’osservanza delle modalità di cui all’art. 4 St. lav. non può inalcun modo ritenersi consentito».3. Dopo aver esaminato analiticamente le risultanze istruttorie,la Corte territoriale ha ritenuto «del tutto corrette le valutazionidi carenza probatoria operate dal Tribunale con riferimento aipresupposti dell’azione risarcitoria».4.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con tre motivi; hanno resistito concontroricorso gli intimati.La ricorrente ha anche comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24114/2022Numero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 7514/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 4 St. lav. e così viene sintetizzato dalla stessa partericorrente:

«il Giudice del gravame riteneva inutilizzabili leprove prodotte in primo grado, consistenti in registrazioni ditelefonate effettuate dai convenuti, in quanto acquisite inviolazione dell’art. 4 l. 30 maggio 1970, n. 300; la norma nonappare applicabile alla specifica fattispecie».La censura è infondata in quanto la sentenza impugnata sulpunto è conforme alla giurisprudenza oramai consolidata diquesta Corte (cfr. Cass. n. 25732/2021; Cass. n. 34092/2021;Cass. n. 18168/2023, precedenti ai quali si rinvia anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c.; successive conf.:

Cass. n.30079/2024; Cass. n. 807/2025; Cass. n. 14672/2025; Cass.n. 24564/2025; Cass. n. 32283/2025).Operata la distinzione, anche per comodità di sintesi verbale,«tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardanotutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento dellaloro prestazione di lavoro che li pone a contatto con talepatrimonio, controlli che dovranno necessariamente essererealizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 novellato in tuttii suoi aspetti e ‘controlli difensivi’ in senso stretto, diretti adaccertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base aconcreti indizi - a singoli dipendenti, anche se questo si verificadurante la prestazione di lavoro», questa Corte ha statuito chesolo questi ultimi «controlli, anche se effettuati con strumentitecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività dellavoratore», si situano, ancora oggi, «all'esterno del perimetroapplicativo dell'art. 4» (Cass. n. 25732/2021 cit., punti 31 e 32).Per non avere ad oggetto una «attività –in senso tecnico– dellavoratore», tuttavia il controllo «difensivo in senso stretto»Numero registro generale 24114/2022Numero sezionale 386/2026deve essere «mirato» ed «attuato ex post», ossia «a seguNiutmoe rdo dei lr accolta generale 7514/2026Data pubblicazione 29/03/2026comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenutocompimento il datore abbia avuto il fondato sospetto», perchésolo a partire «da quel momento» il datore può provvedere allaraccolta di informazioni utilizzabili (Cass. n. 25732/2021 cit.,punti 40 e 44).Ne è derivato il seguente principio di diritto:

«Sono consentiti icontrolli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavorofinalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o adevitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondatosospetto circa la commissione di un illecito, purché siaassicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze diprotezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà diiniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele delladignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che ilcontrollo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere delsospetto» (Cass. n. 25732/2021 cit., punto 51).Allegazione e prova che il controllo riguardi dati acquisitisuccessivamente al sorgere del sospetto che deve riferirsi anchea circostanze temporalmente collocate, atteso che le stessesegnano il momento a partire dal quale i dati acquisiti possonoessere utilizzati nel procedimento disciplinare e,successivamente, in giudizio, non essendo possibile l’esame el’analisi di informazioni precedentemente assunte in violazionedelle prescrizioni di cui all’art. 4 St. lav., estendendo «adismisura» l’area del controllo difensivo lecito (cfr.

Cass. n.25732/2021 cit., punto 41), considerato che non può esserereso retroattivamente lecito un comportamento che tale non eraal momento in cui fu tenuto (in termini: Cass. n. 18168/2023cit.).Numero registro generale 24114/2022Nel caso in cui il datore di lavoro non riesca a fornire la provaN umero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 7514/2026che i dati di matrice tecnologica posti a fondamento dellaData pubblicazione 29/03/2026procedura disciplinare siano stati legittimamente acquisiti, lasanzione prevista dall’ordinamento discende dalla previsionegenerale in materia di protezione della privacy (art. 11, comma2, d.lgs. n. 196 del 2003) secondo cui «i dati personali trattatiin violazione della disciplina rilevante in materia di trattamentodei dati personali non possono essere utilizzati» (Cass. n.18168/2923 cit., con la giurisprudenza indicata in motivazione).Nella specie i giudici del merito hanno accertato che i dati postia fondamento dell’azione della società riguardavano unmomento temporale antecedente all’insorgere del «fondatosospetto», mentre non rileva che tali dati siano stati tratti daisistemi informatici solo successivamente o dopo la cessazionedel rapporto di lavoro, atteso che – come già statuito da questaCorte - non può essere reso retroattivamente lecito uncomportamento che tale non era al momento in cui fu tenuto.Non pertinente, invece, è il richiamo della ricorrente a Cass. n.33809/2021, che si riferisce a diversa ipotesi di riconsegna didispositivi aziendali svuotati di tutti i dati, peraltro per fatti peri quali vigeva il testo dell’art. 4 St. lav. anteriore alle modifichedell'art. 23, primo comma, d. lgs. n. 151/2015.2.

Il secondo motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187,188, 189 e 244, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.»; si lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso diesaminare la documentazione prodotta e non avrebbe rivalutatol’ammissibilità delle richieste istruttorie reiterate nell’atto diappello, senza pronunciarsi sulle stesse, «in riferimentoall’illecito consistente nella cancellazione telematica dei lanci diNumero registro generale 24114/2022Numero sezionale 386/2026produzione nonché nella distruzione della documentNauzmieoron dei r accolta generale 7514/2026Data pubblicazione 29/03/2026cartacea».Il motivo non può trovare accoglimento.Per risalente e condiviso insegnamento di questa Corte (direcente ribadito, v.

Cass. n. 27610/2024; Cass. n.15333/2025), la mancata ammissione della prova testimonialeo di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nelcaso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazionesu un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la provanon ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentodel giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga atrovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457/2007; conformi:Cass. n. 4369/2009;

Cass. n. 5377/2011; Cass. n. 16214/2019;Cass. n. 5654/2017; Cass. n. 27415/2018; da ultimo: Cass. n.18072/2024).Inoltre, spetta esclusivamente al giudice del merito valutare glielementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti- senza che possa neanche essere invocata la lesione dell'art. 6,primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomoal fine di censurare l'ammissibilità di mezzi di provaconcretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n.13603/2011; Cass. n. 17004/2018) – con una valutazione chenon è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosilimiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalleSezioni unite (cfr.

Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014),vizio nel motivo in scrutinio neanche prospettato.Numero registro generale 24114/2022Occorre, quindi, ribadire che al giudice del merito compete ilN umero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 7514/2026compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diData pubblicazione 29/03/2026assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze delprocesso, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi, dando prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamenteprevisti dalla legge (ex plurimis, Cass. n. 29404/2017; più direcente, in conformità, Cass. n. 18072/2024 cit.)Con il motivo all’attenzione del Collegio non viene evidenziatoche la mancata ammissione della prova ovvero il pretesoomesso esame di documenti abbia riguardato un unico fattostorico avente la caratura dell’essere inequivocamente decisivo,nel senso patrocinato da questa Corte, ovvero che, se fossestato valutato, avrebbe con certezza condotto ad un esitodiverso della controversia.Piuttosto si pretende una diversa valutazione di provetestimoniali, documenti e fatti sollecitando un sindacatosicuramente estraneo al perimetro del giudizio di legittimità.3.

Il terzo mezzo denuncia: «omesso esame circa fatti decisiviper il giudizio oggetto di discussione tra le parti»; secondo ladifesa della società i giudici d’appello non avrebbero preso inconsiderazione né si sarebbero pronunciati «su alcunecircostanze rilevanti e documentalmente provate sulla volontàdi favorire la costituenda IT KERAMIK SRL a scapito del propriodatore di lavoro».Il motivo è radicalmente inammissibile perché deduce il vizio dicui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dallaricorrenza di una cd. «doppia conforme». (cfr. art. 348 ter,ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., perle modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149Numero registro generale 24114/2022del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base,N umero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 7514/2026rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenzaData pubblicazione 29/03/2026di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (v., tra molte, Cass. n. 26774/2016;

Cass. n.20944/2019; più di recente: Cass. n. 26934/2023; Cass. n.2630/2024).In ogni caso, poi, la denuncia del vizio non viene formulatasecondo le indicazioni fornite dalle Sezioni unite di questa Corteche, con le sentenze nn. 8053 e 8054/2014 già citate, hainterpretato rigorosamente il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. novellato.In particolare, si prospetta una molteplicità di fatti chesarebbero stati trascurati dalla Corte di Appello che, anche perla loro pluralità, non hanno il necessario carattere delladecisività, nel senso inteso da questa Corte e già richiamatosecondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse statoesaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa dellavertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità(v., tra molte, Cass., Sez.

Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015).Si è così sancita l'inammissibilità di censure innanzi a questaCorte che evochino una moltitudine di fatti e circostanzelamentandone il mancato esame o valutazione da parte deigiudici del merito, ma in realtà sollecitandone un esame o unavalutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo unnuovo giudizio di merito oppure chiamando «fatto decisivo»,indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa(Cass. n. 21439/2015).4. Infine, l’eventuale vizio di omessa pronuncia, profilato intalune doglianze sia del secondo che del terzo motivo, avrebbedovuto essere fatto valere, a pena di inammissibilità, nelleforme prescritte dall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualeviolazione del canone di corrispondenza tra il chiesto e ilNumero registro generale 24114/2022pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. (cfr.

Cass. n. 27387/2005;N umero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 7514/2026Cass. n. 1701/2006; Cass. n. 3190/2006; Cass. n. 12952/2006;Data pubblicazione 29/03/2026Cass. n. 24856/2006; Cass. n. 25825/2009; Cass. n.26598/2009; Cass. n. 7268/2012; Cass. n. 329/2016).5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.

Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).Numero registro generale 24114/2022Numero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 7514/2026AULA 'A'Data pubblicazione 29/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E MA D I C A S S A Z I O N E Controllitecnologici nelSEZIONE LAVOROrapporto diComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoroDott. CARLA PONTERIO - Presidente - R.G.N. 24114/2022Cron.Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere - Rep.Ud. 28/01/2026Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Rel. Consigliere -Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 24114-2022 proposto da:KERAMO S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCOCADEDDU;- ricorrente -controMOLON LUCA, TANERA ALDO, COLOMBO ROSSANO,2026 TRABUCCHI DANIELA, POLESE SIMONA, BIANCHI VALENTINO,386 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati SIMONE BRAMBILLA,- controricorrenti -avverso la sentenza n. 210/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 04/04/2022 R.G.N. 1097/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA.Numero registro generale 24114/2022Numero sezionale 386/2026Data pubblicazione 29/03/20261. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto ledomande proposte dalla Keramo S.p.a. nei confronti deilavoratori in epigrafe, volte ad ottenere il risarcimento per idanni subiti in conseguenza di condotte dei dipendenti, tenutedal dicembre 2017 alla risoluzione dei rispettivi rapporti,asseritamente lesive dell’obbligo di fedeltà e cagionantidiscredito nei riguardi di un primario cliente.2.

La Corte, in estrema sintesi e per quanto ancora possarilevare in sede di legittimità, ha innanzitutto escluso qualsiasivalenza probatoria delle registrazioni delle telefonate compiute«su disposizione aziendale» in contrasto con l’art. 4 St. lav.novellato quale controllo ex post, argomentando, sulla scortadella giurisprudenza di legittimità in materia, che «il meroreperimento ed esame di elementi già acquisiti senzal’osservanza delle modalità di cui all’art. 4 St. lav. non può inalcun modo ritenersi consentito».3. Dopo aver esaminato analiticamente le risultanze istruttorie,la Corte territoriale ha ritenuto «del tutto corrette le valutazionidi carenza probatoria operate dal Tribunale con riferimento aipresupposti dell’azione risarcitoria».4.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con tre motivi; hanno resistito concontroricorso gli intimati.La ricorrente ha anche comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24114/2022Numero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 7514/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 4 St. lav. e così viene sintetizzato dalla stessa partericorrente:

«il Giudice del gravame riteneva inutilizzabili leprove prodotte in primo grado, consistenti in registrazioni ditelefonate effettuate dai convenuti, in quanto acquisite inviolazione dell’art. 4 l. 30 maggio 1970, n. 300; la norma nonappare applicabile alla specifica fattispecie».La censura è infondata in quanto la sentenza impugnata sulpunto è conforme alla giurisprudenza oramai consolidata diquesta Corte (cfr. Cass. n. 25732/2021; Cass. n. 34092/2021;Cass. n. 18168/2023, precedenti ai quali si rinvia anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c.; successive conf.:

Cass. n.30079/2024; Cass. n. 807/2025; Cass. n. 14672/2025; Cass.n. 24564/2025; Cass. n. 32283/2025).Operata la distinzione, anche per comodità di sintesi verbale,«tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardanotutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento dellaloro prestazione di lavoro che li pone a contatto con talepatrimonio, controlli che dovranno necessariamente essererealizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 novellato in tuttii suoi aspetti e ‘controlli difensivi’ in senso stretto, diretti adaccertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base aconcreti indizi - a singoli dipendenti, anche se questo si verificadurante la prestazione di lavoro», questa Corte ha statuito chesolo questi ultimi «controlli, anche se effettuati con strumentitecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività dellavoratore», si situano, ancora oggi, «all'esterno del perimetroapplicativo dell'art. 4» (Cass. n. 25732/2021 cit., punti 31 e 32).Per non avere ad oggetto una «attività –in senso tecnico– dellavoratore», tuttavia il controllo «difensivo in senso stretto»Numero registro generale 24114/2022Numero sezionale 386/2026deve essere «mirato» ed «attuato ex post», ossia «a seguNiutmoe rdo dei lr accolta generale 7514/2026Data pubblicazione 29/03/2026comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenutocompimento il datore abbia avuto il fondato sospetto», perchésolo a partire «da quel momento» il datore può provvedere allaraccolta di informazioni utilizzabili (Cass. n. 25732/2021 cit.,punti 40 e 44).Ne è derivato il seguente principio di diritto:

«Sono consentiti icontrolli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavorofinalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o adevitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondatosospetto circa la commissione di un illecito, purché siaassicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze diprotezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà diiniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele delladignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che ilcontrollo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere delsospetto» (Cass. n. 25732/2021 cit., punto 51).Allegazione e prova che il controllo riguardi dati acquisitisuccessivamente al sorgere del sospetto che deve riferirsi anchea circostanze temporalmente collocate, atteso che le stessesegnano il momento a partire dal quale i dati acquisiti possonoessere utilizzati nel procedimento disciplinare e,successivamente, in giudizio, non essendo possibile l’esame el’analisi di informazioni precedentemente assunte in violazionedelle prescrizioni di cui all’art. 4 St. lav., estendendo «adismisura» l’area del controllo difensivo lecito (cfr.

Cass. n.25732/2021 cit., punto 41), considerato che non può esserereso retroattivamente lecito un comportamento che tale non eraal momento in cui fu tenuto (in termini: Cass. n. 18168/2023cit.).Numero registro generale 24114/2022Nel caso in cui il datore di lavoro non riesca a fornire la provaN umero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 7514/2026che i dati di matrice tecnologica posti a fondamento dellaData pubblicazione 29/03/2026procedura disciplinare siano stati legittimamente acquisiti, lasanzione prevista dall’ordinamento discende dalla previsionegenerale in materia di protezione della privacy (art. 11, comma2, d.lgs. n. 196 del 2003) secondo cui «i dati personali trattatiin violazione della disciplina rilevante in materia di trattamentodei dati personali non possono essere utilizzati» (Cass. n.18168/2923 cit., con la giurisprudenza indicata in motivazione).Nella specie i giudici del merito hanno accertato che i dati postia fondamento dell’azione della società riguardavano unmomento temporale antecedente all’insorgere del «fondatosospetto», mentre non rileva che tali dati siano stati tratti daisistemi informatici solo successivamente o dopo la cessazionedel rapporto di lavoro, atteso che – come già statuito da questaCorte - non può essere reso retroattivamente lecito uncomportamento che tale non era al momento in cui fu tenuto.Non pertinente, invece, è il richiamo della ricorrente a Cass. n.33809/2021, che si riferisce a diversa ipotesi di riconsegna didispositivi aziendali svuotati di tutti i dati, peraltro per fatti peri quali vigeva il testo dell’art. 4 St. lav. anteriore alle modifichedell'art. 23, primo comma, d. lgs. n. 151/2015.2.

Il secondo motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187,188, 189 e 244, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.»; si lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso diesaminare la documentazione prodotta e non avrebbe rivalutatol’ammissibilità delle richieste istruttorie reiterate nell’atto diappello, senza pronunciarsi sulle stesse, «in riferimentoall’illecito consistente nella cancellazione telematica dei lanci diNumero registro generale 24114/2022Numero sezionale 386/2026produzione nonché nella distruzione della documentNauzmieoron dei r accolta generale 7514/2026Data pubblicazione 29/03/2026cartacea».Il motivo non può trovare accoglimento.Per risalente e condiviso insegnamento di questa Corte (direcente ribadito, v.

Cass. n. 27610/2024; Cass. n.15333/2025), la mancata ammissione della prova testimonialeo di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nelcaso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazionesu un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la provanon ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentodel giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga atrovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457/2007; conformi:Cass. n. 4369/2009;

Cass. n. 5377/2011; Cass. n. 16214/2019;Cass. n. 5654/2017; Cass. n. 27415/2018; da ultimo: Cass. n.18072/2024).Inoltre, spetta esclusivamente al giudice del merito valutare glielementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti- senza che possa neanche essere invocata la lesione dell'art. 6,primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomoal fine di censurare l'ammissibilità di mezzi di provaconcretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n.13603/2011; Cass. n. 17004/2018) – con una valutazione chenon è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosilimiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalleSezioni unite (cfr.

Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014),vizio nel motivo in scrutinio neanche prospettato.Numero registro generale 24114/2022Occorre, quindi, ribadire che al giudice del merito compete ilN umero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 7514/2026compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diData pubblicazione 29/03/2026assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze delprocesso, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi, dando prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamenteprevisti dalla legge (ex plurimis, Cass. n. 29404/2017; più direcente, in conformità, Cass. n. 18072/2024 cit.)Con il motivo all’attenzione del Collegio non viene evidenziatoche la mancata ammissione della prova ovvero il pretesoomesso esame di documenti abbia riguardato un unico fattostorico avente la caratura dell’essere inequivocamente decisivo,nel senso patrocinato da questa Corte, ovvero che, se fossestato valutato, avrebbe con certezza condotto ad un esitodiverso della controversia.Piuttosto si pretende una diversa valutazione di provetestimoniali, documenti e fatti sollecitando un sindacatosicuramente estraneo al perimetro del giudizio di legittimità.3.

Il terzo mezzo denuncia: «omesso esame circa fatti decisiviper il giudizio oggetto di discussione tra le parti»; secondo ladifesa della società i giudici d’appello non avrebbero preso inconsiderazione né si sarebbero pronunciati «su alcunecircostanze rilevanti e documentalmente provate sulla volontàdi favorire la costituenda IT KERAMIK SRL a scapito del propriodatore di lavoro».Il motivo è radicalmente inammissibile perché deduce il vizio dicui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dallaricorrenza di una cd. «doppia conforme». (cfr. art. 348 ter,ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., perle modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149Numero registro generale 24114/2022del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base,N umero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 7514/2026rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenzaData pubblicazione 29/03/2026di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (v., tra molte, Cass. n. 26774/2016;

Cass. n.20944/2019; più di recente: Cass. n. 26934/2023; Cass. n.2630/2024).In ogni caso, poi, la denuncia del vizio non viene formulatasecondo le indicazioni fornite dalle Sezioni unite di questa Corteche, con le sentenze nn. 8053 e 8054/2014 già citate, hainterpretato rigorosamente il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. novellato.In particolare, si prospetta una molteplicità di fatti chesarebbero stati trascurati dalla Corte di Appello che, anche perla loro pluralità, non hanno il necessario carattere delladecisività, nel senso inteso da questa Corte e già richiamatosecondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse statoesaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa dellavertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità(v., tra molte, Cass., Sez.

Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015).Si è così sancita l'inammissibilità di censure innanzi a questaCorte che evochino una moltitudine di fatti e circostanzelamentandone il mancato esame o valutazione da parte deigiudici del merito, ma in realtà sollecitandone un esame o unavalutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo unnuovo giudizio di merito oppure chiamando «fatto decisivo»,indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa(Cass. n. 21439/2015).4. Infine, l’eventuale vizio di omessa pronuncia, profilato intalune doglianze sia del secondo che del terzo motivo, avrebbedovuto essere fatto valere, a pena di inammissibilità, nelleforme prescritte dall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualeviolazione del canone di corrispondenza tra il chiesto e ilNumero registro generale 24114/2022pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. (cfr.

Cass. n. 27387/2005;N umero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 7514/2026Cass. n. 1701/2006; Cass. n. 3190/2006; Cass. n. 12952/2006;Data pubblicazione 29/03/2026Cass. n. 24856/2006; Cass. n. 25825/2009; Cass. n.26598/2009; Cass. n. 7268/2012; Cass. n. 329/2016).5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.

Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente società alpagamento delle spese liquidate in euro 20.000,00, oltre euro200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteDott.ssa Carla PonterioP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente società alpagamento delle spese liquidate in euro 20.000,00, oltre euro200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteDott.ssa Carla Ponterio