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Decreto — n. 7397/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7397/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7397/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 560/2025 R.G. proposto da:Ciarniello Antonella, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Costa-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Carla d'Aloisio unitamente agli avvocati Emanuele DeRose, Antonino Sgroi, Ester Ada Sciplino-controricorrente-controPoste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Antonio Gentile unitamenteall’avvocato Carlo Malinconico Castriota S.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1260/2024 depositata il15/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 560/2025Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7397/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 7397/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 560/2025 R.G. proposto da:Ciarniello Antonella, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Costa-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Carla d'Aloisio unitamente agli avvocati Emanuele DeRose, Antonino Sgroi, Ester Ada Sciplino-controricorrente-controPoste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Antonio Gentile unitamenteall’avvocato Carlo Malinconico Castriota S.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1260/2024 depositata il15/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 560/2025Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7397/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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finzione di notifica postale tipo di azione anticipo delle spese servizi pubblici postali petizione in giudizio chèque postale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese stante la dichiarazione ex art.152 disp.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 560/2025 R.G. proposto da:Ciarniello Antonella, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Costa-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Carla d'Aloisio unitamente agli avvocati Emanuele DeRose, Antonino Sgroi, Ester Ada Sciplino-controricorrente-controPoste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Antonio Gentile unitamenteall’avvocato Carlo Malinconico Castriota S.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1260/2024 depositata il15/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 560/2025Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7397/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese stante la dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. in atti;Numero registro generale 560/2025Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7397/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 560/2025 R.G. proposto da:Ciarniello Antonella, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Costa-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Carla d'Aloisio unitamente agli avvocati Emanuele DeRose, Antonino Sgroi, Ester Ada Sciplino-controricorrente-controPoste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Antonio Gentile unitamenteall’avvocato Carlo Malinconico Castriota S.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1260/2024 depositata il15/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 560/2025Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7397/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese stante la dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. in atti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/03/2026P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/03/2026