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Ordinanza — n. 7286/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding labor dispute, citing procedural inadmissibility and lack of substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7286/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the labor dispute claims against the employer and INPS. The appellant argued that the first-instance court failed to correctly apply civil code provisions regarding a conciliation agreement and raised procedural defects. The court ruled that the appeal lacked merit and proper legal basis, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to demonstrate substantive grounds for reform or proper procedural vices under the specified statutory exceptions.

Parole chiave

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labor dispute conciliation agreement procedural inadmissibility substantive grounds legal costs Italian labor law appeal dismissal protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo denuncia ex “Art. 360 co.
Art. 112 c.p.c.
4), c.p.c., denunciando laviolazione dell’art. 112 c.p.c. e deducendo la nullità dellasentenza per tale error in procedendo.17.
Art. 2113 c.c.
Tanto diffusamente premesso, la Corte giuNduimcearov dai r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026fondata la prima censura degli appellanti, con la quale questiavevano censurato la pronuncia di primo grado per non averfatto corretta applicazione dell’art. 2113 c.c.
Art. 410 c.p.c.
Art. 411 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
5c.p.c.: violazione dell’art. 132 IV co.
art. 2113 c.c
Tanto diffusamente premesso, la Corte giuNduimcearov dai r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026fondata la prima censura degli appellanti, con la quale questiavevano censurato la pronuncia di primo grado per non averfatto corretta applicazione dell’art. 2113 c.c.
art. 115 c.p
5c.p.c.: violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 112 c.p
A prescindere dal rilievo che il ricorrente non deducedirettamente la violazione dell’art. 112 c.p.c.
articolo 360 c.p
Con il primo motivo denuncia ex “Art. 360 co.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 37406/2022
anche, ex plurimis, Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 7286/2026Cass., sez. un., n. 37406/2022).Data pubblicazione 26/03/202616.
Sez. un. n. 8053/2014
(come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unitea partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato ilrifluire nel n.
Sez. un. n. 19881/2014
Sez. un. n. 19881/2014); che intale paradigma non è inquadrabile la censura concernente laomessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte(Sez.
Sez. un. n. 20399/2019
19881/2014); che intale paradigma non è inquadrabile la censura concernente laomessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte(Sez. un. n. 20399/2019).
sez. un., n. 37406/2022
anche, ex plurimis, Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 7286/2026Cass., sez. un., n. 37406/2022).Data pubblicazione 26/03/202616.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 18419-2022 proposto da:CASSANO STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITOMARTIRE;- ricorrente -controDI CHIO FRANCESCO, DI CHIO GROUP S.R.L. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi2026 dall'avvocato GIUSEPPE TOTA;59 - controricorrenti -nonchè controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLAD'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI,ANTONIETTA CORETTI;- resistente con mandato -Numero registro generale 18419/2022avverso la sentenza n. 500/2022 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 7286/2026BARI, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 819/2019;Data pubblicazione 26/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO GIUSEPPE LUIGICASO.1. Con sentenza n. 943/2019 il Tribunale di Trani, inaccoglimento delle domande proposte da Cassano Stefano neiconfronti di Di Chio Francesco e della Di Chio Group s.r.l., a)aveva condannato i resistenti, in solido tra loro, al pagamentodella somma di € 166.819,08, oltre accessori come per legge, atitolo di differenze retributive per il periodo dal 10.6.2005 al30.10.2014;

b) aveva dichiarato illegittimo il licenziamentointimato al lavoratore da detta società il 29.9.2014 ed avevacondannato la società a riassumerlo e a pagargli un’indennità disei mensilità di € 1.749,19 ciascuna lorda;

c) aveva, infine,condannato i resistenti a regolarizzare la posizione contributivadel Cassano.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diBari accoglieva l’appello proposto da Di Chio Francesco e dallaDi Chio Group s.r.l. contro la sentenza di primo grado, e, perl’effetto, in riforma della stessa, rigettava la domanda azionatadal Cassano con ricorso del 18.12.2014.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva dedotto e richiesto l’attore nel ricorso introduttivodel giudizio e le posizioni assunte in prime cure dai convenuti edall’INPS;

b) quello che aveva considerato e deciso il primogiudice;

c) i motivi d’appello formulati da Di Chio Francesco e DiChio Group s.r.l.Numero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/20264. Tanto diffusamente premesso, la Corte giuNduimcearov dai r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026fondata la prima censura degli appellanti, con la quale questiavevano censurato la pronuncia di primo grado per non averfatto corretta applicazione dell’art. 2113 c.c. e, quindi, per nonaver assegnato “sostanziale definitività” all’accordo consacratonel verbale di conciliazione sindacale siglato, ai sensi degli artt.410 e 411 c.p.c. in data 9.5.2014 presso la sede sindacale UILdi Andria, dal Cassano e da Di Chio Francesco alla presenza delSegretario sindacale della UIL di Andria, Domenico Cagnetti”.5.

La Corte, nell’esaminare il secondo motivo degliappellanti, concludeva che, mancando la prova della sussistenzadi una relazione lavorativa di tipo subordinato tra il Di Chio e ilCassano nel periodo dal giugno 2005 a luglio 2010, nessunapretesa retributiva il Cassano poteva vantare in aggiuntarispetto agli emolumenti che egli stesso aveva riconosciuto diaver percepito nel periodo in questione; riteneva, inoltre, chenulla spettava al Cassano anche per il periodo non copertodall’accordo transattivo da maggio 2014 a ottobre 2014 inassenza di allegazione e prova dei titoli per i quali glispetterebbero differenze retributive.6.

Riteneva, poi, che alla luce di quanto in precedenzaconsiderato, restava assorbita ogni ulteriore questione,ovverosia, quelle attinenti la solidarietà passiva degli appellanti,la prescrizione presuntiva dei crediti retributivi vantati dalCassano e l’inammissibilità della domanda riconvenzionaleproposta dall’INPS.7. Giudicava, infine, fondato anche il quarto motivo digravame, attinente la declaratoria della illegittimità dellicenziamento irrogato al Cassano dalla s.r.l. Di Chio Group.Numero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/20268.

Avverso tale decisione Cassano Stefano ha prNoupmoerso tdoi r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e successivamemoria.9. Resistono Di Chio Francesco e la Di Chio Group s.r.l. conunico controricorso, mentre l’INPS si è limitato a conferiremandato ai propri difensori in epigrafe indicati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo denuncia ex “Art. 360 co. 1 n. 5c.p.c.: violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2113c.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti”.

Deduce:

a) che la“Corte di Appello di Bari ha argomentato in ordine alla validitàdell’accordo conciliativo raggiunta tra le parti, ma non ha tenutoin alcuna considerazione il fatto – pur ampiamente argomentatodal ricorrente – che nel corso del giudizio di primo grado gliintimati non avevano affatto contestato le circostanze in cui siera pervenuti alla sottoscrizione dell’accordo”;

b) che: “Lamotivazione della Corte barese sul punto, al contrario, non èsoltanto apparente, ma è altresì irrispettosa della lungaelaborazione giurisprudenziale che ha valorizzato l’effettivitàdell’assistenza prestata dal conciliatore, …”;

c) che: “Lamotivazione del Giudice di secondo grado – e di tanto vi è pienaevidenza nella stessa sentenza – ha clamorosamente omesso divalutare fatti, sicuramente decisivi ai fini della decisione, chepure avevano trovato ampio risalto negli atti di causa; …”; d)che: “La Corte barese – per inciso – è incorsa in una clamorosasvista, non avvedendosi del fatto che il ricorrente ha ritualmenteimpugnato il verbale di conciliazione, ed ha depositato agli attidi causa il relativo documento …”;

e) che “… la Corte barese haNumero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/2026completamente omesso di valutare tutti gli elementi diN upmreorov dai r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026offerti dalle parti: …”.2. Con il secondo motivo denuncia ex “Art. 360 co. 1 n. 4c.p.c.: omessa pronuncia in relazione al capo della domandarelativo alle differenze retributive”. Deduce che “il giudizio divalidità del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti haindotto il Giudice di Appello ad obliterare completamente il capodella domanda relativo alle differenze retributive, che il sig.Cassano ha avanzato in relazione a tutto il rapporto lavorativointercorso con il sig.

Di Chio e con la s.r.l. Di Chio Group”.3. Con il terzo motivo denuncia ex “Art. 360 co. 1 n. 5c.p.c.: violazione dell’art. 132 IV co. c.p.c. in relazione all’art. 3L. 604/1966”. Lamenta che: “La sentenza impugnata hariformato (anche) il capo della domanda relativo all’impugnativadi licenziamento: la Corte barese ha liquidato il tema di indaginecon una motivazione solo apparente, che – per un verso – nonha tenuto conto della dialettica processuale così comesviluppatasi nel corso del giudizio di primo grado – e per altroverso – ha addirittura aggiunto argomentazioni che neanche gliintimati avevano mai ritualmente esposto”.4.

Il primo motivo è inammissibile.5. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,più volte espresso anche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma,n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussioneNumero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/2026tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire cNhuem,e ros dei r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia), specificandosi che l’omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(così Sez. un. n. 8053/2014;

Sez. un. n. 19881/2014); che intale paradigma non è inquadrabile la censura concernente laomessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte(Sez. un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre, precisato che noncostituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizioin parola:

a) le argomentazioni o deduzioni difensive;

b) glielementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze astrattamente rilevanti;

c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il vario insieme dei materiali di causa;

d) ledomande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovveroi motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi delladomanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente,Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghiCass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).6. Ebbene, quanto al punto a) del riassunto della censuraora in esame, il ricorrente non vi deduce l’omesso esame di unfatto storico nel senso dianzi precisato, bensì assume che laCorte d’appello non avrebbe “tenuto in alcuna considerazione”una propria deduzione difensiva, in cui aveva argomentato “chenel corso del giudizio di primo grado gli intimati non avesseroNumero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/2026contestato la circostanza in cui si era pervenutNiu mearol ldai r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026sottoscrizione dell’accordo”.7.

Circa il punto b) dello stesso riassunto, il ricorrenteneppure vi deduce il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n.5), c.p.c., bensì vi prospetta cumulativamente un’anomaliamotivazionale, in via del tutto generica rappresentata come“motivazione apparente” (vizio che doveva essere fatto valereex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullitàdella sentenza per tale ragione), ma anche una motivazione chesi assume “irrispettosa della lunga elaborazionegiurisprudenziale che ha valorizzato l’effettività dell’assistenzaprestata dal conciliatore”; così adombrando un error iniudicando in punto di diritto, che, in questa sede di legittimità,avrebbe potuto essere fatto valere con il diverso mezzo di cuiall’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.8.

In ordine al punto c), è del tutto generica la deduzionedei fatti, “sicuramente decisivi ai fini della decisione”, che laCorte avrebbe “clamorosamente omesso di valutare”.9. Quanto al punto d), la “clamorosa svista” in cui sarebbeincorsa la Corte territoriale, per come dedotta dallo stessoricorrente, individua un errore di natura revocatoria, che, inconcorso dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c. (v.,ex plurimis, di recente, in tal senso Cass., sez. un., sent.5.3.2024, n. 5792), doveva essere fatto valere appunto, noncon ricorso per cassazione, bensì con il mezzo d’impugnazionedella revocazione.10.

Infine, per quanto riguarda il punto e), dal relativosviluppo di questo profilo di doglianza (cfr. punti 29-31 delricorso) si trae chiaramente che il ricorrente vi deduce in realtàNumero registro generale 18419/2022una incompleta ed inesatta lettura della deposizione della teste Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 7286/2026Micunco Raffaella, impingendo così sul terreno di unaData pubblicazione 26/03/2026valutazione delle prove, riservata ai giudici di merito.11. Parimenti è inammissibile il secondo motivo.12. A prescindere dal rilievo che il ricorrente non deducedirettamente la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità dellasentenza per tale ragione, il ricorrente neppure considera che laCorte territoriale, dopo aver accolto il primo motivo circa ilverbale di conciliazione ritenuto efficace per il periodo“compreso tra il 2.7.2010 ed il 30.4.2014” (cfr. in particolarepag. 7 dell’impugnata sentenza), ha terminato l’esame delsecondo motivo, parimenti accolto, osservando:

“Inconclusione, mancando la prova della sussistenza di unarelazione lavorativa di tipo subordinato tra il Di Chio e il Cassanonel periodo che va dal giugno 2005 a luglio 2010, nessunapretesa retributiva il Cassano può vantare in aggiunta rispettoagli emolumenti che egli stesso ha riconosciuto di aver percepitonel periodo in questione.Nulla spetta al Cassano anche per il periodo non copertodall’accordo transattivo che va dal maggio 2014 a ottobre 2014in assenza di allegazione e prova dei titoli per i quali glispetterebbero differenze retributive”.13.

E’ infine inammissibile il terzo motivo.14. Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recenteribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art.360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unitea partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato ilrifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle normeNumero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/2026che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, deNlu mveirzo idoi r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026motivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacchéle prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione,le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che leSezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazioneapparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e “la motivazione perplessa e obbiettivamenteincomprensibile”.

In questo caso – occorre evidenziare perquanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era inprecedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n. 5dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio sicita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802) (così nel § 10.9. della sopra già cit. Cass., sez. un., 5.3.2024,n. 5792).15. Dunque, il vizio di “motivazione apparente” dovevaessere fatto valere anzitutto, non con il mezzo di cui all’art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c., bensì con quello di cui al n.

4) delmedesimo comma, deducendo la nullità della sentenza per talevizio.15.1. Inoltre, come risulta chiaramente dallo svolgimentodi tale doglianza (cfr. §§ 38-44 del ricorso), il ricorrente in talecensura formula una critica nel merito giuridico dellamotivazione resa dalla Corte distrettuale per accogliere il quartomotivo d’appello (v. § 8 alle pagg. 12-13 della sua sentenza),peraltro facendo in tal senso leva sui documenti specificati nellenote in calce ai §§ del ricorso ora cit.; laddove anche l’anomaliamotivazionale denunciata, nei limiti in cui è ora ammissibile insede di legittimità, dev’essere dedotta a prescindere dalNumero registro generale 18419/2022confronto con le risultanze processuali (cfr. anche, ex plurimis, Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 7286/2026Cass., sez. un., n. 37406/2022).Data pubblicazione 26/03/202616.

Infine, il ricorrente nella stessa censura profila ancheun vizio di extrapetizione quando imputa alla Corte di merito diavere “evidenziato l’impossibilità di ricorrere al repechage perevitare il licenziamento, eccezione – questa – mai neanchesollevata dagli intimati”.16.1. Ma pure tale dedotto vizio doveva essere fatto valereex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., denunciando laviolazione dell’art. 112 c.p.c. e deducendo la nullità dellasentenza per tale error in procedendo.17. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

Nulla dev’essere disposto, invece, quanto alle spesedel giudizio di cassazione tra le parti costituite e l’INPS, che nonha svolto difese in questa sede.Numero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026AULA 'A'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E DifferenzeretributiveSEZIONE LAVOROLicenziamentoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 18419/2022Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente - Cron.Rep.Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - Ud. 09/01/2026Dott.

FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Rel. Consigliere -Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 18419-2022 proposto da:CASSANO STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITOMARTIRE;- ricorrente -controDI CHIO FRANCESCO, DI CHIO GROUP S.R.L. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi2026 dall'avvocato GIUSEPPE TOTA;59 - controricorrenti -nonchè controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLAD'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI,ANTONIETTA CORETTI;- resistente con mandato -Numero registro generale 18419/2022avverso la sentenza n. 500/2022 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 7286/2026BARI, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 819/2019;Data pubblicazione 26/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO GIUSEPPE LUIGICASO.1. Con sentenza n. 943/2019 il Tribunale di Trani, inaccoglimento delle domande proposte da Cassano Stefano neiconfronti di Di Chio Francesco e della Di Chio Group s.r.l., a)aveva condannato i resistenti, in solido tra loro, al pagamentodella somma di € 166.819,08, oltre accessori come per legge, atitolo di differenze retributive per il periodo dal 10.6.2005 al30.10.2014;

b) aveva dichiarato illegittimo il licenziamentointimato al lavoratore da detta società il 29.9.2014 ed avevacondannato la società a riassumerlo e a pagargli un’indennità disei mensilità di € 1.749,19 ciascuna lorda;

c) aveva, infine,condannato i resistenti a regolarizzare la posizione contributivadel Cassano.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diBari accoglieva l’appello proposto da Di Chio Francesco e dallaDi Chio Group s.r.l. contro la sentenza di primo grado, e, perl’effetto, in riforma della stessa, rigettava la domanda azionatadal Cassano con ricorso del 18.12.2014.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva dedotto e richiesto l’attore nel ricorso introduttivodel giudizio e le posizioni assunte in prime cure dai convenuti edall’INPS;

b) quello che aveva considerato e deciso il primogiudice;

c) i motivi d’appello formulati da Di Chio Francesco e DiChio Group s.r.l.Numero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/20264. Tanto diffusamente premesso, la Corte giuNduimcearov dai r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026fondata la prima censura degli appellanti, con la quale questiavevano censurato la pronuncia di primo grado per non averfatto corretta applicazione dell’art. 2113 c.c. e, quindi, per nonaver assegnato “sostanziale definitività” all’accordo consacratonel verbale di conciliazione sindacale siglato, ai sensi degli artt.410 e 411 c.p.c. in data 9.5.2014 presso la sede sindacale UILdi Andria, dal Cassano e da Di Chio Francesco alla presenza delSegretario sindacale della UIL di Andria, Domenico Cagnetti”.5.

La Corte, nell’esaminare il secondo motivo degliappellanti, concludeva che, mancando la prova della sussistenzadi una relazione lavorativa di tipo subordinato tra il Di Chio e ilCassano nel periodo dal giugno 2005 a luglio 2010, nessunapretesa retributiva il Cassano poteva vantare in aggiuntarispetto agli emolumenti che egli stesso aveva riconosciuto diaver percepito nel periodo in questione; riteneva, inoltre, chenulla spettava al Cassano anche per il periodo non copertodall’accordo transattivo da maggio 2014 a ottobre 2014 inassenza di allegazione e prova dei titoli per i quali glispetterebbero differenze retributive.6.

Riteneva, poi, che alla luce di quanto in precedenzaconsiderato, restava assorbita ogni ulteriore questione,ovverosia, quelle attinenti la solidarietà passiva degli appellanti,la prescrizione presuntiva dei crediti retributivi vantati dalCassano e l’inammissibilità della domanda riconvenzionaleproposta dall’INPS.7. Giudicava, infine, fondato anche il quarto motivo digravame, attinente la declaratoria della illegittimità dellicenziamento irrogato al Cassano dalla s.r.l. Di Chio Group.Numero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/20268.

Avverso tale decisione Cassano Stefano ha prNoupmoerso tdoi r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e successivamemoria.9. Resistono Di Chio Francesco e la Di Chio Group s.r.l. conunico controricorso, mentre l’INPS si è limitato a conferiremandato ai propri difensori in epigrafe indicati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo denuncia ex “Art. 360 co. 1 n. 5c.p.c.: violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2113c.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti”.

Deduce:

a) che la“Corte di Appello di Bari ha argomentato in ordine alla validitàdell’accordo conciliativo raggiunta tra le parti, ma non ha tenutoin alcuna considerazione il fatto – pur ampiamente argomentatodal ricorrente – che nel corso del giudizio di primo grado gliintimati non avevano affatto contestato le circostanze in cui siera pervenuti alla sottoscrizione dell’accordo”;

b) che: “Lamotivazione della Corte barese sul punto, al contrario, non èsoltanto apparente, ma è altresì irrispettosa della lungaelaborazione giurisprudenziale che ha valorizzato l’effettivitàdell’assistenza prestata dal conciliatore, …”;

c) che: “Lamotivazione del Giudice di secondo grado – e di tanto vi è pienaevidenza nella stessa sentenza – ha clamorosamente omesso divalutare fatti, sicuramente decisivi ai fini della decisione, chepure avevano trovato ampio risalto negli atti di causa; …”; d)che: “La Corte barese – per inciso – è incorsa in una clamorosasvista, non avvedendosi del fatto che il ricorrente ha ritualmenteimpugnato il verbale di conciliazione, ed ha depositato agli attidi causa il relativo documento …”;

e) che “… la Corte barese haNumero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/2026completamente omesso di valutare tutti gli elementi diN upmreorov dai r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026offerti dalle parti: …”.2. Con il secondo motivo denuncia ex “Art. 360 co. 1 n. 4c.p.c.: omessa pronuncia in relazione al capo della domandarelativo alle differenze retributive”. Deduce che “il giudizio divalidità del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti haindotto il Giudice di Appello ad obliterare completamente il capodella domanda relativo alle differenze retributive, che il sig.Cassano ha avanzato in relazione a tutto il rapporto lavorativointercorso con il sig.

Di Chio e con la s.r.l. Di Chio Group”.3. Con il terzo motivo denuncia ex “Art. 360 co. 1 n. 5c.p.c.: violazione dell’art. 132 IV co. c.p.c. in relazione all’art. 3L. 604/1966”. Lamenta che: “La sentenza impugnata hariformato (anche) il capo della domanda relativo all’impugnativadi licenziamento: la Corte barese ha liquidato il tema di indaginecon una motivazione solo apparente, che – per un verso – nonha tenuto conto della dialettica processuale così comesviluppatasi nel corso del giudizio di primo grado – e per altroverso – ha addirittura aggiunto argomentazioni che neanche gliintimati avevano mai ritualmente esposto”.4.

Il primo motivo è inammissibile.5. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,più volte espresso anche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma,n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussioneNumero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/2026tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire cNhuem,e ros dei r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia), specificandosi che l’omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(così Sez. un. n. 8053/2014;

Sez. un. n. 19881/2014); che intale paradigma non è inquadrabile la censura concernente laomessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte(Sez. un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre, precisato che noncostituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizioin parola:

a) le argomentazioni o deduzioni difensive;

b) glielementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze astrattamente rilevanti;

c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il vario insieme dei materiali di causa;

d) ledomande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovveroi motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi delladomanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente,Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghiCass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).6. Ebbene, quanto al punto a) del riassunto della censuraora in esame, il ricorrente non vi deduce l’omesso esame di unfatto storico nel senso dianzi precisato, bensì assume che laCorte d’appello non avrebbe “tenuto in alcuna considerazione”una propria deduzione difensiva, in cui aveva argomentato “chenel corso del giudizio di primo grado gli intimati non avesseroNumero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/2026contestato la circostanza in cui si era pervenutNiu mearol ldai r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026sottoscrizione dell’accordo”.7.

Circa il punto b) dello stesso riassunto, il ricorrenteneppure vi deduce il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n.5), c.p.c., bensì vi prospetta cumulativamente un’anomaliamotivazionale, in via del tutto generica rappresentata come“motivazione apparente” (vizio che doveva essere fatto valereex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullitàdella sentenza per tale ragione), ma anche una motivazione chesi assume “irrispettosa della lunga elaborazionegiurisprudenziale che ha valorizzato l’effettività dell’assistenzaprestata dal conciliatore”; così adombrando un error iniudicando in punto di diritto, che, in questa sede di legittimità,avrebbe potuto essere fatto valere con il diverso mezzo di cuiall’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.8.

In ordine al punto c), è del tutto generica la deduzionedei fatti, “sicuramente decisivi ai fini della decisione”, che laCorte avrebbe “clamorosamente omesso di valutare”.9. Quanto al punto d), la “clamorosa svista” in cui sarebbeincorsa la Corte territoriale, per come dedotta dallo stessoricorrente, individua un errore di natura revocatoria, che, inconcorso dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c. (v.,ex plurimis, di recente, in tal senso Cass., sez. un., sent.5.3.2024, n. 5792), doveva essere fatto valere appunto, noncon ricorso per cassazione, bensì con il mezzo d’impugnazionedella revocazione.10.

Infine, per quanto riguarda il punto e), dal relativosviluppo di questo profilo di doglianza (cfr. punti 29-31 delricorso) si trae chiaramente che il ricorrente vi deduce in realtàNumero registro generale 18419/2022una incompleta ed inesatta lettura della deposizione della teste Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 7286/2026Micunco Raffaella, impingendo così sul terreno di unaData pubblicazione 26/03/2026valutazione delle prove, riservata ai giudici di merito.11. Parimenti è inammissibile il secondo motivo.12. A prescindere dal rilievo che il ricorrente non deducedirettamente la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità dellasentenza per tale ragione, il ricorrente neppure considera che laCorte territoriale, dopo aver accolto il primo motivo circa ilverbale di conciliazione ritenuto efficace per il periodo“compreso tra il 2.7.2010 ed il 30.4.2014” (cfr. in particolarepag. 7 dell’impugnata sentenza), ha terminato l’esame delsecondo motivo, parimenti accolto, osservando:

“Inconclusione, mancando la prova della sussistenza di unarelazione lavorativa di tipo subordinato tra il Di Chio e il Cassanonel periodo che va dal giugno 2005 a luglio 2010, nessunapretesa retributiva il Cassano può vantare in aggiunta rispettoagli emolumenti che egli stesso ha riconosciuto di aver percepitonel periodo in questione.Nulla spetta al Cassano anche per il periodo non copertodall’accordo transattivo che va dal maggio 2014 a ottobre 2014in assenza di allegazione e prova dei titoli per i quali glispetterebbero differenze retributive”.13.

E’ infine inammissibile il terzo motivo.14. Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recenteribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art.360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unitea partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato ilrifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle normeNumero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/2026che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, deNlu mveirzo idoi r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026motivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacchéle prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione,le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che leSezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazioneapparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e “la motivazione perplessa e obbiettivamenteincomprensibile”.

In questo caso – occorre evidenziare perquanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era inprecedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n. 5dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio sicita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802) (così nel § 10.9. della sopra già cit. Cass., sez. un., 5.3.2024,n. 5792).15. Dunque, il vizio di “motivazione apparente” dovevaessere fatto valere anzitutto, non con il mezzo di cui all’art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c., bensì con quello di cui al n.

4) delmedesimo comma, deducendo la nullità della sentenza per talevizio.15.1. Inoltre, come risulta chiaramente dallo svolgimentodi tale doglianza (cfr. §§ 38-44 del ricorso), il ricorrente in talecensura formula una critica nel merito giuridico dellamotivazione resa dalla Corte distrettuale per accogliere il quartomotivo d’appello (v. § 8 alle pagg. 12-13 della sua sentenza),peraltro facendo in tal senso leva sui documenti specificati nellenote in calce ai §§ del ricorso ora cit.; laddove anche l’anomaliamotivazionale denunciata, nei limiti in cui è ora ammissibile insede di legittimità, dev’essere dedotta a prescindere dalNumero registro generale 18419/2022confronto con le risultanze processuali (cfr. anche, ex plurimis, Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 7286/2026Cass., sez. un., n. 37406/2022).Data pubblicazione 26/03/202616.

Infine, il ricorrente nella stessa censura profila ancheun vizio di extrapetizione quando imputa alla Corte di merito diavere “evidenziato l’impossibilità di ricorrere al repechage perevitare il licenziamento, eccezione – questa – mai neanchesollevata dagli intimati”.16.1. Ma pure tale dedotto vizio doveva essere fatto valereex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., denunciando laviolazione dell’art. 112 c.p.c. e deducendo la nullità dellasentenza per tale error in procedendo.17. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

Nulla dev’essere disposto, invece, quanto alle spesedel giudizio di cassazione tra le parti costituite e l’INPS, che nonha svolto difese in questa sede. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. eC.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perNumero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/2026il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impNoumrteoro dai r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9.1.2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. eC.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perNumero registro generale 18419/2022Numero sezionale 59/2026il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impNoumrteoro dai r accolta generale 7286/2026Data pubblicazione 26/03/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9.1.2026.La PresidenteMargherita Maria Leone