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Ordinanza — n. 7290/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to address the court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7290/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Luca Antonio Laudadio against the Court of Appeal of Trieste inadmissible. The appellant argued that the lower court violated the principle of ne bis in idem and failed to apply collective bargaining rules regarding reclassification. The court rejected these claims because the appellant's complaints lacked specific grounds and did not directly confront the specific reasoning of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 111 Cost.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific and do not directly confront the reasoning of the lower court, as the review of motivation is limited to verifying the constitutional minimum.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity ne bis in idem principle reclassification dispute collective bargaining agreement licenziamento per motivi economici restituzione delle indennità di disoccupazione retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 co. 1 n. 3 and n. 5 cpc
Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 8 del CCNL di categoria
Art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02,nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7090/2022
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 17741-2022 proposto da:LAUDADIO LUCA ANTONIO, rappresentato e difesodall'avvocato GIUSEPPE AMETRANO;- ricorrente -controELIFRIULIA S.P.A.;- intimata -2026 avverso la sentenza n. 52/2022 della CORTE D'APPELLO di49 TRIESTE, depositata il 14/04/2022 R.G.N. 89/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza n. 52/2022, inriforma della pronuncia di prime cure, ha respinto tutte ledomande avanzate in sede monitoria da Luca AntonioLaudadio, nei confronti di Elifriulia s.r.l., con le quali -in virtùNumero registro generale 17741/2022Numero sezionale 49/2026di una decisione della stessa Corte territoriale (n. 108/N2um0e1ro9 di) r accolta generale 7290/2026Data pubblicazione 26/03/2026che aveva accertato e dichiarato il suo diritto ad esserericollocato nel personale tecnico amministrativo della societàdal 21.12.2015- era stato chiesto il pagamento della sommadi euro 206.571,52 maturata fino al mese di dicembre 2019per retribuzioni lorde mensili, indennità di disagio, diaria,ferie non godute e indennità di trasferta.

Il Tribunale diTrieste, già in sede di opposizione al decreto ingiuntivo,aveva ridotto l’importo dovuto in euro 127.626,14 oltreaccessori, da cui doveva detrarsi tutto quello che il Laudadioaveva percepito dalla società in relazione al licenziamentoannullato.2. I giudici di secondo grado, decidendo sui gravami presentatidalle parti, hanno rilevato a fondamento del dictum di rigettodelle domande, che la sentenza della Corte di appello, postaa base della pretesa del Laudadio, aveva sì dichiarato il dirittodel lavoratore ad essere inquadrato nel personale tecnicomanutentivo della società, ma aveva rigettato tutte le altredomande tra cui quella subordinata di condanna della datricedi lavoro al pagamento delle differenze retributive anche nelcaso di diverso inquadramento.3.

Avverso tale decisione Luca Antonio Laudadio ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi, assistiti conmemoria.4. La società è rimasta intimata.5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione, ai sensi dell’art.360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, in relazione alla falsa applicazioneNumero registro generale 17741/2022del principio del ne bis in idem, per omessa, insufficiente e Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7290/2026contraddittoria motivazione in ordine al fatto che la sentenzaData pubblicazione 26/03/2026n. 108/2019 della Corte di appello di Trieste aveva valenzameramente dichiarativa quando, invece, il giudice si erapronunciato su una domanda che presupponeva logicamentee giuridicamente l’accoglimento della pretesa circa laretribuzione mensile.3.

Il motivo è inammissibile.4. In primo luogo, va rilevato un difetto di specificità e diautosufficienza della censura perché nella sua articolazionenon è stato riportato l’intero testo della pronuncia n. 108/19della Corte distrettuale non consentendo, quindi, a questaCorte un idoneo sindacato di legittimità sulla contestatanatura della decisione.5. In secondo luogo, deve sottolinearsi che, in tema dicontenuto della sentenza, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost.sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenzanella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudicealla formazione del proprio convincimento, come accadequando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).6.

Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaNumero registro generale 17741/2022Numero sezionale 49/2026verifica del rispetto del «minimo costituzionale» ricNhumieerso tdoi r accolta generale 7290/2026Data pubblicazione 26/03/2026dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (cfr. per tutte Cass. n.7090/2022).7.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate e chiareargomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha motivato sulle ragioni per le quali è statoritenuto che le domande, oggetto del procedimentomonitorio, fossero coperte da giudicato per essere state lestesse già respinte.8. Con il secondo motivo si obietta la violazione dell’art. 360 co.1 n. 3 e n. 5 cpc, in relazione alla falsa applicazionedell’obbligo di repêchage nonché dell’art. 8 del CCNL dicategoria, perché la Corte territoriale, nonostante avessericonosciuto che la medesima Corte aveva già accertato edichiarato che esso ricorrente aveva il diritto ad esserericollocato nel personale tecnico manutentivo di Elifriulias.r.l. dal 21.12.2015, tuttavia non aveva correttamenteapplicato la disciplina in materia negando al lavoratore diagire in giudizio per la quantificazione di tutto ciò che glispettava.9.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratiodecidendi dell’impugnato provvedimento che haespressamente sottolineato che, con la sentenza n. 108/19,era stato chiaramente statuito che “[…] Inaccoglibili sono ledomande riferite alla condanna a pagare le differenzeNumero registro generale 17741/2022Numero sezionale 49/2026retributive e di t.f.r. che attengono solo al ruoloN,u menroo dni r accolta generale 7290/2026Data pubblicazione 26/03/2026praticabile, di pilota; indimostrati poi i danni patrimoniali enon patiti dal Laudadio, frutto di mera e generica allegazione[…]”.10.

La doglianza come prospettata non coglie, pertanto, nelsegno delle argomentazioni adottate dai giudici di secondecure.11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.12. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non essendostata svolta dall’intimata attività difensiva.13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02,nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per lespese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2026La PresidenteDott.ssa Margherita Maria LeoneNumero registro generale 17741/2022Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7290/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E RetribuzionerapportoSEZIONE LAVOROprivatoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 17741/2022Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente - Cron.Rep.Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere - Ud. 09/01/2026Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere -Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 17741-2022 proposto da:LAUDADIO LUCA ANTONIO, rappresentato e difesodall'avvocato GIUSEPPE AMETRANO;- ricorrente -controELIFRIULIA S.P.A.;- intimata -2026 avverso la sentenza n. 52/2022 della CORTE D'APPELLO di49 TRIESTE, depositata il 14/04/2022 R.G.N. 89/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE.1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza n. 52/2022, inriforma della pronuncia di prime cure, ha respinto tutte ledomande avanzate in sede monitoria da Luca AntonioLaudadio, nei confronti di Elifriulia s.r.l., con le quali -in virtùNumero registro generale 17741/2022Numero sezionale 49/2026di una decisione della stessa Corte territoriale (n. 108/N2um0e1ro9 di) r accolta generale 7290/2026Data pubblicazione 26/03/2026che aveva accertato e dichiarato il suo diritto ad esserericollocato nel personale tecnico amministrativo della societàdal 21.12.2015- era stato chiesto il pagamento della sommadi euro 206.571,52 maturata fino al mese di dicembre 2019per retribuzioni lorde mensili, indennità di disagio, diaria,ferie non godute e indennità di trasferta.

Il Tribunale diTrieste, già in sede di opposizione al decreto ingiuntivo,aveva ridotto l’importo dovuto in euro 127.626,14 oltreaccessori, da cui doveva detrarsi tutto quello che il Laudadioaveva percepito dalla società in relazione al licenziamentoannullato.2. I giudici di secondo grado, decidendo sui gravami presentatidalle parti, hanno rilevato a fondamento del dictum di rigettodelle domande, che la sentenza della Corte di appello, postaa base della pretesa del Laudadio, aveva sì dichiarato il dirittodel lavoratore ad essere inquadrato nel personale tecnicomanutentivo della società, ma aveva rigettato tutte le altredomande tra cui quella subordinata di condanna della datricedi lavoro al pagamento delle differenze retributive anche nelcaso di diverso inquadramento.3.

Avverso tale decisione Luca Antonio Laudadio ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi, assistiti conmemoria.4. La società è rimasta intimata.5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione, ai sensi dell’art.360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, in relazione alla falsa applicazioneNumero registro generale 17741/2022del principio del ne bis in idem, per omessa, insufficiente e Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7290/2026contraddittoria motivazione in ordine al fatto che la sentenzaData pubblicazione 26/03/2026n. 108/2019 della Corte di appello di Trieste aveva valenzameramente dichiarativa quando, invece, il giudice si erapronunciato su una domanda che presupponeva logicamentee giuridicamente l’accoglimento della pretesa circa laretribuzione mensile.3.

Il motivo è inammissibile.4. In primo luogo, va rilevato un difetto di specificità e diautosufficienza della censura perché nella sua articolazionenon è stato riportato l’intero testo della pronuncia n. 108/19della Corte distrettuale non consentendo, quindi, a questaCorte un idoneo sindacato di legittimità sulla contestatanatura della decisione.5. In secondo luogo, deve sottolinearsi che, in tema dicontenuto della sentenza, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost.sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenzanella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudicealla formazione del proprio convincimento, come accadequando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).6.

Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaNumero registro generale 17741/2022Numero sezionale 49/2026verifica del rispetto del «minimo costituzionale» ricNhumieerso tdoi r accolta generale 7290/2026Data pubblicazione 26/03/2026dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (cfr. per tutte Cass. n.7090/2022).7.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate e chiareargomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha motivato sulle ragioni per le quali è statoritenuto che le domande, oggetto del procedimentomonitorio, fossero coperte da giudicato per essere state lestesse già respinte.8. Con il secondo motivo si obietta la violazione dell’art. 360 co.1 n. 3 e n. 5 cpc, in relazione alla falsa applicazionedell’obbligo di repêchage nonché dell’art. 8 del CCNL dicategoria, perché la Corte territoriale, nonostante avessericonosciuto che la medesima Corte aveva già accertato edichiarato che esso ricorrente aveva il diritto ad esserericollocato nel personale tecnico manutentivo di Elifriulias.r.l. dal 21.12.2015, tuttavia non aveva correttamenteapplicato la disciplina in materia negando al lavoratore diagire in giudizio per la quantificazione di tutto ciò che glispettava.9.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratiodecidendi dell’impugnato provvedimento che haespressamente sottolineato che, con la sentenza n. 108/19,era stato chiaramente statuito che “[…] Inaccoglibili sono ledomande riferite alla condanna a pagare le differenzeNumero registro generale 17741/2022Numero sezionale 49/2026retributive e di t.f.r. che attengono solo al ruoloN,u menroo dni r accolta generale 7290/2026Data pubblicazione 26/03/2026praticabile, di pilota; indimostrati poi i danni patrimoniali enon patiti dal Laudadio, frutto di mera e generica allegazione[…]”.10.

La doglianza come prospettata non coglie, pertanto, nelsegno delle argomentazioni adottate dai giudici di secondecure.11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.12. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non essendostata svolta dall’intimata attività difensiva.13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02,nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per lespese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2026La PresidenteDott.ssa Margherita Maria Leone