Ordinanza — n. 7293/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZAsul ricorso 24933-2021 proposto da:GIOIA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato XAVIERSANTIAPICHI;- ricorrente -controOVS S.P.A., in persona del suo procuratore speciale dott.2025 FABIO PULSONI, SILVIA MARESCA e GIANLUCA GEMMA;- controricorrente/ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 270/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 01/04/2021 R.G.N. 788/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’11/11/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPELUIGI CASO.Numero registro generale 24933/2021Numero di raccolta generale 7293/2026Data pubblicazione 26/03/20261.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 210 c.p, art. 132 c.p, art. 360 c.p, art. 111 Cost, art. 2697 comma 2 c.c, art. 115 c.p; Ordinanza — n. 7293/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Violazionedell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1 n. 4 e dell’art. 111 Cost., per carente motivazione.Violazione dell’art. 416 comma 3 c.p.c. in relazione all’articolo360 c.p.c., comma 1 n. 3 e dell’art. 111 Cost.”. Deduce che privo di motivazione è il capo di sentenza con cui vienerideterminato il quantum debeatur, limitandosi il Giudice diappello a trascrivere le conclusioni del CTP di parte datoriale:“l’importo astrattamente dovuto a titolo di straordinario è pariad euro 15.113,91 (…) Da tale importo deve poi esseredecurtato quanto già corrisposto a tale titolo (…)”.
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ORDINANZAsul ricorso 24933-2021 proposto da:GIOIA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato XAVIERSANTIAPICHI;- ricorrente -controOVS S.P.A., in persona del suo procuratore speciale dott.2025 FABIO PULSONI, SILVIA MARESCA e GIANLUCA GEMMA;- controricorrente/ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 270/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 01/04/2021 R.G.N. 788/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’11/11/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPELUIGI CASO.Numero registro generale 24933/2021Numero di raccolta generale 7293/2026Data pubblicazione 26/03/20261.
Con sentenza n. 134/2019 il Tribunale di Ferrara -istruita la causa attraverso i documenti prodotti dalle parti eacquisiti dalla convenuta OVS s.p.a. mediante ordine diesibizione ex art. 210 c.p.c. (in parte non ottemperato inragione dell’allegata inesistenza-mancata conservazione delladocumentazione richiesta), nonché a mezzo di c.t.u. contabile -in parziale accoglimento del ricorso proposto da Antonio Gioianei confronti della suddetta società: - aveva accertato edichiarato che il Gioia aveva diritto al pagamento del lavorostraordinario effettuato alle dipendenze di OVS nella misura di€ 53.573,29 per il periodo 1 agosto 2011-30 settembre 2015 enella misura di € 384,60 per il periodo dal 1 ottobre 2015 al 13febbraio 2016; - aveva condannato OVS a corrispondere al Gioiadette somme, con interessi e rivalutazione dalle singolescadenze al saldo; - aveva respinto nel resto la domanda; edaveva condannato OVS a corrispondere alla controparte le spesedi lite, come liquidate in sentenza, mentre aveva posto a caricodi OVS le spese della c.t.u. come liquidate in corso di causa.2.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diBologna così provvedeva: “ogni contraria istanza disattesa erespinta, definitivamente decidendo, in parziale accoglimentodell’appello, condanna OVS spa a corrispondere euro 12.547,41lordi, oltre agli accessori di cui all’art. 429, terzo comma, cpcdal dovuto al saldo. Pone gli oneri della ctu come già liquidati acarico di parte appellante. Compensa le spese residue deldoppio grado del giudizio”.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, sintetizzatii due motivi d’appello formulati da OVS, giudicava infondato ilprimo motivo, con il quale la società deduceva che:
“AncheNumero registro generale 24933/2021antecedentemente al 1.10.15 il prestatore esplicava un facereN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026di natura direttiva”. Data pubblicazione 26/03/20264. La Corte, invece, giudicava parzialmente fondato ilsecondo motivo, a mezzo del quale OVS deduceva che: “In viagradata il calcolo delle ore di cui all’elaborato dell’ausiliareofficiato, dal primo Giudice acriticamente posto a base deldecisum, si basava sulle sole indicazioni dello stesso prestatore,che lavorava in piena autonomia e senza controllo Econseguentemente, doveva ritenersi completamenteinattendibile”.5.
Concludeva che: “per quanto sopra osservato, lacontroversia deve essere decisa come in calce, con ilriconoscimento, per il titolo dedotto, di euro 12.547,41 lordi(15.113,91 – 3.566,50 già incontestatamente corrisposti, allastregua della verifica dei prospetti paga effettuata dal ctu)”.6. Avverso tale decisione Antonio Gioia ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi.7. Resiste l’intimata con controricorso, contenente ricorsoincidentale a mezzo di due motivi.8. Il ricorrente principale ha replicato con controricorso alricorso incidentale avverso.9.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia“Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 e dell’art. 111 Cost., perNumero registro generale 24933/2021carente e contraddittoria motivazione”. Deduce che: La CorteN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026di appello di Bologna ha dapprima respinto il primo motivo dDait a pubblicazione 26/03/2026appello osservando come “emerge dalla declaratoria delsecondo livello del ccnl inter partes, (si veda la relativatrascrizione nella parte motiva della gravata pronuncia), chetrattavasi di facere di concetto E quindi, pur nel condivisibilediritto vivente (a mente del quale devono ritenersi estraneiall’istituto del lavoro straordinario non solo il personaledirigente, ma anche i c.d. direttivi), trattavasi di mansioni e diinquadramento compatibile con l’istituto de quo.
Come del restoemerge dall’avere la pregressa datrice riconosciuto, come è adare atto incontestatamente l’officiato ctu, un compenso perlavoro straordinario, anche se in misura notevolmente inferiorea quanto ex adverso richiesto” , mentre, nell’accogliereparzialmente il secondo motivo nella rideterminazione delquantum debeatur, attribuisce rilievo alla circostanza che il dott.Gioia “poneva in essere il suo facere nella relativa autonomia” .2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 2697 comma 2 c.c. in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 e dell’art. 111 Cost., percarente e contraddittoria motivazione”.
Il ricorrente deduce: Connesso al motivo precedente è quello in rubrica, con cui sicontesta il capo della sentenza in epigrafe nel quale il Giudice diappello afferma che ”la “timbratura” in entrata e in uscita non èidonea a costituire di per sé sola, la prova del facere in tutte leore ricomprese, anche tenuto conto della fisiologica pausapranzo e degli orari di chiusura intermedia dell’eserciziocommerciale” ; affermazione, questa, che lo stesso giudicacontrastante anche con il disposto di cui all’art. 2697, commasecondo, c.c.Numero registro generale 24933/20213.
Con il terzo motivo lo stesso ricorrente denunciaN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026“Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 11D5at a pubblicazione 26/03/2026comma 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 edell’art. 111 Cost., per carente e/o apparente motivazione”.Assume che: Dopo aver ritenuto di attribuire rilievo allapretesa autonomia del facere del dott. Gioia, al fine dellarideterminazione del quantum, e così contraddicendosi rispettoal riconoscimento del diritto alla retribuzione straordinaria, laCorte di Appello di Bologna così prosegue nel proprio iterargomentativo:
“Ne discende, ad avviso del Collegio, anchevalutato il relativo comportamento preprocessuale (nulla è maistato richiesto se non all’esito del rapporto), che la “timbratura”in entrata e in uscita non è idonea a costituire, di per sé sola, laprova del facere in tutte le ore ricomprese, anche tenuto contodella fisiologica pausa pranzo e degli orari di chiusura intermediadell’esercizio commerciale” . Deduce che la stessa Corte, inmancanza di specifica allegazione delle parti, ha fatto ricorsoad una risalente massima di esperienza ex art. 115 c.p.c. (“lachiusura intermedia dell’esercizio commerciale”), che non trovariscontro nell’attuale realtà commerciale nell’ambito della qualeè, invece, notorio che le attività commerciali inserite all’internodi centri commerciali/retail park (quali i punti vendita a cui èstato assegnato il dott.
Gioia durante il rapporto di lavoro), esoprattutto legate a brand nazionali e internazionali (quale èOVS), non operano la chiusura intermedia quotidiana. Di qui laviolazione dell’art. 115 c.p.c. che riverbera sull’apparenza dimotivazione .4. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia“Violazione dell’art. 8 d.lgs.55/2002 e degli artt. 115 c.p.c.,sotto il profilo del travisamento della prova, e art. 116 c.p.c.,con riferimento all’articolo 360 comma 1 c.p.c. n.
5. ViolazioneNumero registro generale 24933/2021dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c.N, umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost., per carente motivazioneD”a.t a pubblicazione 26/03/2026Deduce che anche l’ulteriore capo motivazionale a sostegnodell’inattendibilità delle timbrature (“tenuto conto dellafisiologica pausa pranzo”) si appalesa illegittimo, per violazionedell’art. 8 d.lgs. 66/2003 e per grave travisamento dellaprova .5. Con il quinto motivo denuncia “Violazione dell’art. 115c.p.c., sotto il profilo del travisamento della prova, conriferimento all’articolo 360 comma 1 c.p.c. n.
5. Violazionedell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1 n. 4 e dell’art. 111 Cost., per carente motivazione.Violazione dell’art. 416 comma 3 c.p.c. in relazione all’articolo360 c.p.c., comma 1 n. 3 e dell’art. 111 Cost.”. Deduce che privo di motivazione è il capo di sentenza con cui vienerideterminato il quantum debeatur, limitandosi il Giudice diappello a trascrivere le conclusioni del CTP di parte datoriale:“l’importo astrattamente dovuto a titolo di straordinario è pariad euro 15.113,91 (…) Da tale importo deve poi esseredecurtato quanto già corrisposto a tale titolo (…)”.
Non essendospiegate, nella sentenza in epigrafe, le ragioni a sostegno delquantum, è evidente il palese difetto di motivazione .6. Con il primo motivo del ricorso incidentale la OVSdenuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 134 CCNL delterziario della distribuzione e dei servizi del 18 luglio 2008 es.m. nonché dell’art. 36 Cost. Vizio ex art. 360, I° comma, n. 3Cod. Proc. Civ.”. Deduce che: “quanto all’an del diritto allostraordinario da parte del Gioia, il convincimento espresso dallaCorte d’Appello, così come argomentato, appare evidentementeinsufficiente e non esente da (vistose) violazioni di legge”.Numero registro generale 24933/20217.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunciaN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026“Motivazione apparente e contraddittoria. Violazione dell’arDta.t a pubblicazione 26/03/2026132 co. 2 n. 4 Cod. Proc. Civ.. Vizio ex art. 360, I° comma, n.4 Cod. Proc. Civ.”. Deduce, riferendosi ai passaggi motivazionalidedicati alla reiezione del primo motivo d’appello della società,che non è dato “comprendere le ragioni sottese all’an ovveroalla ‘ritenuta’ compatibilità del preteso istituto, in deroga,dunque, al richiamato condivisibile diritto vivente circal’esclusione del diritto allo straordinario da parte del personalec.d. direttivo”.8.
I motivi del ricorso principale possono esserecongiuntamente esaminati, in quanto all’evidenza connessi(talvolta, dichiaratamente) perché tutti, in varia chiave,denunciano anche o soltanto anomalie motivazionalinell’impugnata sentenza.8.1. Tali motivi sono infondati.9. Secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte,più volte espresso anche a Sezioni unite, la riformulazionedell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale delsindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che siesaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneNumero registro generale 24933/2021perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusaN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza delDlaat a pubblicazione 26/03/2026motivazione (così, ex plurimis, più di recente Cass., sez. un.,21.12.2022, n. 37406).10.
Ebbene, nel pronunciarsi sul primo motivo d’appellodella società, con cui, come già riferito in narrativa, secondo laCorte distrettuale, l’allora appellante denunciava che: “Ancheantecedentemente al 1.10.15 il prestatore esplicava un faceredi natura direttiva”, la Corte stessa ha osservato: “Emerge dalladeclaratoria del secondo livello del ccnl inter partes, (si veda larelativa trascrizione nella parte motiva della gravata pronuncia),che trattavasi di facere di concettoE, quindi, pur nel condivisibile diritto vivente, (a mente delquale devono ritenersi estranei all’istituto del lavorostraordinario non solo il personale dirigente, ma anche i c.d.direttivi), trattavasi di mansioni e di inquadramento compatibilecon l’istituto del (n.d.r.: rectius, de) quoCome del resto emerge dall’avere la pregressa datricericonosciuto, come è a dare atto incontestatamente l’officiatoctu, un compenso per lavoro straordinario, anche se in misuranotevolmente inferiore a quanto ex adverso richiesto”.10.1.
Da questa parte di motivazione, dunque, si desumeche la Corte territoriale ha escluso che il lavoratore rientrassenel “personale dirigente” o tra i c.d. “direttivi” (come invecesostenuto dall’appellante ex-datrice di lavoro).Tanto per due ragioni:
a) perché il lavoratore svolgeva unfacere di concetto;
b) perché il C.T.U. aveva verificato“incontestatamente” che la datrice di lavoro in corso disvolgimento del rapporto (e non in giudizio) aveva riconosciutoNumero registro generale 24933/2021al lavoratore “un compenso per lavoro straordinario, anche seN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026in misura notevolmente inferiore a” quella poi rivendicata iDnat a pubblicazione 26/03/2026giudizio dall’ex-dipendente.11. Nel giudicare parzialmente fondato il secondo motivo(a mezzo del quale l’allora appellante “in via gradata” deducevache “il calcolo delle ore di cui all’elaborato dell’ausiliare officiato,dal primo Giudice acriticamente posto a base del decisum, sibasava sulle sole indicazioni dallo stesso prestatore, chelavorava in piena autonomia e senza controllo”), ha anzituttoosservato:
“E’ incontestato che l’odierna parte appellata erapreposta, nel lasso temporale sub iudice, ad un punto venditain posizione apicale e che, conseguentemente, poneva in essereil suo facere nella relativa autonomia”.12. Da quanto sin qui esposto non emerge un contrastoirriducibile tra quanto considerato per respingere il primo motivod’appello e quanto inizialmente sostenuto per accogliere, siapure in parte, il secondo motivo.Più nello specifico, nella prima parte di motivazione inquestione la Corte d’appello, come si è visto, non avevadescritto in dettaglio le funzioni di fatto svolte dal lavoratore, edaveva piuttosto richiamato (per relationem alla sentenza diprimo grado) la “declaratoria del secondo livello del ccnl interpartes”, volendo intendere che si trattava del livellod’inquadramento del lavoratore nel periodo controverso, eriferendosi ad un mero “facere di concetto”.Certamente, la Corte, come già rilevato, ivi avevacomunque escluso che il lavoratore rientrasse (non solo nel“personale dirigente”, ma) anche tra i c.d.
“direttivi”.Numero registro generale 24933/202112.1. Successivamente, la Corte d’appello ha giudicatoN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026“incontestato” (ed infatti non si è riferita ad alcuna fonte dDait a pubblicazione 26/03/2026prova in proposito), che, sempre “nel lasso temporale subiudice”, il lavoratore fosse preposto “ad un punto vendita inposizione apicale”.12.2. La “posizione apicale” del lavoratore, in quanto dataper incontestata, non risulta in contrasto con l’esclusione in capoallo stesso dello svolgimento di mansioni latamente direttive.L’affermazione di tale “posizione apicale”, infatti, èimmediatamente seguita dall’affermazione, che la Corte hadetto essere “conseguente”, secondo la quale il lavoratore“poneva in essere il suo facere” in “autonomia” non completa,ma “relativa”.13.
Infondatamente, perciò, anche l’intimata nel proprioricorso incidentale (in entrambi i motivi dello stesso) deduce, asua volta, che “è del tutto incomprensibile il fondamento delconvincimento della Corte territoriale laddove si assume, a dirpoco contraddittoriamente,• ora che è noto che il personale direttivo è estraneoall’istituto del lavoro straordinario• ora che dalla mera declaratoria del secondo livello delCCNL inter partes trattavasi di facere di concetto e,quindi, di mansioni e di inquadramento compatibili contale istituto• ora che è circostanza incontestata tra le parti che ilGioia ricoprisse una posizione apicale ed in autonomianel punto vendita …” (così tra la pag. 38 e la pag. 39 delcontroricorso, ma v. anche la precedente pag. 32).Numero registro generale 24933/202113.1.
Come si è visto nel secondo motivo del suo ricorsoN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026incidentale, la OVS denuncia più direttamente analogDaat a pubblicazione 26/03/2026anormalità motivazionale (quale motivazione “apparente econtraddittoria”), ma limitatamente alla parte di motivazionevolta alla reiezione del proprio primo motivo d’appello.14. Ebbene, la Corte, dopo l’affermazione della “posizioneapicale” del lavoratore, ma in “relativa autonomia”, ha scrittoche da tanto discende, ad avviso del Collegio, anche valutatoil relativo comportamento preprocessuale (nulla è mai statorichiesto, se non all’esito del rapporto), che la “timbratura” inentrata e in uscita non è idonea a costituire, di per sé sola, laprova del facere in tutte le ore ricomprese, anche tenuto contodella fisiologica pausa pranzo e degli orari di chiusura intermediadell’esercizio commerciale .14.1.
Come si è visto, il ricorrente principale a riguardo,segnatamente nel terzo motivo, denuncia una violazionedell’art. 115 c.p.c. perché, in sintesi, la “chiusura dell’eserciziocommerciale” non corrisponderebbe più ad una “massima diesperienza”.Tuttavia, nell’inciso in questione (“anche tenuto conto dellafisiologica pausa pranzo e degli orari di chiusura intermediadell’esercizio commerciale”) la Corte territoriale non ha espressodi aver fatto ricorso al fatto notorio o a “nozioni di fatto cherientrano nella comune esperienza” ex art. 115, commasecondo, c.p.c.14.2.
Si deve, infatti, considerare che i giudici di secondogrado hanno ancora scritto in tema: E, del resto, il ctp dellaepigrafata parte appellante era fondatamente ad osservare:“(…) le singole timbrature non sono sufficienti a valorNizuzmaerro ere gistro generale 24933/2021Numero sezionale 4585/2025lo straordinario in quanto non rilevano ogni entrata/uscNituame rdo adi lr accolta generale 7293/2026punto vendita, posto che vengono, salvo casi particolari, solDoat a pubblicazione 26/03/2026fatte 2 timbrature al giorno (…) conseguentemente in tutti i casiin cui il lavoratore voglia evidenziare un diverso orario timbraper quattro volte e non per due; come ad esempio accade l’11agosto quando il Gioia timbra in ingresso alle 15.17, vale a direprima della normale ripresa del lavoro dopo la pausa pranzo(…)” .Inoltre la Corte ha rilevato:
Aggiungeva il predetto ctp:“(…) l’importo astrattamente dovuto a titolo di straordinario èpari ad euro 15.113,91 (…). Da tale importo deve poi esseredecurtato quanto già corrisposto a tale titolo (…)” .15. Il secondo motivo del ricorso principale presenta profilod’inammissibilità dove, nell’ambito di censura formulata qualeerror in procedendo ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., favalere anche la violazione di una norma di diritto (sostanziale)quale l’art. 2697, comma secondo, c.c., peraltro in realtàdeducendo (anche) un diverso apprezzamento probatorio (cfr.pagg. 19-20 del ricorso), e non, in ipotesi, una illegittimainversione dell’onere della prova.16.
Analoghi profili d’inammissibilità offrono il quarto ed ilquinto motivo nelle parti in cui vi si deduce un “travisamentodella prova”.16.1. Invero, con la recente sentenza n. 5792 del 2024, leSezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che: “Iltravisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorrein caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non diverifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoriaNumero registro generale 24933/2021al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedioN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovDeat a pubblicazione 26/03/2026ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre– se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamentorifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5,c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”.16.2.
Orbene, nelle parti delle due censure in questione(diverse da quelle in cui si denunciano anomalie motivazionali)non sono dedotti travisamenti del contenuto oggettivo dellaprova nel senso ora esposto, ma è fatto valere un differenteapprezzamento delle risultanze processuali, essenzialmenterispetto ai pareri espressi, rispettivamente, dal C.T.U. e dal C.T.della controparte.17. Passando all’esame del ricorso incidentale della OVSs.p.a., esso, come tale, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente principale nel proprio controricorso, è senz’altroammissibile in punto di tempestività.E’ ben vero, infatti, che trattasi d’impugnazione incidentaletardiva ex art. 334, comma primo, c.p.c., in quanto propostaavverso sentenza d’appello non notificata, con atto notificatoalla controparte il 5.11.2021, e quindi oltre il terminesemestrale ex art. 327, comma primo, c.p.c. novellato, a fartempo dalla pubblicazione della sentenza in data 1.4.2021.Nondimeno, dagli atti prodotti da ambo le parti in questasede risulta chiaramente che la società ex-datrice di lavoroappellante, come in primo grado, aveva chiesto il rigettointegrale dell’avversa domanda, in secondo grado, appunto inNumero registro generale 24933/2021virtù del totale accoglimento del proprio appello, che inveceN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026aveva trovato parziale accoglimento.
Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, tale parziale soccombenza anche in secondogrado radicava il sicuro interesse della stessa società a proporrericorso incidentale, una volta notificato ad essa il ricorsoprincipale del lavoratore.18. Piuttosto, il primo motivo del ricorso incidentale èinammissibile in una duplice chiave.Infatti, da un lato, la ricorrente incidentale, nel dedurre laviolazione dell’art. 134 CCNL del terziario della distribuzione edei servizi del 18 luglio 2008 e s.m., pone una questione deltutto nuova in fatto e in diritto, che non risulta neanche dedottosia stata trattata nei gradi di merito e, segnatamente, insecondo grado, non rientrando, a quanto consta, nei due motividi appello formulati dalla società.D’altro lato, come si è avuto modo di evidenziarenell’esaminare congiuntamente i motivi del ricorso principale,nella stessa censura, impostata esclusivamente con il mezzo dicui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., sono in realtàdenunciate a più riprese anomalie motivazionali (cfr. passimpagg. 31-40 del controricorso).19.
Per le ragioni già esposte non sussistono le anomaliemotivazionali denunciate nel secondo motivo del ricorsoincidentale.20. Conclusivamente, devono essere respinti sia il ricorsoprincipale che il ricorso incidentale, sicché, in ragione dellareciproca soccombenza in questa sede, le spese del giudizio dicassazione possono essere integralmente compensate Ntrumae role re gistro generale 24933/2021Numero sezionale 4585/2025parti. Numero di raccolta generale 7293/2026Data pubblicazione 26/03/2026Numero registro generale 24933/2021Numero sezionale 4585/2025AULA 'A' Numero di ra c colta generale 7293/2026Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E LavoroSEZIONE LAVORO straordinarioComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
R.G.N. 24933/2021Cron.Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -Rep.Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere - Ud. 11/11/2025Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 24933-2021 proposto da:GIOIA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato XAVIERSANTIAPICHI;- ricorrente -controOVS S.P.A., in persona del suo procuratore speciale dott.2025 FABIO PULSONI, SILVIA MARESCA e GIANLUCA GEMMA;- controricorrente/ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 270/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 01/04/2021 R.G.N. 788/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’11/11/2025 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO GIUSEPPELUIGI CASO.Numero registro generale 24933/2021Numero di raccolta generale 7293/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con sentenza n. 134/2019 il Tribunale di Ferrara -istruita la causa attraverso i documenti prodotti dalle parti eacquisiti dalla convenuta OVS s.p.a. mediante ordine diesibizione ex art. 210 c.p.c. (in parte non ottemperato inragione dell’allegata inesistenza-mancata conservazione delladocumentazione richiesta), nonché a mezzo di c.t.u. contabile -in parziale accoglimento del ricorso proposto da Antonio Gioianei confronti della suddetta società: - aveva accertato edichiarato che il Gioia aveva diritto al pagamento del lavorostraordinario effettuato alle dipendenze di OVS nella misura di€ 53.573,29 per il periodo 1 agosto 2011-30 settembre 2015 enella misura di € 384,60 per il periodo dal 1 ottobre 2015 al 13febbraio 2016; - aveva condannato OVS a corrispondere al Gioiadette somme, con interessi e rivalutazione dalle singolescadenze al saldo; - aveva respinto nel resto la domanda; edaveva condannato OVS a corrispondere alla controparte le spesedi lite, come liquidate in sentenza, mentre aveva posto a caricodi OVS le spese della c.t.u. come liquidate in corso di causa.2.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diBologna così provvedeva: “ogni contraria istanza disattesa erespinta, definitivamente decidendo, in parziale accoglimentodell’appello, condanna OVS spa a corrispondere euro 12.547,41lordi, oltre agli accessori di cui all’art. 429, terzo comma, cpcdal dovuto al saldo. Pone gli oneri della ctu come già liquidati acarico di parte appellante. Compensa le spese residue deldoppio grado del giudizio”.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, sintetizzatii due motivi d’appello formulati da OVS, giudicava infondato ilprimo motivo, con il quale la società deduceva che:
“AncheNumero registro generale 24933/2021antecedentemente al 1.10.15 il prestatore esplicava un facereN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026di natura direttiva”. Data pubblicazione 26/03/20264. La Corte, invece, giudicava parzialmente fondato ilsecondo motivo, a mezzo del quale OVS deduceva che: “In viagradata il calcolo delle ore di cui all’elaborato dell’ausiliareofficiato, dal primo Giudice acriticamente posto a base deldecisum, si basava sulle sole indicazioni dello stesso prestatore,che lavorava in piena autonomia e senza controllo Econseguentemente, doveva ritenersi completamenteinattendibile”.5.
Concludeva che: “per quanto sopra osservato, lacontroversia deve essere decisa come in calce, con ilriconoscimento, per il titolo dedotto, di euro 12.547,41 lordi(15.113,91 – 3.566,50 già incontestatamente corrisposti, allastregua della verifica dei prospetti paga effettuata dal ctu)”.6. Avverso tale decisione Antonio Gioia ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi.7. Resiste l’intimata con controricorso, contenente ricorsoincidentale a mezzo di due motivi.8. Il ricorrente principale ha replicato con controricorso alricorso incidentale avverso.9.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia“Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 e dell’art. 111 Cost., perNumero registro generale 24933/2021carente e contraddittoria motivazione”. Deduce che: La CorteN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026di appello di Bologna ha dapprima respinto il primo motivo dDait a pubblicazione 26/03/2026appello osservando come “emerge dalla declaratoria delsecondo livello del ccnl inter partes, (si veda la relativatrascrizione nella parte motiva della gravata pronuncia), chetrattavasi di facere di concetto E quindi, pur nel condivisibilediritto vivente (a mente del quale devono ritenersi estraneiall’istituto del lavoro straordinario non solo il personaledirigente, ma anche i c.d. direttivi), trattavasi di mansioni e diinquadramento compatibile con l’istituto de quo.
Come del restoemerge dall’avere la pregressa datrice riconosciuto, come è adare atto incontestatamente l’officiato ctu, un compenso perlavoro straordinario, anche se in misura notevolmente inferiorea quanto ex adverso richiesto” , mentre, nell’accogliereparzialmente il secondo motivo nella rideterminazione delquantum debeatur, attribuisce rilievo alla circostanza che il dott.Gioia “poneva in essere il suo facere nella relativa autonomia” .2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 2697 comma 2 c.c. in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 e dell’art. 111 Cost., percarente e contraddittoria motivazione”.
Il ricorrente deduce: Connesso al motivo precedente è quello in rubrica, con cui sicontesta il capo della sentenza in epigrafe nel quale il Giudice diappello afferma che ”la “timbratura” in entrata e in uscita non èidonea a costituire di per sé sola, la prova del facere in tutte leore ricomprese, anche tenuto conto della fisiologica pausapranzo e degli orari di chiusura intermedia dell’eserciziocommerciale” ; affermazione, questa, che lo stesso giudicacontrastante anche con il disposto di cui all’art. 2697, commasecondo, c.c.Numero registro generale 24933/20213.
Con il terzo motivo lo stesso ricorrente denunciaN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026“Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 11D5at a pubblicazione 26/03/2026comma 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 edell’art. 111 Cost., per carente e/o apparente motivazione”.Assume che: Dopo aver ritenuto di attribuire rilievo allapretesa autonomia del facere del dott. Gioia, al fine dellarideterminazione del quantum, e così contraddicendosi rispettoal riconoscimento del diritto alla retribuzione straordinaria, laCorte di Appello di Bologna così prosegue nel proprio iterargomentativo:
“Ne discende, ad avviso del Collegio, anchevalutato il relativo comportamento preprocessuale (nulla è maistato richiesto se non all’esito del rapporto), che la “timbratura”in entrata e in uscita non è idonea a costituire, di per sé sola, laprova del facere in tutte le ore ricomprese, anche tenuto contodella fisiologica pausa pranzo e degli orari di chiusura intermediadell’esercizio commerciale” . Deduce che la stessa Corte, inmancanza di specifica allegazione delle parti, ha fatto ricorsoad una risalente massima di esperienza ex art. 115 c.p.c. (“lachiusura intermedia dell’esercizio commerciale”), che non trovariscontro nell’attuale realtà commerciale nell’ambito della qualeè, invece, notorio che le attività commerciali inserite all’internodi centri commerciali/retail park (quali i punti vendita a cui èstato assegnato il dott.
Gioia durante il rapporto di lavoro), esoprattutto legate a brand nazionali e internazionali (quale èOVS), non operano la chiusura intermedia quotidiana. Di qui laviolazione dell’art. 115 c.p.c. che riverbera sull’apparenza dimotivazione .4. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia“Violazione dell’art. 8 d.lgs.55/2002 e degli artt. 115 c.p.c.,sotto il profilo del travisamento della prova, e art. 116 c.p.c.,con riferimento all’articolo 360 comma 1 c.p.c. n.
5. ViolazioneNumero registro generale 24933/2021dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c.N, umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost., per carente motivazioneD”a.t a pubblicazione 26/03/2026Deduce che anche l’ulteriore capo motivazionale a sostegnodell’inattendibilità delle timbrature (“tenuto conto dellafisiologica pausa pranzo”) si appalesa illegittimo, per violazionedell’art. 8 d.lgs. 66/2003 e per grave travisamento dellaprova .5. Con il quinto motivo denuncia “Violazione dell’art. 115c.p.c., sotto il profilo del travisamento della prova, conriferimento all’articolo 360 comma 1 c.p.c. n.
5. Violazionedell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1 n. 4 e dell’art. 111 Cost., per carente motivazione.Violazione dell’art. 416 comma 3 c.p.c. in relazione all’articolo360 c.p.c., comma 1 n. 3 e dell’art. 111 Cost.”. Deduce che privo di motivazione è il capo di sentenza con cui vienerideterminato il quantum debeatur, limitandosi il Giudice diappello a trascrivere le conclusioni del CTP di parte datoriale:“l’importo astrattamente dovuto a titolo di straordinario è pariad euro 15.113,91 (…) Da tale importo deve poi esseredecurtato quanto già corrisposto a tale titolo (…)”.
Non essendospiegate, nella sentenza in epigrafe, le ragioni a sostegno delquantum, è evidente il palese difetto di motivazione .6. Con il primo motivo del ricorso incidentale la OVSdenuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 134 CCNL delterziario della distribuzione e dei servizi del 18 luglio 2008 es.m. nonché dell’art. 36 Cost. Vizio ex art. 360, I° comma, n. 3Cod. Proc. Civ.”. Deduce che: “quanto all’an del diritto allostraordinario da parte del Gioia, il convincimento espresso dallaCorte d’Appello, così come argomentato, appare evidentementeinsufficiente e non esente da (vistose) violazioni di legge”.Numero registro generale 24933/20217.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunciaN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026“Motivazione apparente e contraddittoria. Violazione dell’arDta.t a pubblicazione 26/03/2026132 co. 2 n. 4 Cod. Proc. Civ.. Vizio ex art. 360, I° comma, n.4 Cod. Proc. Civ.”. Deduce, riferendosi ai passaggi motivazionalidedicati alla reiezione del primo motivo d’appello della società,che non è dato “comprendere le ragioni sottese all’an ovveroalla ‘ritenuta’ compatibilità del preteso istituto, in deroga,dunque, al richiamato condivisibile diritto vivente circal’esclusione del diritto allo straordinario da parte del personalec.d. direttivo”.8.
I motivi del ricorso principale possono esserecongiuntamente esaminati, in quanto all’evidenza connessi(talvolta, dichiaratamente) perché tutti, in varia chiave,denunciano anche o soltanto anomalie motivazionalinell’impugnata sentenza.8.1. Tali motivi sono infondati.9. Secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte,più volte espresso anche a Sezioni unite, la riformulazionedell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale delsindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che siesaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneNumero registro generale 24933/2021perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusaN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza delDlaat a pubblicazione 26/03/2026motivazione (così, ex plurimis, più di recente Cass., sez. un.,21.12.2022, n. 37406).10.
Ebbene, nel pronunciarsi sul primo motivo d’appellodella società, con cui, come già riferito in narrativa, secondo laCorte distrettuale, l’allora appellante denunciava che: “Ancheantecedentemente al 1.10.15 il prestatore esplicava un faceredi natura direttiva”, la Corte stessa ha osservato: “Emerge dalladeclaratoria del secondo livello del ccnl inter partes, (si veda larelativa trascrizione nella parte motiva della gravata pronuncia),che trattavasi di facere di concettoE, quindi, pur nel condivisibile diritto vivente, (a mente delquale devono ritenersi estranei all’istituto del lavorostraordinario non solo il personale dirigente, ma anche i c.d.direttivi), trattavasi di mansioni e di inquadramento compatibilecon l’istituto del (n.d.r.: rectius, de) quoCome del resto emerge dall’avere la pregressa datricericonosciuto, come è a dare atto incontestatamente l’officiatoctu, un compenso per lavoro straordinario, anche se in misuranotevolmente inferiore a quanto ex adverso richiesto”.10.1.
Da questa parte di motivazione, dunque, si desumeche la Corte territoriale ha escluso che il lavoratore rientrassenel “personale dirigente” o tra i c.d. “direttivi” (come invecesostenuto dall’appellante ex-datrice di lavoro).Tanto per due ragioni:
a) perché il lavoratore svolgeva unfacere di concetto;
b) perché il C.T.U. aveva verificato“incontestatamente” che la datrice di lavoro in corso disvolgimento del rapporto (e non in giudizio) aveva riconosciutoNumero registro generale 24933/2021al lavoratore “un compenso per lavoro straordinario, anche seN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026in misura notevolmente inferiore a” quella poi rivendicata iDnat a pubblicazione 26/03/2026giudizio dall’ex-dipendente.11. Nel giudicare parzialmente fondato il secondo motivo(a mezzo del quale l’allora appellante “in via gradata” deducevache “il calcolo delle ore di cui all’elaborato dell’ausiliare officiato,dal primo Giudice acriticamente posto a base del decisum, sibasava sulle sole indicazioni dallo stesso prestatore, chelavorava in piena autonomia e senza controllo”), ha anzituttoosservato:
“E’ incontestato che l’odierna parte appellata erapreposta, nel lasso temporale sub iudice, ad un punto venditain posizione apicale e che, conseguentemente, poneva in essereil suo facere nella relativa autonomia”.12. Da quanto sin qui esposto non emerge un contrastoirriducibile tra quanto considerato per respingere il primo motivod’appello e quanto inizialmente sostenuto per accogliere, siapure in parte, il secondo motivo.Più nello specifico, nella prima parte di motivazione inquestione la Corte d’appello, come si è visto, non avevadescritto in dettaglio le funzioni di fatto svolte dal lavoratore, edaveva piuttosto richiamato (per relationem alla sentenza diprimo grado) la “declaratoria del secondo livello del ccnl interpartes”, volendo intendere che si trattava del livellod’inquadramento del lavoratore nel periodo controverso, eriferendosi ad un mero “facere di concetto”.Certamente, la Corte, come già rilevato, ivi avevacomunque escluso che il lavoratore rientrasse (non solo nel“personale dirigente”, ma) anche tra i c.d.
“direttivi”.Numero registro generale 24933/202112.1. Successivamente, la Corte d’appello ha giudicatoN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026“incontestato” (ed infatti non si è riferita ad alcuna fonte dDait a pubblicazione 26/03/2026prova in proposito), che, sempre “nel lasso temporale subiudice”, il lavoratore fosse preposto “ad un punto vendita inposizione apicale”.12.2. La “posizione apicale” del lavoratore, in quanto dataper incontestata, non risulta in contrasto con l’esclusione in capoallo stesso dello svolgimento di mansioni latamente direttive.L’affermazione di tale “posizione apicale”, infatti, èimmediatamente seguita dall’affermazione, che la Corte hadetto essere “conseguente”, secondo la quale il lavoratore“poneva in essere il suo facere” in “autonomia” non completa,ma “relativa”.13.
Infondatamente, perciò, anche l’intimata nel proprioricorso incidentale (in entrambi i motivi dello stesso) deduce, asua volta, che “è del tutto incomprensibile il fondamento delconvincimento della Corte territoriale laddove si assume, a dirpoco contraddittoriamente,• ora che è noto che il personale direttivo è estraneoall’istituto del lavoro straordinario• ora che dalla mera declaratoria del secondo livello delCCNL inter partes trattavasi di facere di concetto e,quindi, di mansioni e di inquadramento compatibili contale istituto• ora che è circostanza incontestata tra le parti che ilGioia ricoprisse una posizione apicale ed in autonomianel punto vendita …” (così tra la pag. 38 e la pag. 39 delcontroricorso, ma v. anche la precedente pag. 32).Numero registro generale 24933/202113.1.
Come si è visto nel secondo motivo del suo ricorsoN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026incidentale, la OVS denuncia più direttamente analogDaat a pubblicazione 26/03/2026anormalità motivazionale (quale motivazione “apparente econtraddittoria”), ma limitatamente alla parte di motivazionevolta alla reiezione del proprio primo motivo d’appello.14. Ebbene, la Corte, dopo l’affermazione della “posizioneapicale” del lavoratore, ma in “relativa autonomia”, ha scrittoche da tanto discende, ad avviso del Collegio, anche valutatoil relativo comportamento preprocessuale (nulla è mai statorichiesto, se non all’esito del rapporto), che la “timbratura” inentrata e in uscita non è idonea a costituire, di per sé sola, laprova del facere in tutte le ore ricomprese, anche tenuto contodella fisiologica pausa pranzo e degli orari di chiusura intermediadell’esercizio commerciale .14.1.
Come si è visto, il ricorrente principale a riguardo,segnatamente nel terzo motivo, denuncia una violazionedell’art. 115 c.p.c. perché, in sintesi, la “chiusura dell’eserciziocommerciale” non corrisponderebbe più ad una “massima diesperienza”.Tuttavia, nell’inciso in questione (“anche tenuto conto dellafisiologica pausa pranzo e degli orari di chiusura intermediadell’esercizio commerciale”) la Corte territoriale non ha espressodi aver fatto ricorso al fatto notorio o a “nozioni di fatto cherientrano nella comune esperienza” ex art. 115, commasecondo, c.p.c.14.2.
Si deve, infatti, considerare che i giudici di secondogrado hanno ancora scritto in tema: E, del resto, il ctp dellaepigrafata parte appellante era fondatamente ad osservare:“(…) le singole timbrature non sono sufficienti a valorNizuzmaerro ere gistro generale 24933/2021Numero sezionale 4585/2025lo straordinario in quanto non rilevano ogni entrata/uscNituame rdo adi lr accolta generale 7293/2026punto vendita, posto che vengono, salvo casi particolari, solDoat a pubblicazione 26/03/2026fatte 2 timbrature al giorno (…) conseguentemente in tutti i casiin cui il lavoratore voglia evidenziare un diverso orario timbraper quattro volte e non per due; come ad esempio accade l’11agosto quando il Gioia timbra in ingresso alle 15.17, vale a direprima della normale ripresa del lavoro dopo la pausa pranzo(…)” .Inoltre la Corte ha rilevato:
Aggiungeva il predetto ctp:“(…) l’importo astrattamente dovuto a titolo di straordinario èpari ad euro 15.113,91 (…). Da tale importo deve poi esseredecurtato quanto già corrisposto a tale titolo (…)” .15. Il secondo motivo del ricorso principale presenta profilod’inammissibilità dove, nell’ambito di censura formulata qualeerror in procedendo ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., favalere anche la violazione di una norma di diritto (sostanziale)quale l’art. 2697, comma secondo, c.c., peraltro in realtàdeducendo (anche) un diverso apprezzamento probatorio (cfr.pagg. 19-20 del ricorso), e non, in ipotesi, una illegittimainversione dell’onere della prova.16.
Analoghi profili d’inammissibilità offrono il quarto ed ilquinto motivo nelle parti in cui vi si deduce un “travisamentodella prova”.16.1. Invero, con la recente sentenza n. 5792 del 2024, leSezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che: “Iltravisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorrein caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non diverifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoriaNumero registro generale 24933/2021al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedioN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovDeat a pubblicazione 26/03/2026ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre– se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamentorifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5,c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”.16.2.
Orbene, nelle parti delle due censure in questione(diverse da quelle in cui si denunciano anomalie motivazionali)non sono dedotti travisamenti del contenuto oggettivo dellaprova nel senso ora esposto, ma è fatto valere un differenteapprezzamento delle risultanze processuali, essenzialmenterispetto ai pareri espressi, rispettivamente, dal C.T.U. e dal C.T.della controparte.17. Passando all’esame del ricorso incidentale della OVSs.p.a., esso, come tale, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente principale nel proprio controricorso, è senz’altroammissibile in punto di tempestività.E’ ben vero, infatti, che trattasi d’impugnazione incidentaletardiva ex art. 334, comma primo, c.p.c., in quanto propostaavverso sentenza d’appello non notificata, con atto notificatoalla controparte il 5.11.2021, e quindi oltre il terminesemestrale ex art. 327, comma primo, c.p.c. novellato, a fartempo dalla pubblicazione della sentenza in data 1.4.2021.Nondimeno, dagli atti prodotti da ambo le parti in questasede risulta chiaramente che la società ex-datrice di lavoroappellante, come in primo grado, aveva chiesto il rigettointegrale dell’avversa domanda, in secondo grado, appunto inNumero registro generale 24933/2021virtù del totale accoglimento del proprio appello, che inveceN umero sezionale 4585/2025Numero di raccolta generale 7293/2026aveva trovato parziale accoglimento.
Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, tale parziale soccombenza anche in secondogrado radicava il sicuro interesse della stessa società a proporrericorso incidentale, una volta notificato ad essa il ricorsoprincipale del lavoratore.18. Piuttosto, il primo motivo del ricorso incidentale èinammissibile in una duplice chiave.Infatti, da un lato, la ricorrente incidentale, nel dedurre laviolazione dell’art. 134 CCNL del terziario della distribuzione edei servizi del 18 luglio 2008 e s.m., pone una questione deltutto nuova in fatto e in diritto, che non risulta neanche dedottosia stata trattata nei gradi di merito e, segnatamente, insecondo grado, non rientrando, a quanto consta, nei due motividi appello formulati dalla società.D’altro lato, come si è avuto modo di evidenziarenell’esaminare congiuntamente i motivi del ricorso principale,nella stessa censura, impostata esclusivamente con il mezzo dicui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., sono in realtàdenunciate a più riprese anomalie motivazionali (cfr. passimpagg. 31-40 del controricorso).19.
Per le ragioni già esposte non sussistono le anomaliemotivazionali denunciate nel secondo motivo del ricorsoincidentale.20. Conclusivamente, devono essere respinti sia il ricorsoprincipale che il ricorso incidentale, sicché, in ragione dellareciproca soccombenza in questa sede, le spese del giudizio dicassazione possono essere integralmente compensate Ntrumae role re gistro generale 24933/2021Numero sezionale 4585/2025parti. Numero di raccolta generale 7293/2026Data pubblicazione 26/03/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente principale e dellaricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per ilricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’11.11.2025.La PresidenteMargherita Maria LeoneP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente principale e dellaricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per ilricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’11.11.2025.La PresidenteMargherita Maria Leone