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Ordinanza Interlocutoria — n. 7287/2026 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court remands case to public hearing for interpretation of collective agreement on job demotion.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7287/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation remanded the case to a public hearing to address a novel legal question regarding the interpretation of a collective agreement. Workers challenged a lower court's dismissal of their request to annul an agreement allowing demotion to cleaning roles, arguing the contract lacked explicit provisions for inferior assignments. The Court determined that resolving this interpretative issue required public deliberation rather than a summary decision in chambers.

Regesto Legislator

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Art. 26 co. 1.3 CCNL Mobilità Attività Ferroviarie; Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: When a cassation appeal raises a nomofilactic question regarding the interpretation of a collective agreement, the case must be fixed for public hearing.

Parole chiave

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collective agreement interpretation job demotion nullity public hearing requirement nomofilactic question Cassazione ordinanza interlocutoria conversione del posto di lavoro cessazione definitiva dal servizio soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 26 co. 1.3 CCNL Mobilità Attività Ferroviarie
Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 26 co.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
1.3 del CCNL MobilitàAttività Ferroviarie, in relazione all’art. 360 co.
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 11275-2022 proposto da:PIRAINO FRANCESCO, LEONE TOMMASO, CARLUCCIO ILARIA,tutti rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE BERSANI;- ricorrenti -controELIOR RISTORAZIONE S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato ENRICO CARATOZZOLO;47 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1266/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 609/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE.1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1266/2021,ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sedeNumero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026che aveva respinto le domande dei lavoratori, in epNuigmerrao fdei r accolta generale 7287/2026Data pubblicazione 26/03/2026indicati, dipendenti della Elior Ristorazione S.p.A. nell’ambitodi una procedura per cambio appalto, dirette ad ottenerel’accertamento della nullità dell’accordo aziendale, siglato indata 7.5.2020, nella parte in cui l’accordo stesso consentivail demansionamento degli assistenti servizi a bordo amansioni di pulitore viaggiante.2.

I lavoratori suddetti hanno impugnato per cassazione lasuddetta sentenza sulla base di un unico articolato motivocui ha resistito con controricorso la società che ha eccepito,in via preliminare, l’intervenuto giudicato sulle questioniriguardanti la validità dell’accordo aziendale del 7.5.2020 ela sussistenza delle esigenze organizzative per procedere aldemansionamento.3. I ricorrenti hanno depositato memoria.4. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1. Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 26 co. 1.3 del CCNL MobilitàAttività Ferroviarie, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc,obiettando, a differenza di quanto ritenuto nella gravatasentenza, che non essendo stata prevista, nella disposizionecontrattuale suindicata, alcuna ipotesi di assegnazione amansioni inferiori, la stessa doveva ritenersi non consentita.2.

Orbene, ritiene la Corte che, venendo in rilievo, con laprospettazione della sopra indicata censura, questioni dinatura nomofilattica in ordine alla interpretazione delcontratto collettivo di cui è causa, la trattazione del presentericorso debba essere fissata in pubblica udienza.Numero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazNioumneero idni r accolta generale 7287/2026Data pubblicazione 26/03/2026pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2026La PresidenteDott.ssa Margherita Maria LeoneNumero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026Numero di raccolta generale 7287/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Mansioni -RapportoSEZIONE LAVOROprivatoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 11275/2022Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente - Cron.Rep.Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere - Ud. 09/01/2026Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere -Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 11275-2022 proposto da:PIRAINO FRANCESCO, LEONE TOMMASO, CARLUCCIO ILARIA,tutti rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE BERSANI;- ricorrenti -controELIOR RISTORAZIONE S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato ENRICO CARATOZZOLO;47 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1266/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 609/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE.1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1266/2021,ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sedeNumero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026che aveva respinto le domande dei lavoratori, in epNuigmerrao fdei r accolta generale 7287/2026Data pubblicazione 26/03/2026indicati, dipendenti della Elior Ristorazione S.p.A. nell’ambitodi una procedura per cambio appalto, dirette ad ottenerel’accertamento della nullità dell’accordo aziendale, siglato indata 7.5.2020, nella parte in cui l’accordo stesso consentivail demansionamento degli assistenti servizi a bordo amansioni di pulitore viaggiante.2.

I lavoratori suddetti hanno impugnato per cassazione lasuddetta sentenza sulla base di un unico articolato motivocui ha resistito con controricorso la società che ha eccepito,in via preliminare, l’intervenuto giudicato sulle questioniriguardanti la validità dell’accordo aziendale del 7.5.2020 ela sussistenza delle esigenze organizzative per procedere aldemansionamento.3. I ricorrenti hanno depositato memoria.4. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1. Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 26 co. 1.3 del CCNL MobilitàAttività Ferroviarie, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc,obiettando, a differenza di quanto ritenuto nella gravatasentenza, che non essendo stata prevista, nella disposizionecontrattuale suindicata, alcuna ipotesi di assegnazione amansioni inferiori, la stessa doveva ritenersi non consentita.2.

Orbene, ritiene la Corte che, venendo in rilievo, con laprospettazione della sopra indicata censura, questioni dinatura nomofilattica in ordine alla interpretazione delcontratto collettivo di cui è causa, la trattazione del presentericorso debba essere fissata in pubblica udienza.Numero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazNioumneero idni r accolta generale 7287/2026Data pubblicazione 26/03/2026pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2026La PresidenteDott.ssa Margherita Maria Leone