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Decreto — n. 7398/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7398/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7398/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 514/2025 R.G. proposto da:Maldari Giacomo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Costa-ricorrente-controPoste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bignami unitamenteall’avvocato Maria Grazia Sansone-controricorrente-controIstituto Nazionale Di Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlad'Aloisio unitamente agli avvocati Antonino Sgroi, Emanuele De Rose,Ester Ada Sciplino-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1271/2024 depositata il16/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 514/2025Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7398/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 7398/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 514/2025 R.G. proposto da:Maldari Giacomo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Costa-ricorrente-controPoste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bignami unitamenteall’avvocato Maria Grazia Sansone-controricorrente-controIstituto Nazionale Di Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlad'Aloisio unitamente agli avvocati Antonino Sgroi, Emanuele De Rose,Ester Ada Sciplino-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1271/2024 depositata il16/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 514/2025Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7398/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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contenzioso dell'assicurazione invalidità domanda di prestazione d'assicurazione diritti di previdenza professionale riesame della rendita AI legittimazione a ricorrere procedura di azione in materia di assicurazioni sociali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la dichiarazione x art.152 disp.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 514/2025 R.G. proposto da:Maldari Giacomo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Costa-ricorrente-controPoste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bignami unitamenteall’avvocato Maria Grazia Sansone-controricorrente-controIstituto Nazionale Di Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlad'Aloisio unitamente agli avvocati Antonino Sgroi, Emanuele De Rose,Ester Ada Sciplino-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1271/2024 depositata il16/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 514/2025Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7398/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la dichiarazione x art.152 disp. att. c.p.c.;Numero registro generale 514/2025Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7398/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 514/2025 R.G. proposto da:Maldari Giacomo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Costa-ricorrente-controPoste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bignami unitamenteall’avvocato Maria Grazia Sansone-controricorrente-controIstituto Nazionale Di Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlad'Aloisio unitamente agli avvocati Antonino Sgroi, Emanuele De Rose,Ester Ada Sciplino-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1271/2024 depositata il16/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 514/2025Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7398/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la dichiarazione x art.152 disp. att. c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/03/2026P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/03/2026