Cassation court dismisses appeal for lack of interest due to timely notification of tax debt notices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by C C S.R.L. against an appellate court ruling that declared the opposition inadmissible due to lack of legal interest. The lower court held that the company failed to demonstrate a threat of enforcement acts against timely notified tax debt notices, noting that the company did not refute the notification arguments. Consequently, the court confirmed the inadmissibility of the action and dismissed the entire appeal without ordering further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.: The right to contest tax debt notices is extinguished if no threat of enforcement exists and the notices were timely served, thereby eliminating the legal interest required to file an opposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Presupposti.ORDINANZAsul ricorso 15139-2022 proposto daC C S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata incalce al ricorso, dall’avvocato ANTONIO MELUCCI, con domicilio elettopresso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –controISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEICREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati ANTONINOSGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,ANTONIETTA CORETTI ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29– resistente con procura –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro temporeNumero registro generale 15139/2022Numero sezionale 5205/2025Numero di raccolta generale 7362/2026Data pubblicazione 26/03/2026– intimata –per la cassazione della sentenza n. 53 del 2022 della CORTE D’APPELLODI SALERNO, depositata il primo febbraio 2022 (R.G.N. 244/2020).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’11dicembre 2025 dal Consigliere Angelo Cerulo.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diSalerno ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronunciadel Tribunale della medesima sede, ha dichiarato inammissibile percarenza d’interesse l’opposizione proposta da C C s.r.l. in liquidazionecontro gli avvisi di addebito indicati al capo a) del dispositivo e al punto11 della motivazione, «non tempestivamente impugnati e non seguitida azioni esecutive (e per i quali, anzi, vi era stata istanza dirateizzazione» (pagina 7 della pronuncia).
La Corte territoriale haconseguentemente respinto il gravame di C C s.r.l. in liquidazione,volto a ottenere una nuova regolazione delle spese di lite, e hacondannato la società appellante a rifondere all’INPS e all’Agenzia delleEntrate – Riscossione le spese del doppio grado.A fondamento della decisione la Corte di merito argomenta chedifetta l’interesse a contestare il diritto di procedere all’esecuzioneforzata quando non sussista alcuna minaccia di atti esecutivi, peraltroal cospetto di avvisi ritualmente notificati. Inoltre, la scelta del debitoredi far valere o meno l’estinzione della pretesa per l’intervenutaprescrizione è strutturata nella forma dell’eccezione e non è demandataa un’autonoma azione di accertamento.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno postea carico di C C s.r.l. in liquidazione.2.– C C s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione contro lasentenza d’appello e formula tre motivi.3.– L’INPS ha conferito procura, Agenzia delle Entrate – Riscossionenon ha svolto in questa sede attività difensiva.- 2 -Numero registro generale 15139/2022Numero sezionale 5205/2025Numero di raccolta generale 7362/2026Data pubblicazione 26/03/20264.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5,cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 97, 111e 24 Cost. e dell’art. 100 cod. proc. civ. e censura la sentenza d’appelloper aver disconosciuto l’interesse ad agire, in contrasto conl’orientamento espresso da questa Corte (Cass., sez. lav., 12 novembre2019, n. 29294), senza tener conto della peculiarità dell’azione, direttaad accertare la «prescrizione dei crediti contributivi maturatasuccessivamente alla notifica della cartella/avvisi di addebito» (pagina4 del ricorso per cassazione).2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod.proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione degli artt. 97, 111 e 24Cost., dell’art. 100 cod. proc. civ. e degli artt. 2484-2496 cod. civ. elamenta che la pronuncia impugnata abbia dichiarato inammissibilel’azione per carenza d’interesse, senza considerare «lo specifico,concreto ed attuale interesse ad agire da parte della società inliquidazione alla massimizzazione del patrimonio sociale anche conl’abbattimento dei debiti prescritti» (pagina 7 del ricorso incassazione).3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5,cod. proc. civ.), la ricorrente censura la violazione degli artt. 97, 111 e24 Cost. e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e addebita alla sentenzad’appello di non aver compensato le spese di lite, a fronte di uncontrasto di orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.4.– I primi due motivi si prestano a una disamina congiunta, inquanto investono il medesimo tema dell’interesse ad agire dellaricorrente, e devono essere complessivamente disattesi.- 3 -Numero registro generale 15139/2022Numero sezionale 5205/2025Numero di raccolta generale 7362/2026Data pubblicazione 26/03/20264.1.– La sentenza d’appello si è uniformata all’orientamentoespresso da questa Corte, che reputa inammissibile per carenzad’interesse l’opposizione all’esecuzione proposta contro l’estratto diruolo contributivo sulla scorta di fatti estintivi sopravvenuti, allorché lecartelle siano state regolarmente notificate e non si ravvisi unaminaccia attuale di atti esecutivi (Cass., sez.
VI-L, 7 marzo 2019, n.6723).Anche di recente questa Corte ha ribadito, in consonanza con iprincìpi richiamati, che costituisce condizione di ammissibilitàdell’azione di accertamento negativo di un diritto l’avvenutocompimento di un atto di esercizio, di una rivendicazione, di una seriamanifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza s’invoca ladeclaratoria nei confronti del titolare (Cass., sez. III, 12 settembre2024, n. 24552).Il bisogno di una tutela giurisdizionale dichiarativa sorgeallorquando la certezza sul diritto sia incrinata da un contegno altrui,dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confrontidel titolare del diritto, idoneo a generare un pregiudizievole statod’incertezza che l’azione proposta mira a rimuovere (Cass., sez.
III, 6aprile 2025, n. 9061).Né a diverse conclusioni può indurre la mera pendenza di unaprocedura di liquidazione, valorizzata dalla ricorrente.4.2.– Tali affermazioni devono essere a fortiori ribadite alla lucedelle previsioni dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, poi trasfuso nell’art. 91,comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, applicabile adecorrere dal primo gennaio 2027.La normativa menzionata, applicabile anche ai giudizi in corso,seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera diper sé il bisogno di tutela giurisdizionale e plasma l’interesse ad agire,condizione dell’azione che ha natura dinamica e dunque può assumere- 4 -Numero registro generale 15139/2022Numero sezionale 5205/2025Numero di raccolta generale 7362/2026Data pubblicazione 26/03/2026una diversa configurazione, anche in virtù di una norma sopravvenuta,fino al momento in cui la causa sia decisa (Cass., S.U., 6 settembre2022, n. 26283).Tali conclusioni si attagliano anche all’ipotesi in cui il ricorrenteimpugni l’estratto di ruolo e le cartelle correlate al fine di far valere laprescrizione nel frattempo maturata (Cass., sez. lav., 20 aprile 2023,n. 10595, che puntualizza l’indirizzo richiamato a supporto dellecensure).Nel caso di specie, non soltanto la ricorrente non ha allegato alcunadelle fattispecie tipizzate dal legislatore, ma non ha confutato lecircostanziate argomentazioni della Corte di merito in ordine allacorretta notifica degli avvisi (pagina 8 della sentenza d’appello, punto14).
Circostanza, quest’ultima, che elide l’interesse ad agire, legato perespressa disposizione di legge all’invalida notifica degli atti.4.3.– Anche da questo punto di vista, si coglie la carenzad’interesse della ricorrente e devono essere confermate le statuizionid’inammissibilità dell’azione proposta.5.– Inammissibile, infine, è la terza doglianza.5.1.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la facoltà didisporre la compensazione delle spese è rimessa all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a esternare leragioni del mancato uso di tale facoltà.
Ne consegue che la pronunciadi condanna alle spese, pur se adottata senza prendere in esamel’eventualità d’una compensazione, non può essere censurata in sededi legittimità, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(Cass., VI-III, 26 aprile 2019, n. 11329, in linea con Cass., S.U., 15luglio 2005, n. 14989).5.2.– Tali princìpi, che la parte ricorrente non induce a rimeditare,conducono a dichiarare inammissibili le censure proposte, in quantoradicalmente precluse nel presente giudizio.- 5 -Numero registro generale 15139/2022Numero sezionale 5205/2025Numero di raccolta generale 7362/2026Data pubblicazione 26/03/20266.– Dalle considerazioni svolte deriva, pertanto, il complessivorigetto del ricorso.7.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quantoil concessionario è rimasto intimato e l’INPS si è limitato a conferireprocura, senza esplicare sostanziale attività difensiva.8.– Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione,ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).Numero registro generale 15139/2022Numero sezionale 5205/2025Numero di raccolta generale 7362/2026‘AULA B’ Data pubblicazione 26/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEComposta dagli Ill.mi Signori Magistrati:Dott.ssa LUCIA ESPOSITO – Presidente –R.G.N. 15139/2022Dott.
ATTILIO FRANCO ORIO – Consigliere –Cron.Dott.ssa VALERIA PICCONE – Consigliera – Rep.Dott. FABRIZIO GANDINI – Consigliere – C.C. 11/12/2025Dott. ANGELO CERULO – Consigliere Rel. – Impugnazionedell’est ratto diruo lo.Prescrizione.Ingteiurerisssdei zaido nagei r e.ha pronunciato la seguente Presupposti.ORDINANZAsul ricorso 15139-2022 proposto daC C S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata incalce al ricorso, dall’avvocato ANTONIO MELUCCI, con domicilio elettopresso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –controISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEICREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati ANTONINOSGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,ANTONIETTA CORETTI ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29– resistente con procura –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro temporeNumero registro generale 15139/2022Numero sezionale 5205/2025Numero di raccolta generale 7362/2026Data pubblicazione 26/03/2026– intimata –per la cassazione della sentenza n. 53 del 2022 della CORTE D’APPELLODI SALERNO, depositata il primo febbraio 2022 (R.G.N. 244/2020).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’11dicembre 2025 dal Consigliere Angelo Cerulo.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diSalerno ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronunciadel Tribunale della medesima sede, ha dichiarato inammissibile percarenza d’interesse l’opposizione proposta da C C s.r.l. in liquidazionecontro gli avvisi di addebito indicati al capo a) del dispositivo e al punto11 della motivazione, «non tempestivamente impugnati e non seguitida azioni esecutive (e per i quali, anzi, vi era stata istanza dirateizzazione» (pagina 7 della pronuncia).
La Corte territoriale haconseguentemente respinto il gravame di C C s.r.l. in liquidazione,volto a ottenere una nuova regolazione delle spese di lite, e hacondannato la società appellante a rifondere all’INPS e all’Agenzia delleEntrate – Riscossione le spese del doppio grado.A fondamento della decisione la Corte di merito argomenta chedifetta l’interesse a contestare il diritto di procedere all’esecuzioneforzata quando non sussista alcuna minaccia di atti esecutivi, peraltroal cospetto di avvisi ritualmente notificati. Inoltre, la scelta del debitoredi far valere o meno l’estinzione della pretesa per l’intervenutaprescrizione è strutturata nella forma dell’eccezione e non è demandataa un’autonoma azione di accertamento.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno postea carico di C C s.r.l. in liquidazione.2.– C C s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione contro lasentenza d’appello e formula tre motivi.3.– L’INPS ha conferito procura, Agenzia delle Entrate – Riscossionenon ha svolto in questa sede attività difensiva.- 2 -Numero registro generale 15139/2022Numero sezionale 5205/2025Numero di raccolta generale 7362/2026Data pubblicazione 26/03/20264.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5,cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 97, 111e 24 Cost. e dell’art. 100 cod. proc. civ. e censura la sentenza d’appelloper aver disconosciuto l’interesse ad agire, in contrasto conl’orientamento espresso da questa Corte (Cass., sez. lav., 12 novembre2019, n. 29294), senza tener conto della peculiarità dell’azione, direttaad accertare la «prescrizione dei crediti contributivi maturatasuccessivamente alla notifica della cartella/avvisi di addebito» (pagina4 del ricorso per cassazione).2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod.proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione degli artt. 97, 111 e 24Cost., dell’art. 100 cod. proc. civ. e degli artt. 2484-2496 cod. civ. elamenta che la pronuncia impugnata abbia dichiarato inammissibilel’azione per carenza d’interesse, senza considerare «lo specifico,concreto ed attuale interesse ad agire da parte della società inliquidazione alla massimizzazione del patrimonio sociale anche conl’abbattimento dei debiti prescritti» (pagina 7 del ricorso incassazione).3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5,cod. proc. civ.), la ricorrente censura la violazione degli artt. 97, 111 e24 Cost. e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e addebita alla sentenzad’appello di non aver compensato le spese di lite, a fronte di uncontrasto di orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.4.– I primi due motivi si prestano a una disamina congiunta, inquanto investono il medesimo tema dell’interesse ad agire dellaricorrente, e devono essere complessivamente disattesi.- 3 -Numero registro generale 15139/2022Numero sezionale 5205/2025Numero di raccolta generale 7362/2026Data pubblicazione 26/03/20264.1.– La sentenza d’appello si è uniformata all’orientamentoespresso da questa Corte, che reputa inammissibile per carenzad’interesse l’opposizione all’esecuzione proposta contro l’estratto diruolo contributivo sulla scorta di fatti estintivi sopravvenuti, allorché lecartelle siano state regolarmente notificate e non si ravvisi unaminaccia attuale di atti esecutivi (Cass., sez.
VI-L, 7 marzo 2019, n.6723).Anche di recente questa Corte ha ribadito, in consonanza con iprincìpi richiamati, che costituisce condizione di ammissibilitàdell’azione di accertamento negativo di un diritto l’avvenutocompimento di un atto di esercizio, di una rivendicazione, di una seriamanifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza s’invoca ladeclaratoria nei confronti del titolare (Cass., sez. III, 12 settembre2024, n. 24552).Il bisogno di una tutela giurisdizionale dichiarativa sorgeallorquando la certezza sul diritto sia incrinata da un contegno altrui,dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confrontidel titolare del diritto, idoneo a generare un pregiudizievole statod’incertezza che l’azione proposta mira a rimuovere (Cass., sez.
III, 6aprile 2025, n. 9061).Né a diverse conclusioni può indurre la mera pendenza di unaprocedura di liquidazione, valorizzata dalla ricorrente.4.2.– Tali affermazioni devono essere a fortiori ribadite alla lucedelle previsioni dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, poi trasfuso nell’art. 91,comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, applicabile adecorrere dal primo gennaio 2027.La normativa menzionata, applicabile anche ai giudizi in corso,seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera diper sé il bisogno di tutela giurisdizionale e plasma l’interesse ad agire,condizione dell’azione che ha natura dinamica e dunque può assumere- 4 -Numero registro generale 15139/2022Numero sezionale 5205/2025Numero di raccolta generale 7362/2026Data pubblicazione 26/03/2026una diversa configurazione, anche in virtù di una norma sopravvenuta,fino al momento in cui la causa sia decisa (Cass., S.U., 6 settembre2022, n. 26283).Tali conclusioni si attagliano anche all’ipotesi in cui il ricorrenteimpugni l’estratto di ruolo e le cartelle correlate al fine di far valere laprescrizione nel frattempo maturata (Cass., sez. lav., 20 aprile 2023,n. 10595, che puntualizza l’indirizzo richiamato a supporto dellecensure).Nel caso di specie, non soltanto la ricorrente non ha allegato alcunadelle fattispecie tipizzate dal legislatore, ma non ha confutato lecircostanziate argomentazioni della Corte di merito in ordine allacorretta notifica degli avvisi (pagina 8 della sentenza d’appello, punto14).
Circostanza, quest’ultima, che elide l’interesse ad agire, legato perespressa disposizione di legge all’invalida notifica degli atti.4.3.– Anche da questo punto di vista, si coglie la carenzad’interesse della ricorrente e devono essere confermate le statuizionid’inammissibilità dell’azione proposta.5.– Inammissibile, infine, è la terza doglianza.5.1.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la facoltà didisporre la compensazione delle spese è rimessa all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a esternare leragioni del mancato uso di tale facoltà.
Ne consegue che la pronunciadi condanna alle spese, pur se adottata senza prendere in esamel’eventualità d’una compensazione, non può essere censurata in sededi legittimità, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(Cass., VI-III, 26 aprile 2019, n. 11329, in linea con Cass., S.U., 15luglio 2005, n. 14989).5.2.– Tali princìpi, che la parte ricorrente non induce a rimeditare,conducono a dichiarare inammissibili le censure proposte, in quantoradicalmente precluse nel presente giudizio.- 5 -Numero registro generale 15139/2022Numero sezionale 5205/2025Numero di raccolta generale 7362/2026Data pubblicazione 26/03/20266.– Dalle considerazioni svolte deriva, pertanto, il complessivorigetto del ricorso.7.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quantoil concessionario è rimasto intimato e l’INPS si è limitato a conferireprocura, senza esplicare sostanziale attività difensiva.8.– Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione,ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’11 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito- 6 -P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’11 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito- 6 -