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Decreto — n. 7385/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7385/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7385/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 25141/2025 R.G. proposto da:Azienda Napoletana Mobilità S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Capece-ricorrente-controNolli Tiziano, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Cellupicaunitamente all’avvocato Nerino Allocati-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2073/2025depositata il 22/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 7385/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 25141/2025 R.G. proposto da:Azienda Napoletana Mobilità S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Capece-ricorrente-controNolli Tiziano, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Cellupicaunitamente all’avvocato Nerino Allocati-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2073/2025depositata il 22/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento politica dell'impresa azione mobiliare diritto aziendale tutela degli interessi commerciali impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25141/2025Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 7385/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 25141/2025 R.G. proposto da:Azienda Napoletana Mobilità S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Capece-ricorrente-controNolli Tiziano, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Cellupicaunitamente all’avvocato Nerino Allocati-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2073/2025depositata il 22/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25141/2025Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 7385/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 25141/2025Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 7385/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegataha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 25141/2025 R.G. proposto da:Azienda Napoletana Mobilità S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Capece-ricorrente-controNolli Tiziano, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Cellupicaunitamente all’avvocato Nerino Allocati-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2073/2025depositata il 22/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25141/2025Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 7385/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore dei difensori antistatari.Così deciso in Roma, il 26/03/2026Carla PonterioP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore dei difensori antistatari.Così deciso in Roma, il 26/03/2026Carla Ponterio