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Ordinanza Interlocutoria — n. 7326/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine applicable collective agreement for university hospital staff performing superior duties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7326/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by ordering a remand for a public hearing to resolve the legal issue. The Hospital and University argued that the University's collective agreement should apply to university staff working in hospitals, while the employee claimed the Health sector agreement governed his superior duties. The court deemed the questions novel and complex, requiring direct examination of conflicting collective bargaining agreements and statutory interpretations before a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 64, para. 3 CCNL Università 2008; Art. 52 d.lgs. 165/2001: When university staff perform superior duties in hospital settings, the Court must determine the applicable collective agreement and whether the University's funding rules cover the full economic difference.

Parole chiave

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superior duties collective agreement university hospital staff remand for hearing CCNL Università d.lgs. 165/2001 economic difference adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 64, para. 3 CCNL Università 2008
Art. 31 d.P.R. 761/1979
Art. 52 d.lgs. 165/2001
3, c.p.c., laviolazione dell’art. 52 del d.lgs.
d.lgs. 150/2009

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4739 del 3 marzo 2026
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 202-2023 proposto da:AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIADELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGIVANVITELLI, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA2026 AMMENDOLA;1136 ricorrente -controIAVARONE GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocatoNERINO ALLOCATI;controricorrente –nonché controUNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGIVANVITELLI;intimNaumtaero - re gistro generale 202/2023Numero sezionale 1136/2026avverso la sentenza n. 2072/2022 della CORTE D'ANPumPeEroL dLi Orac colta generale 7326/2026di NAPOLI, depositata il 22/06/2022 R.G.N. 3669/2017;D ata pubblicazione 26/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 04/03/2026 dal Consigliere Dott.

GIOVANNIMARIA ARMONE.1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n.2072/2022, pubblicata il 22 giugno 2022, ha rigettatol’appello proposto dall’Azienda Ospedaliera dell’Universitàdegli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” avverso ladecisione di primo grado del Tribunale di Napoli, con cui, inparziale accoglimento dell’originario ricorso di GiovanniIavarone, l’Azienda, in solido con l’Università degli studidella Campani “Luigi Vanvitelli”, era stata condannata alpagamento delle differenze retributive richieste per losvolgimento di mansioni superiori, limitatamente al periododal 23 marzo 2010 al 16 luglio 2011.2.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado,ricorre l’Azienda ospedaliera con ricorso affidato a tremotivi, notificato a Giovanni Iavarone e all’Università deglistudi della Campania. L’Azienda ha successivamentedepositato memoria illustrativa.Giovanni Iavarone resiste con controricorso, mentrel’Università è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., l’applicazione delle disposizioni del CCNL CompartoSanità, in luogo delle norme di cui al titolo VII del CCNLComparto Università e delle altre norme di tale contrattocollettivo, in ordine alla disciplina del trattamNuemnertoo re gistro generale 202/2023Numero sezionale 1136/2026economico spettante nel caso di svolgimento di mNaumnesroi odi nraic colta generale 7326/2026superiori.

Data pubblicazione 26/03/20262. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., l’errata sussunzione della fattispecie nell’alveodell’art. 28 del CCNL Comparto Sanità 1998-2001.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, comeinterpretato dalla Corte costituzionale, per avere integratola retribuzione già percepita dal dipendente nella misuracorrispondente alla differenza tra il trattamento ingodimento e quello corrispondente al livello economicosuperiore.4.

La Corte rileva che il ricorso pone la questione inerenteall’individuazione del contratto collettivo applicabile aidipendenti degli enti universitari che prestino serviziopresso le aziende ospedaliere, allorché si verta in tema diriconoscimento delle mansioni superiori svolte e delcorrelato trattamento economico eventualmente spettante.In particolare, occorre stabilire se la disciplina dell’art. 64del CCCNL Comparto Università del 16 ottobre 2008 (giàart. 28 CCNL Università del 27 gennaio 2005) – nella partein cui prevede, al comma 3, che il trattamento economicofondamentale e l’indennità di ateneo restano a caricodell’Università per l’importo relativo alla categoria diprovenienza, mentre, per la restante parte, è finanziato conl’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del d.P.R. n.761 del 1979 – implichi che anche le differenze retributivederivanti dall’eventuale svolgimento di mansioni superioririentrino tra gli emolumenti da coprire mediante l’indeNnumneirtoà re gistro generale 202/2023Numero sezionale 1136/2026perequativa, e a quali condizioni, tenuto conto dellaN dumivereo rdsi raac c olta generale 7326/2026disciplina delle mansioni superiori dettata dai CCNL dei dDuatea pubblicazione 26/03/2026comparti in rilievo e considerato, altresì, il disposto delcomma 9 del citato art.

64. Viene, altresì, in rilievol’ulteriore questione dell’incidenza nella fattispecie dellamodifica normativa dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001,disposta dal d.lgs. n. 150/2009 quanto all’equivalenza dellemansioni, estesa all’area di appartenenza.5. Si tratta di questioni connotate da novità, che rendeopportuna «la trattazione in udienza pubblica, ossia nelluogo privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenzae mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti etra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventiparticolare rilievo nomofilattico» (ex plurimis, Sez.

U, n.4739 del 3 marzo 2026).6. La Corte osserva altresì che, nel caso di specie, pendedavanti a sé altro giudizio tra le stesse parti iscritto al n.14835/2022 R.G., concernente la quantificazione deltrattamento economico spettante all’odiernocontroricorrente in conseguenza dello svolgimento dellerivendicate mansioni superiori.La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 202/2023Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 7326/2026Data pubblicazione 26/03/2026AULA 'B'L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:ANNALISA DIDott. - Presidente -PAOLANTONIODott.

CATERINA MAROTTA - Consigliere-Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere-Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere --Rel.Dott. GIOVANNI MARIA ARMONEConsigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 202-2023 proposto da:AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIADELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGIVANVITELLI, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA2026 AMMENDOLA;1136 ricorrente -controIAVARONE GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocatoNERINO ALLOCATI;controricorrente –nonché controUNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGIVANVITELLI;intimNaumtaero - re gistro generale 202/2023Numero sezionale 1136/2026avverso la sentenza n. 2072/2022 della CORTE D'ANPumPeEroL dLi Orac colta generale 7326/2026di NAPOLI, depositata il 22/06/2022 R.G.N. 3669/2017;D ata pubblicazione 26/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 04/03/2026 dal Consigliere Dott.

GIOVANNIMARIA ARMONE.1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n.2072/2022, pubblicata il 22 giugno 2022, ha rigettatol’appello proposto dall’Azienda Ospedaliera dell’Universitàdegli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” avverso ladecisione di primo grado del Tribunale di Napoli, con cui, inparziale accoglimento dell’originario ricorso di GiovanniIavarone, l’Azienda, in solido con l’Università degli studidella Campani “Luigi Vanvitelli”, era stata condannata alpagamento delle differenze retributive richieste per losvolgimento di mansioni superiori, limitatamente al periododal 23 marzo 2010 al 16 luglio 2011.2.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado,ricorre l’Azienda ospedaliera con ricorso affidato a tremotivi, notificato a Giovanni Iavarone e all’Università deglistudi della Campania. L’Azienda ha successivamentedepositato memoria illustrativa.Giovanni Iavarone resiste con controricorso, mentrel’Università è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., l’applicazione delle disposizioni del CCNL CompartoSanità, in luogo delle norme di cui al titolo VII del CCNLComparto Università e delle altre norme di tale contrattocollettivo, in ordine alla disciplina del trattamNuemnertoo re gistro generale 202/2023Numero sezionale 1136/2026economico spettante nel caso di svolgimento di mNaumnesroi odi nraic colta generale 7326/2026superiori.

Data pubblicazione 26/03/20262. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., l’errata sussunzione della fattispecie nell’alveodell’art. 28 del CCNL Comparto Sanità 1998-2001.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, comeinterpretato dalla Corte costituzionale, per avere integratola retribuzione già percepita dal dipendente nella misuracorrispondente alla differenza tra il trattamento ingodimento e quello corrispondente al livello economicosuperiore.4.

La Corte rileva che il ricorso pone la questione inerenteall’individuazione del contratto collettivo applicabile aidipendenti degli enti universitari che prestino serviziopresso le aziende ospedaliere, allorché si verta in tema diriconoscimento delle mansioni superiori svolte e delcorrelato trattamento economico eventualmente spettante.In particolare, occorre stabilire se la disciplina dell’art. 64del CCCNL Comparto Università del 16 ottobre 2008 (giàart. 28 CCNL Università del 27 gennaio 2005) – nella partein cui prevede, al comma 3, che il trattamento economicofondamentale e l’indennità di ateneo restano a caricodell’Università per l’importo relativo alla categoria diprovenienza, mentre, per la restante parte, è finanziato conl’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del d.P.R. n.761 del 1979 – implichi che anche le differenze retributivederivanti dall’eventuale svolgimento di mansioni superioririentrino tra gli emolumenti da coprire mediante l’indeNnumneirtoà re gistro generale 202/2023Numero sezionale 1136/2026perequativa, e a quali condizioni, tenuto conto dellaN dumivereo rdsi raac c olta generale 7326/2026disciplina delle mansioni superiori dettata dai CCNL dei dDuatea pubblicazione 26/03/2026comparti in rilievo e considerato, altresì, il disposto delcomma 9 del citato art.

64. Viene, altresì, in rilievol’ulteriore questione dell’incidenza nella fattispecie dellamodifica normativa dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001,disposta dal d.lgs. n. 150/2009 quanto all’equivalenza dellemansioni, estesa all’area di appartenenza.5. Si tratta di questioni connotate da novità, che rendeopportuna «la trattazione in udienza pubblica, ossia nelluogo privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenzae mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti etra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventiparticolare rilievo nomofilattico» (ex plurimis, Sez.

U, n.4739 del 3 marzo 2026).6. La Corte osserva altresì che, nel caso di specie, pendedavanti a sé altro giudizio tra le stesse parti iscritto al n.14835/2022 R.G., concernente la quantificazione deltrattamento economico spettante all’odiernocontroricorrente in conseguenza dello svolgimento dellerivendicate mansioni superiori.La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo2026La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio