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Decreto — n. 7394/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7394/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7394/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 11300/2025 R.G. proposto da:Consorzio Stabile Real Italy Scarl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria De Carlo-ricorrente-controMagro Claudia, Gallo Sara, Tutica Alisa Elena, rappresentate e difesedall'avvocato Angela Florio unitamente all’avvocato Concetta Pappagallo-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.51/2025 depositatail 28/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 7394/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 11300/2025 R.G. proposto da:Consorzio Stabile Real Italy Scarl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria De Carlo-ricorrente-controMagro Claudia, Gallo Sara, Tutica Alisa Elena, rappresentate e difesedall'avvocato Angela Florio unitamente all’avvocato Concetta Pappagallo-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.51/2025 depositatail 28/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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risoluzione delle controversie validità della clausola arbitrale difetto di legittimazione dell'associazione contenzioso contrattuale dubbi sull'imparzialità nullità delle intese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 11300/2025Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 7394/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 11300/2025 R.G. proposto da:Consorzio Stabile Real Italy Scarl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria De Carlo-ricorrente-controMagro Claudia, Gallo Sara, Tutica Alisa Elena, rappresentate e difesedall'avvocato Angela Florio unitamente all’avvocato Concetta Pappagallo-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.51/2025 depositatail 28/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 11300/2025Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 7394/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 11300/2025Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 7394/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegataha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 11300/2025 R.G. proposto da:Consorzio Stabile Real Italy Scarl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria De Carlo-ricorrente-controMagro Claudia, Gallo Sara, Tutica Alisa Elena, rappresentate e difesedall'avvocato Angela Florio unitamente all’avvocato Concetta Pappagallo-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.51/2025 depositatail 28/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 11300/2025Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 7394/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/03/2026Carla PonterioP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/03/2026Carla Ponterio