Court corrects lower court order to add missing statutory notice regarding doubled litigation fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court ordered a correction to a lower court's order that had dismissed the appeal without explicitly stating the requirement for doubled litigation fees. The lower court rejected the appeal but failed to mention the mandatory additional contribution under the Unified Contribution Code. The Court ruled this omission was merely correctable under civil procedure codes, not a substantive error affecting the decision's outcome. Consequently, the lower order was amended to include the statutory notice regarding the doubled fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater; Art. 391-bis c.p.c.: The omission of a mandatory notice regarding the doubling of the unified litigation contribution in a judgment dismissing an appeal constitutes a correctable material error, not a substantive flaw altering the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALEsul ricorso per correzione errore materiale d'ufficio n. 20987-2025:ALIPRANDI JENNY, ALZANI CRISTIANA, DENTI MARA, SERESINIELENA, UNGARI CLAUDIO, rappresentati e difesi dagli avvocatiPIERANGELO GALMOZZI, EMILIO MAIOCCHI;- ricorrenti -contro2026 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in422 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, MAUROSFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI;- controricorrente –per la correzione dell'ordinanza n. 23620/2025 della CORTESUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/08/2025R.G.N. 32445/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 20987/2025Numero sezionale 422/202628/01/2026 dalla Consigliera Dott.
MARIAGRAZIA PISAPINAum. ero di raccolta generale 7401/2026Data pubblicazione 27/03/2026RILEVATO CHE:1. Con decreto emesso il 22/10/2025, comunicato il 25novembre 2025 alle parti, questa Corte ha disposto l’apertura delprocedimento per la correzione di errore materiale o di calcolo,contenuto nell'ordinanza racc. gen.n. 23620/2025, pubblicata il20.08.2025;2. l'ordinanza richiamata ha rigettato il ricorso, compensandole spese del giudizio, senza dare atto nel dispositivo dellasussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater;3.
è stata fissata udienza camerale e le parti non sonointervenute né hanno presentato osservazioni,CONSIDERATO CHE:4. l’art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, Testo unico delle spese di giustizia, nel testo introdotto dallalegge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevede che“quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarataimprocedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis”;5.
Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione dellasussistenza del presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile neitipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a darerientra in alcuna di suddette fattispecie (cfr Cass. SN. uUme,r oS reegnisttro. generale 20987/2025Numero sezionale 422/2026n. 4315 del 20/02/2020; Cass. S. U Sent. n. 20621 /2023);Numero di raccolta generale 7401/20266.
In tema di spese processuali, l'obbligazione di pagamDaetan ptuobb licazione 27/03/2026del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 deld.P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importopredeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente,per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta allapotestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne lacompensazione, sia quanto alla determinazione del suoammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito daparte del giudice medesimo. (Cass.
Ord. n. 25611/2025);7. L’obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributounificato è normativamente dipendente – ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del T.U.S.G. – dalla sussistenza dell’obbligo dellaparte impugnante di versare il contributo unificato iniziale (Cass.Sez. Un. Civili, n. 4315/2020);8. La mancata indicazione -nel dispositivo dell’ordinanzarichiamata- della sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, ricollegato, nella specie, al rigetto del ricorso,costituisce una mera omissione emendabile ai sensi degli articoli287 e 391-bis cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez.
VI – II, 22/06/2020,n. 12187), non comportando alcuna modifica della decisione edella motivazione contenute nell'ordinanza;9. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presenteprocedimento (Cass. civ., Sez. VI – II, 17/09/2013, n. 21213).Numero registro generale 20987/2025Numero sezionale 422/2026AULA 'B' Numero di ra c colta generale 7401/2026Data pubblicazione 27/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E CorrezioneerroreSEZIONE LAVOROmaterialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.20987/2025Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Cron.Rep.Dott.
ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere- Ud 28/01/2026Dott. MARIA CASOLA - Consigliera-Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere -Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA -Rel. Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALEsul ricorso per correzione errore materiale d'ufficio n. 20987-2025:ALIPRANDI JENNY, ALZANI CRISTIANA, DENTI MARA, SERESINIELENA, UNGARI CLAUDIO, rappresentati e difesi dagli avvocatiPIERANGELO GALMOZZI, EMILIO MAIOCCHI;- ricorrenti -contro2026 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in422 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, MAUROSFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI;- controricorrente –per la correzione dell'ordinanza n. 23620/2025 della CORTESUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/08/2025R.G.N. 32445/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 20987/2025Numero sezionale 422/202628/01/2026 dalla Consigliera Dott.
MARIAGRAZIA PISAPINAum. ero di raccolta generale 7401/2026Data pubblicazione 27/03/2026RILEVATO CHE:1. Con decreto emesso il 22/10/2025, comunicato il 25novembre 2025 alle parti, questa Corte ha disposto l’apertura delprocedimento per la correzione di errore materiale o di calcolo,contenuto nell'ordinanza racc. gen.n. 23620/2025, pubblicata il20.08.2025;2. l'ordinanza richiamata ha rigettato il ricorso, compensandole spese del giudizio, senza dare atto nel dispositivo dellasussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater;3.
è stata fissata udienza camerale e le parti non sonointervenute né hanno presentato osservazioni,CONSIDERATO CHE:4. l’art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, Testo unico delle spese di giustizia, nel testo introdotto dallalegge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevede che“quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarataimprocedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis”;5.
Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione dellasussistenza del presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile neitipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a darerientra in alcuna di suddette fattispecie (cfr Cass. SN. uUme,r oS reegnisttro. generale 20987/2025Numero sezionale 422/2026n. 4315 del 20/02/2020; Cass. S. U Sent. n. 20621 /2023);Numero di raccolta generale 7401/20266.
In tema di spese processuali, l'obbligazione di pagamDaetan ptuobb licazione 27/03/2026del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 deld.P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importopredeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente,per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta allapotestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne lacompensazione, sia quanto alla determinazione del suoammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito daparte del giudice medesimo. (Cass.
Ord. n. 25611/2025);7. L’obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributounificato è normativamente dipendente – ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del T.U.S.G. – dalla sussistenza dell’obbligo dellaparte impugnante di versare il contributo unificato iniziale (Cass.Sez. Un. Civili, n. 4315/2020);8. La mancata indicazione -nel dispositivo dell’ordinanzarichiamata- della sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, ricollegato, nella specie, al rigetto del ricorso,costituisce una mera omissione emendabile ai sensi degli articoli287 e 391-bis cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez.
VI – II, 22/06/2020,n. 12187), non comportando alcuna modifica della decisione edella motivazione contenute nell'ordinanza;9. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presenteprocedimento (Cass. civ., Sez. VI – II, 17/09/2013, n. 21213). P.Q.MLa Corte, visto l’art. 391-bis cod. proc. civ.,dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n.23620/2025, pubblicata il 20.08.2025, inserendo nel dispositivoche “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 20987/2025dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quNeulmloer o sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 7401/2026previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,Data pubblicazione 27/03/2026comma 1 bis”;manda la Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza,ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originaledel provvedimento corretto.Così deciso in Roma, in camera di consiglio 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia EspositoP.Q.MLa Corte, visto l’art. 391-bis cod. proc. civ.,dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n.23620/2025, pubblicata il 20.08.2025, inserendo nel dispositivoche “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 20987/2025dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quNeulmloer o sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 7401/2026previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,Data pubblicazione 27/03/2026comma 1 bis”;manda la Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza,ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originaledel provvedimento corretto.Così deciso in Roma, in camera di consiglio 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito