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Ordinanza — n. 7361/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal, ruling unemployment benefits do not negate the constitutional protection of involuntary unemployment during contract conversion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7361/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that awarded unemployment benefits to a worker whose project contract had expired. The INPS argued that receiving these benefits constituted a double payment, violating the principle of non-accumulation of contributions. However, the court held that the unemployment allowance serves as a social safety net specifically for those lacking income due to involuntary unemployment, thereby protecting the worker's subsistence without infringing on the employer's liability for the converted contract period.

Regesto Legislator

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Art. 32 comma 5 L. 183/2010; Art. 360 c.p.c.: The unemployment allowance granted under Art. 32 of Law 183/2010 constitutes a protective measure for involuntary unemployment and does not violate the principle of non-accumulation of contributions when the worker is not yet entitled to actual remuneration following the expiration of a project contract.

Parole chiave

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unemployment benefits contract conversion non-accumulation principle involuntary unemployment social safety net project contract Cassation appeal indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 32 comma 5 L. 183/2010
LaCorte di merito ha pertanto ritenuto che la concessioneNumero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/2025dell’indennità ex art. 32 non si ponga in contrasto con laN uAmSerpo dIi, r accolta generale 7361/2026Data pubblicazione 26/03/2026essendone anzi pienamente rispettata la ratio.2.
Art. 360 c.p.c.
L’istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 primocomma n.
Art. 10 d.P.R. n. 818 del 26.4.1958
Art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 29/2019
Cass., Sez. Un., n. 2990/2018
29/2019;Cass., Sez. Un., n. 2990/2018; Corte Cost.
Corte Cost. n. 303/2011
2990/2018; Corte Cost. n. 303/2011; Cass.n.
Cass. n. 602 del 2025
Sez. Un., n. 2990/2018
29/2019;Cass., Sez. Un., n. 2990/2018; Corte Cost.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 1684-2019 proposto da:I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI,MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;- ricorrente -contro2025 DI GENNARO DARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato4926 GIUSEPPE BERSANI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1217/2018 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 05/07/2018 R.G.N. 940/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal Consigliere Dott.

ATTILIO FRANCO ORIO.Numero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/20251. La Corte d’appello di Milano, in riforma della senteNnuzmaer o ddi ir accolta generale 7361/2026Data pubblicazione 26/03/2026primo grado, ha accolto il ricorso proposto da DI GENNARODARIO volto a conseguire il diritto al trattamento ASPIsusseguente al suo stato di disoccupazione involontaria acagione della scadenza, alla data del 31/12/2013, di uncontratto a progetto per un rapporto di lavoro convertito, aseguito di accertamento giudiziario, in lavoro subordinato concondanna del datore alla ricostituzione del rapporto ad ognieffetto retributivo e contributivo, nonché al versamento di 2,5mensilità in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 32 comma 5L. 183/2010.La Corte territoriale, diversamente da quanto argomentato dalprimo giudice, ha ritenuto che il lavoratore, nel periodo fra lacessazione del rapporto e la decisione giudiziale, fosse statoeffettivamente privo di lavoro e di retribuzione, e che l’indennitàASPI, quale ammortizzatore sociale, costituisca una misura diprotezione accordata dalla legge a colui che, in quanto privo dilavoro, non è titolare di alcuna retribuzione e per tale motivo siarimasto privo dei mezzi di sostentamento; ha quindi ritenutoche l’indennità ex art. 32 prevista per i casi di conversione exlege del contratto a progetto abbia natura in parte di penale, acarico del datore, ed in parte di risarcimento danni, a favore dellavoratore, di entità individuata tra un minimo e un massimo,che opera per un periodo successivo alla scadenza del terminecontrattuale, e fino alla sentenza di conversione, non per ilperiodo successivo, collocandosi in un ruolo alternativo rispettoalle retribuzioni, neppure idonea a ristorare in modo effettivo etotale del danno subito, in quanto stabilita in via forfetaria.

LaCorte di merito ha pertanto ritenuto che la concessioneNumero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/2025dell’indennità ex art. 32 non si ponga in contrasto con laN uAmSerpo dIi, r accolta generale 7361/2026Data pubblicazione 26/03/2026essendone anzi pienamente rispettata la ratio.2. Avverso tale sentenza ricorre INPS affidandosi ad un unicomotivo, illustrato da successive memorie, a cui l’assistito resistecon controricorso.3. La causa, differita dalla camera di consiglio del 29/1/2025 intrattata e decisa nella adunanza del 27 novembre 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, commi 1, 4 lett. a), 5, 10, 12 della Legge n. 92/12, e dell’art.1 comma 2 lett.c) L.181/2000 in riferimento all’art. 32 comma5 della Legge n. 183/2010, per aver ritenuto la sentenzaimpugnata che l’accertamento giudiziale afferente lasussistenza di un valido rapporto di lavoro a tempoindeterminato per lo stesso periodo di copertura assicurativa(dalla cessazione del rapporto alla sentenza di reintegra), condichiarata illegittimità del contratto a progetto e condanna alrisarcimento del danno, non elida la sussistenza dello stato didisoccupazione.

Premesso che requisito per fruire della ASpInon è la perdita della retribuzione ma è lo stato didisoccupazione involontaria secondo quanto previsto dalla L.181/2000 (disoccupato è colui che ha perduto il lavoro ed hadichiarato di essere immediatamente disponibile allosvolgimento e alla ricerca di lavoro), e che il trattamento ex art.2 L.92/12 è un mezzo di sostegno economico per il periodoragionevolmente occorrente per la ricerca di un nuovo lavoro,osserva l’Istituto che nel caso in esame il lavoratore si è trovatoNumero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/2025in uno stato di occupazione ex post, è rimasto vincoNlaumtoer o adi lr accolta generale 7361/2026Data pubblicazione 26/03/2026datore di lavoro in un rapporto che era stato illegittimamentesospeso, situazione non assimilabile a quella del lavoratore chedefinitivamente non è più titolare di un posto di lavoro; rilevanteè, dunque, il carattere di unicità del rapporto di lavoro a tempoindeterminato tra lavoratore e datore allorquando siagiudizialmente dichiarata la conversione del contratto a progettoillegittimo in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato(cita, al riguardo, Cass. n.262/15 e n.151/15), a fronte del qualel’indennità risarcitoria ex art. 32 co.5 ha soltanto limitato glieffetti economici della sospensione illegittima del contratto.Poiché l’inattività deriva dalla estinzione di un rapporto di lavoroprotetto, e la ASpI assicura la tutela ai più bisognosi, c’è ilrischio che la sovrapposizione dei due trattamenti possa esserefonte di indebito arricchimento; donde l’incompatibilità oincumulabilità del risarcimento con la indennità ASpI per imedesimi periodi, cui conseguirebbe un effetto distorsivo deiprincipi dell’ordinamento previdenziale che non consentono dicumulare la contribuzione effettiva (ricostituita a seguito diregolarizzazione del rapporto con continuità dalla cessazione)con la figurativa (da accreditare ex art. 2 co.10 L.92/2012).Nelle memorie illustrative depositate in prossimità di udienzal’INPS rammenta l’ordinanza interlocutoria n. 22985/2024 dirimessione al Primo Presidente per eventuale assegnazione alleSezioni Unite sulla questione della sussistenza o meno dellostato di disoccupazione involontaria allorché, per effetto dellaricostituzione del rapporto di lavoro, detto stato sia statocoperto solo in parte dall’indennità risarcitoria.2.

Nel controricorso il richiedente evidenzia d’essere rimastosenza retribuzione né contribuzione nel periodo da gennaio aNumero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/2025maggio 2014, essendo incontroverso che abbia Nupmeerros doi r accolta generale 7361/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’occupazione il 31/12/2013 e che sia stato rioccupato, a seguitodi pronuncia giudiziale, dal 3/6/2014. Osserva poi che ilricorrente non spiega le ragioni per le quali non sarebbecumulabile il trattamento ASpI con l’indennità ex art. 32 co.5,che ha un ruolo alternativo alla retribuzione e costituisce unristoro non effettivo e parziale, di natura risarcitoria per dannoda mancato lavoro, e non già retributiva.3.

Il ricorso è infondato.4. Preliminarmente deve darsi atto che nelle more dellafissazione della nuova data di udienza di discussione èintervenuta la sentenza n.23876/2025 di questa Corte che, aSezioni Unite, ha risolto la controversa questione circa gli effettidella conversione del rapporto a tempo indeterminato e la suarelazione temporale e giuridica sulla perdita di occupazioneperdurante fino alla pronuncia giudiziale, nonché circa lacompatibilità della indennità risarcitoria a cui il datore sia statocondannato con il trattamento indennitario di disoccupazione.4.1 - La tematica, affrontata in un caso di nullità del termineapposto ad un contratto a tempo determinato, è sovrapponibileal caso di illegittimità del contratto a progetto, vuoi per gli effettiex tunc della sentenza dichiarativa della illegittima cessazionedel rapporto con conversione in rapporto a tempo interminato,vuoi per la ricostituzione de jure del rapporto ad ogni effettoretributivo e contributivo, sia anche per natura e tipologia dellasanzione ex art. 32 co.5 L.183/2010 applicata in entrambi i casi.Ne consegue anche l’insussistenza della natura indebita dellaprestazione eventualmente erogata, che l’INPS nelle memorieNumero registro generale 1684/2019ultime di udienza pure aveva prospettato come ripetibile perN umero sezionale 4926/2025Numero di raccolta generale 7361/2026condictio ob causam finitam.Data pubblicazione 26/03/20265.

La soluzione è compendiata nella massimata regola secondola quale l'accertamento giudiziale della nullità dell'apposizionedi un termine al contratto di lavoro subordinato, conconseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale ericonoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria di cuiall'art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010 (ratione temporisvigente), non fa venir meno il suo stato di disoccupazioneinvolontaria fino alla ripresa effettiva dell'esecuzione dellaprestazione lavorativa, di modo che egli non è tenuto a restituirel'indennità di disoccupazione percepita ex art. 45, comma 3, delr.d.l. n. 1827 del 1935, la quale, in attuazione dell'art. 38,comma 2, Cost., risponde a una funzione di protezione dalbisogno, attinente al rapporto tra lavoratore ed enteprevidenziale, del tutto diversa da quella - afferente, invece, aldistinto piano del rapporto di lavoro - propria della suddettaindennità risarcitoria, mirante alla forfettizzazione delrisarcimento del danno spettante al lavoratore per l'illegittimaapposizione del termine al contratto.6.

Se ne deduce che il rapporto di lavoro non è sospeso peressere rimasto vincolato al datore di lavoro fino all’esitogiudiziale, ma che su di esso abbia operato una causa dicessazione del rapporto, eventualmente suscettibile diricostituzione ove ex post sia ritenuta patologicamenterilevante; e, a fronte di una fictio unitaria del rapporto, mediotempore resta inalterata la finalità di copertura dal bisognoeconomico per uno stato di disoccupazione involontariavertendo in una causa di cessazione del rapporto estranea allasfera di disponibilità del lavoratore.

In linea con la citataNumero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/2025pronuncia si evidenzia che dall’autonomo rapporto prevideNunmzeirao ldei r accolta generale 7361/2026Data pubblicazione 26/03/2026tra lavoratore assicurato e INPS, nel cui alveo si collocal’erogazione della prestazione previdenziale, esula ognieventuale valutazione circa la fondatezza dell’azione coltivatadall’assicurato che, ab origine, non esercita alcuna incidenza suldiritto alla prestazione. «Ciò che fonda e giustifica l’erogazionedella prestazione previdenziale è esclusivamente la condizionedi bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finchéquesta perdura; l’ordinamento prevede decadenza e/osospensione e/o riduzione del trattamento quando talesituazione cessi o si attenui perché il lavoratore si è rioccupato(cfr. artt. 9, 10 e 11 d. lgs. n. 22 cit.)».6.1 - La natura non retributiva dell’indennità ex art. 32 co.5 sipercepisce, poi, dal carattere risarcitorio per il lavoratoresusseguente all’illegittima cessazione (a ristoro parziale e noneffettivo del mancato guadagno) e dal carattere sanzionatorioper il datore (per aver determinato una condizione di inattivitàlavorativa che interrompe il sinallagma contrattuale a discapitoeconomico del lavoratore).

Sul punto, la sentenza prosegueaffermando che, «se a seguito della declaratoria di nullità deltermine finale apposto al contratto e conseguente ripresa delsinallagma contrattuale, prestazione lavorativa e retribuzione,di lì in avanti, lo stato di disoccupazione involontaria viene meno-e viene meno, perciò, la condizione di fatto per l’erogazionedell’indennità- lo stesso non può affermarsi in relazione allostato di disoccupazione e di bisogno dell’assicurato precedentiall’effettiva ripresa, situazione di fatto che la mera conversionegiudiziale del rapporto costituito, ad origine, a tempodeterminato, pur fondata sull’assunto del rapporto di lavoro maiestinto per effetto della nullità del termine finale, non puòNumero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/2025travolgere nella sua realtà fenomenica ed effettivitàN»um. eroE ddi r accolta generale 7361/2026Data pubblicazione 26/03/2026ancora, «d’altro canto, non si può non rilevare che ladeclaratoria di nullità del termine finale non ripristina, per ilperiodo antecedente, in mancanza della prestazione lavoratival’obbligo retributivo -che viene sostituito dalla prestazione didisoccupazione, ad esso commisurata (art. 4, comma 1, d.lgs.n.22)- ma condanna il datore ad indennizzare il danno cagionatoal lavoratore in misura non esorbitante, come nella specie, ledodici mensilità».6.2 – E sul tema della quantificazione della misura risarcitoriarestano bilanciate le opposte pretese delle parti contrattuali:«82.

La protezione economica assicurata ad integrazione dellaconversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto dilavoro a tempo indeterminato si muove sul piano della tutela dellavoratore precario nei confronti del datore di lavoro e attiene,dunque, al piano del rapporto di lavoro.

83. La tutela dellasituazione di bisogno volta a neutralizzare, per quanto possibile,gli effetti pregiudizievoli di eventi incidenti sul rapportolavorativo che non si è voluto o saputo evitare, attiene alrapporto previdenziale, rapporto autonomo rispetto al rapportodi lavoro e le vicende concernenti quest’ultimo ed il suosvolgimento - in particolare, con riferimento alla tuteleapprestate per il ripristino del rapporto - non possonoriverberarsi automaticamente sul rapporto previdenziale, apena d’infirmare la protezione costituzionale della situazione dibisogno effettivamente prodottasi fino al ripristino del rapportolavorativo e del sinallagma contrattuale».6.3 – Sulla combinazione degli aspetti correlati del rapportolavorativo con quello previdenziale valgano, infine, le seguentiulteriori argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite, a sostegnoNumero registro generale 1684/2019del superamento del rischio, paventato dall’ente previdenzialeN, umero sezionale 4926/2025Numero di raccolta generale 7361/2026di ledere il principio della incumulabilità della contribuzioneData pubblicazione 26/03/2026effettiva, dovuta per i periodi di ricostituzione del rapporto dilavoro, con la contribuzione figurativa accreditata per il periododi godimento dell’indennità di disoccupazione.

Invero, «lacontribuzione figurativa cessa nel momento in cui viene erogataquella effettiva e non vi è sovrapposizione tra contribuzionefigurativa derivante dalla prestazione previdenziale econtribuzione obbligatoria per effetto del ripristino del rapportoassicurativo sicché la contribuzione figurativa verrebbecancellata automaticamente ex art. 10 d.P.R. n. 818 del26.4.1958» e, in linea con il principio espresso dalla Corte, vain conclusione affermato che «la condizione oggetto diprotezione viene meno solo con il ripristino del sinallagma delrapporto lavorativo e della retribuzione, proprio perché, duranteil periodo intercorrente fra la scadenza del termine nullo e lasentenza dichiarativa di tale nullità, in mancanza dellaprestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazioneretributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio delcontratto di lavoro subordinato (v.

Corte. cost. n. 29/2019;Cass., Sez. Un., n. 2990/2018; Corte Cost. n. 303/2011; Cass.n. 602 del 2025 cit.); la tutela contro la disoccupazioneinvolontaria non potrà che essere diretta a compensarel’assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguatosostegno al lavoratore”.Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi esposte, alle qualioccorre dare continuità, il ricorso va respinto.Si ritiene di dover compensare le spese processuali del presentegiudizio stante la portata nomofilattica del recente arrestoNumero registro generale 1684/2019giurisprudenziale.

Seguono le disposizioni sul contributoN umero sezionale 4926/2025Numero di raccolta generale 7361/2026unificato.Data pubblicazione 26/03/2026Numero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/2025Numero di raccolta generale 7361/2026AULA 'B'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Conversionecontratto aSEZIONE LAVOROprogetto -Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: indennità art.32 co.5 e ASpIDott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -R.G.N. 1684/2019Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - Cron.Rep.Dott.

ATTILIO FRANCO ORIO - Rel. Consigliere -Ud. 27/11/2025Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere - CCDott. LUCA SOLAINI - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 1684-2019 proposto da:I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI,MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;- ricorrente -contro2025 DI GENNARO DARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato4926 GIUSEPPE BERSANI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1217/2018 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 05/07/2018 R.G.N. 940/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal Consigliere Dott.

ATTILIO FRANCO ORIO.Numero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/20251. La Corte d’appello di Milano, in riforma della senteNnuzmaer o ddi ir accolta generale 7361/2026Data pubblicazione 26/03/2026primo grado, ha accolto il ricorso proposto da DI GENNARODARIO volto a conseguire il diritto al trattamento ASPIsusseguente al suo stato di disoccupazione involontaria acagione della scadenza, alla data del 31/12/2013, di uncontratto a progetto per un rapporto di lavoro convertito, aseguito di accertamento giudiziario, in lavoro subordinato concondanna del datore alla ricostituzione del rapporto ad ognieffetto retributivo e contributivo, nonché al versamento di 2,5mensilità in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 32 comma 5L. 183/2010.La Corte territoriale, diversamente da quanto argomentato dalprimo giudice, ha ritenuto che il lavoratore, nel periodo fra lacessazione del rapporto e la decisione giudiziale, fosse statoeffettivamente privo di lavoro e di retribuzione, e che l’indennitàASPI, quale ammortizzatore sociale, costituisca una misura diprotezione accordata dalla legge a colui che, in quanto privo dilavoro, non è titolare di alcuna retribuzione e per tale motivo siarimasto privo dei mezzi di sostentamento; ha quindi ritenutoche l’indennità ex art. 32 prevista per i casi di conversione exlege del contratto a progetto abbia natura in parte di penale, acarico del datore, ed in parte di risarcimento danni, a favore dellavoratore, di entità individuata tra un minimo e un massimo,che opera per un periodo successivo alla scadenza del terminecontrattuale, e fino alla sentenza di conversione, non per ilperiodo successivo, collocandosi in un ruolo alternativo rispettoalle retribuzioni, neppure idonea a ristorare in modo effettivo etotale del danno subito, in quanto stabilita in via forfetaria.

LaCorte di merito ha pertanto ritenuto che la concessioneNumero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/2025dell’indennità ex art. 32 non si ponga in contrasto con laN uAmSerpo dIi, r accolta generale 7361/2026Data pubblicazione 26/03/2026essendone anzi pienamente rispettata la ratio.2. Avverso tale sentenza ricorre INPS affidandosi ad un unicomotivo, illustrato da successive memorie, a cui l’assistito resistecon controricorso.3. La causa, differita dalla camera di consiglio del 29/1/2025 intrattata e decisa nella adunanza del 27 novembre 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, commi 1, 4 lett. a), 5, 10, 12 della Legge n. 92/12, e dell’art.1 comma 2 lett.c) L.181/2000 in riferimento all’art. 32 comma5 della Legge n. 183/2010, per aver ritenuto la sentenzaimpugnata che l’accertamento giudiziale afferente lasussistenza di un valido rapporto di lavoro a tempoindeterminato per lo stesso periodo di copertura assicurativa(dalla cessazione del rapporto alla sentenza di reintegra), condichiarata illegittimità del contratto a progetto e condanna alrisarcimento del danno, non elida la sussistenza dello stato didisoccupazione.

Premesso che requisito per fruire della ASpInon è la perdita della retribuzione ma è lo stato didisoccupazione involontaria secondo quanto previsto dalla L.181/2000 (disoccupato è colui che ha perduto il lavoro ed hadichiarato di essere immediatamente disponibile allosvolgimento e alla ricerca di lavoro), e che il trattamento ex art.2 L.92/12 è un mezzo di sostegno economico per il periodoragionevolmente occorrente per la ricerca di un nuovo lavoro,osserva l’Istituto che nel caso in esame il lavoratore si è trovatoNumero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/2025in uno stato di occupazione ex post, è rimasto vincoNlaumtoer o adi lr accolta generale 7361/2026Data pubblicazione 26/03/2026datore di lavoro in un rapporto che era stato illegittimamentesospeso, situazione non assimilabile a quella del lavoratore chedefinitivamente non è più titolare di un posto di lavoro; rilevanteè, dunque, il carattere di unicità del rapporto di lavoro a tempoindeterminato tra lavoratore e datore allorquando siagiudizialmente dichiarata la conversione del contratto a progettoillegittimo in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato(cita, al riguardo, Cass. n.262/15 e n.151/15), a fronte del qualel’indennità risarcitoria ex art. 32 co.5 ha soltanto limitato glieffetti economici della sospensione illegittima del contratto.Poiché l’inattività deriva dalla estinzione di un rapporto di lavoroprotetto, e la ASpI assicura la tutela ai più bisognosi, c’è ilrischio che la sovrapposizione dei due trattamenti possa esserefonte di indebito arricchimento; donde l’incompatibilità oincumulabilità del risarcimento con la indennità ASpI per imedesimi periodi, cui conseguirebbe un effetto distorsivo deiprincipi dell’ordinamento previdenziale che non consentono dicumulare la contribuzione effettiva (ricostituita a seguito diregolarizzazione del rapporto con continuità dalla cessazione)con la figurativa (da accreditare ex art. 2 co.10 L.92/2012).Nelle memorie illustrative depositate in prossimità di udienzal’INPS rammenta l’ordinanza interlocutoria n. 22985/2024 dirimessione al Primo Presidente per eventuale assegnazione alleSezioni Unite sulla questione della sussistenza o meno dellostato di disoccupazione involontaria allorché, per effetto dellaricostituzione del rapporto di lavoro, detto stato sia statocoperto solo in parte dall’indennità risarcitoria.2.

Nel controricorso il richiedente evidenzia d’essere rimastosenza retribuzione né contribuzione nel periodo da gennaio aNumero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/2025maggio 2014, essendo incontroverso che abbia Nupmeerros doi r accolta generale 7361/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’occupazione il 31/12/2013 e che sia stato rioccupato, a seguitodi pronuncia giudiziale, dal 3/6/2014. Osserva poi che ilricorrente non spiega le ragioni per le quali non sarebbecumulabile il trattamento ASpI con l’indennità ex art. 32 co.5,che ha un ruolo alternativo alla retribuzione e costituisce unristoro non effettivo e parziale, di natura risarcitoria per dannoda mancato lavoro, e non già retributiva.3.

Il ricorso è infondato.4. Preliminarmente deve darsi atto che nelle more dellafissazione della nuova data di udienza di discussione èintervenuta la sentenza n.23876/2025 di questa Corte che, aSezioni Unite, ha risolto la controversa questione circa gli effettidella conversione del rapporto a tempo indeterminato e la suarelazione temporale e giuridica sulla perdita di occupazioneperdurante fino alla pronuncia giudiziale, nonché circa lacompatibilità della indennità risarcitoria a cui il datore sia statocondannato con il trattamento indennitario di disoccupazione.4.1 - La tematica, affrontata in un caso di nullità del termineapposto ad un contratto a tempo determinato, è sovrapponibileal caso di illegittimità del contratto a progetto, vuoi per gli effettiex tunc della sentenza dichiarativa della illegittima cessazionedel rapporto con conversione in rapporto a tempo interminato,vuoi per la ricostituzione de jure del rapporto ad ogni effettoretributivo e contributivo, sia anche per natura e tipologia dellasanzione ex art. 32 co.5 L.183/2010 applicata in entrambi i casi.Ne consegue anche l’insussistenza della natura indebita dellaprestazione eventualmente erogata, che l’INPS nelle memorieNumero registro generale 1684/2019ultime di udienza pure aveva prospettato come ripetibile perN umero sezionale 4926/2025Numero di raccolta generale 7361/2026condictio ob causam finitam.Data pubblicazione 26/03/20265.

La soluzione è compendiata nella massimata regola secondola quale l'accertamento giudiziale della nullità dell'apposizionedi un termine al contratto di lavoro subordinato, conconseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale ericonoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria di cuiall'art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010 (ratione temporisvigente), non fa venir meno il suo stato di disoccupazioneinvolontaria fino alla ripresa effettiva dell'esecuzione dellaprestazione lavorativa, di modo che egli non è tenuto a restituirel'indennità di disoccupazione percepita ex art. 45, comma 3, delr.d.l. n. 1827 del 1935, la quale, in attuazione dell'art. 38,comma 2, Cost., risponde a una funzione di protezione dalbisogno, attinente al rapporto tra lavoratore ed enteprevidenziale, del tutto diversa da quella - afferente, invece, aldistinto piano del rapporto di lavoro - propria della suddettaindennità risarcitoria, mirante alla forfettizzazione delrisarcimento del danno spettante al lavoratore per l'illegittimaapposizione del termine al contratto.6.

Se ne deduce che il rapporto di lavoro non è sospeso peressere rimasto vincolato al datore di lavoro fino all’esitogiudiziale, ma che su di esso abbia operato una causa dicessazione del rapporto, eventualmente suscettibile diricostituzione ove ex post sia ritenuta patologicamenterilevante; e, a fronte di una fictio unitaria del rapporto, mediotempore resta inalterata la finalità di copertura dal bisognoeconomico per uno stato di disoccupazione involontariavertendo in una causa di cessazione del rapporto estranea allasfera di disponibilità del lavoratore.

In linea con la citataNumero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/2025pronuncia si evidenzia che dall’autonomo rapporto prevideNunmzeirao ldei r accolta generale 7361/2026Data pubblicazione 26/03/2026tra lavoratore assicurato e INPS, nel cui alveo si collocal’erogazione della prestazione previdenziale, esula ognieventuale valutazione circa la fondatezza dell’azione coltivatadall’assicurato che, ab origine, non esercita alcuna incidenza suldiritto alla prestazione. «Ciò che fonda e giustifica l’erogazionedella prestazione previdenziale è esclusivamente la condizionedi bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finchéquesta perdura; l’ordinamento prevede decadenza e/osospensione e/o riduzione del trattamento quando talesituazione cessi o si attenui perché il lavoratore si è rioccupato(cfr. artt. 9, 10 e 11 d. lgs. n. 22 cit.)».6.1 - La natura non retributiva dell’indennità ex art. 32 co.5 sipercepisce, poi, dal carattere risarcitorio per il lavoratoresusseguente all’illegittima cessazione (a ristoro parziale e noneffettivo del mancato guadagno) e dal carattere sanzionatorioper il datore (per aver determinato una condizione di inattivitàlavorativa che interrompe il sinallagma contrattuale a discapitoeconomico del lavoratore).

Sul punto, la sentenza prosegueaffermando che, «se a seguito della declaratoria di nullità deltermine finale apposto al contratto e conseguente ripresa delsinallagma contrattuale, prestazione lavorativa e retribuzione,di lì in avanti, lo stato di disoccupazione involontaria viene meno-e viene meno, perciò, la condizione di fatto per l’erogazionedell’indennità- lo stesso non può affermarsi in relazione allostato di disoccupazione e di bisogno dell’assicurato precedentiall’effettiva ripresa, situazione di fatto che la mera conversionegiudiziale del rapporto costituito, ad origine, a tempodeterminato, pur fondata sull’assunto del rapporto di lavoro maiestinto per effetto della nullità del termine finale, non puòNumero registro generale 1684/2019Numero sezionale 4926/2025travolgere nella sua realtà fenomenica ed effettivitàN»um. eroE ddi r accolta generale 7361/2026Data pubblicazione 26/03/2026ancora, «d’altro canto, non si può non rilevare che ladeclaratoria di nullità del termine finale non ripristina, per ilperiodo antecedente, in mancanza della prestazione lavoratival’obbligo retributivo -che viene sostituito dalla prestazione didisoccupazione, ad esso commisurata (art. 4, comma 1, d.lgs.n.22)- ma condanna il datore ad indennizzare il danno cagionatoal lavoratore in misura non esorbitante, come nella specie, ledodici mensilità».6.2 – E sul tema della quantificazione della misura risarcitoriarestano bilanciate le opposte pretese delle parti contrattuali:«82.

La protezione economica assicurata ad integrazione dellaconversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto dilavoro a tempo indeterminato si muove sul piano della tutela dellavoratore precario nei confronti del datore di lavoro e attiene,dunque, al piano del rapporto di lavoro.

83. La tutela dellasituazione di bisogno volta a neutralizzare, per quanto possibile,gli effetti pregiudizievoli di eventi incidenti sul rapportolavorativo che non si è voluto o saputo evitare, attiene alrapporto previdenziale, rapporto autonomo rispetto al rapportodi lavoro e le vicende concernenti quest’ultimo ed il suosvolgimento - in particolare, con riferimento alla tuteleapprestate per il ripristino del rapporto - non possonoriverberarsi automaticamente sul rapporto previdenziale, apena d’infirmare la protezione costituzionale della situazione dibisogno effettivamente prodottasi fino al ripristino del rapportolavorativo e del sinallagma contrattuale».6.3 – Sulla combinazione degli aspetti correlati del rapportolavorativo con quello previdenziale valgano, infine, le seguentiulteriori argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite, a sostegnoNumero registro generale 1684/2019del superamento del rischio, paventato dall’ente previdenzialeN, umero sezionale 4926/2025Numero di raccolta generale 7361/2026di ledere il principio della incumulabilità della contribuzioneData pubblicazione 26/03/2026effettiva, dovuta per i periodi di ricostituzione del rapporto dilavoro, con la contribuzione figurativa accreditata per il periododi godimento dell’indennità di disoccupazione.

Invero, «lacontribuzione figurativa cessa nel momento in cui viene erogataquella effettiva e non vi è sovrapposizione tra contribuzionefigurativa derivante dalla prestazione previdenziale econtribuzione obbligatoria per effetto del ripristino del rapportoassicurativo sicché la contribuzione figurativa verrebbecancellata automaticamente ex art. 10 d.P.R. n. 818 del26.4.1958» e, in linea con il principio espresso dalla Corte, vain conclusione affermato che «la condizione oggetto diprotezione viene meno solo con il ripristino del sinallagma delrapporto lavorativo e della retribuzione, proprio perché, duranteil periodo intercorrente fra la scadenza del termine nullo e lasentenza dichiarativa di tale nullità, in mancanza dellaprestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazioneretributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio delcontratto di lavoro subordinato (v.

Corte. cost. n. 29/2019;Cass., Sez. Un., n. 2990/2018; Corte Cost. n. 303/2011; Cass.n. 602 del 2025 cit.); la tutela contro la disoccupazioneinvolontaria non potrà che essere diretta a compensarel’assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguatosostegno al lavoratore”.Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi esposte, alle qualioccorre dare continuità, il ricorso va respinto.Si ritiene di dover compensare le spese processuali del presentegiudizio stante la portata nomofilattica del recente arrestoNumero registro generale 1684/2019giurisprudenziale.

Seguono le disposizioni sul contributoN umero sezionale 4926/2025Numero di raccolta generale 7361/2026unificato.Data pubblicazione 26/03/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese processuali fra le parti.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 novembre2025.La PresidenteLucia EspositoP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese processuali fra le parti.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 novembre2025.La PresidenteLucia Esposito