Decreto — n. 7265/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETOsul ricorso iscritto al n. 11323/2022 R.G. proposto da:Caramia Maria, Di Battista Salvatore, Di Battista Michele, tutti n.q. di eredidi Di Battista Vincenzo, rappresentati e difesi dall’avv. Vito Carelli-ricorrenti-controComune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’avv. Angela Maria Buccoliero-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata diTaranto n.524/2021 depositata il 04/11/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è stata depositata rinuncia al ricorso, sottoscritta daldifensore e dalle parti ricorrenti;Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate fra leparti, avuto riguardo all’epoca di definizione della questione da parte diquesta Corte (con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione)rispetto all’epoca di introduzione del ricorso.Numero registro generale 11323/2022Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 7265/2026Data pubblicazione 26/03/2026Numero registro generale 11323/2022Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 7265/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 11323/2022 R.G. proposto da:Caramia Maria, Di Battista Salvatore, Di Battista Michele, tutti n.q. di eredidi Di Battista Vincenzo, rappresentati e difesi dall’avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 7265/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 11323/2022 R.G. proposto da:Caramia Maria, Di Battista Salvatore, Di Battista Michele, tutti n.q. di eredidi Di Battista Vincenzo, rappresentati e difesi dall’avv. Vito Carelli-ricorrenti-controComune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’avv. Angela Maria Buccoliero-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata diTaranto n.524/2021 depositata il 04/11/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è stata depositata rinuncia al ricorso, sottoscritta daldifensore e dalle parti ricorrenti;Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate fra leparti, avuto riguardo all’epoca di definizione della questione da parte diquesta Corte (con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione)rispetto all’epoca di introduzione del ricorso.Numero registro generale 11323/2022Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 7265/2026Data pubblicazione 26/03/2026Numero registro generale 11323/2022Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 7265/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 11323/2022 R.G. proposto da:Caramia Maria, Di Battista Salvatore, Di Battista Michele, tutti n.q. di eredidi Di Battista Vincenzo, rappresentati e difesi dall’avv.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 11323/2022 R.G. proposto da:Caramia Maria, Di Battista Salvatore, Di Battista Michele, tutti n.q. di eredidi Di Battista Vincenzo, rappresentati e difesi dall’avv. Vito Carelli-ricorrenti-controComune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’avv. Angela Maria Buccoliero-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata diTaranto n.524/2021 depositata il 04/11/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è stata depositata rinuncia al ricorso, sottoscritta daldifensore e dalle parti ricorrenti;Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate fra leparti, avuto riguardo all’epoca di definizione della questione da parte diquesta Corte (con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione)rispetto all’epoca di introduzione del ricorso.Numero registro generale 11323/2022Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 7265/2026Data pubblicazione 26/03/2026Numero registro generale 11323/2022Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 7265/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 11323/2022 R.G. proposto da:Caramia Maria, Di Battista Salvatore, Di Battista Michele, tutti n.q. di eredidi Di Battista Vincenzo, rappresentati e difesi dall’avv.
Vito Carelli-ricorrenti-controComune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’avv. Angela Maria Buccoliero-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata diTaranto n.524/2021 depositata il 04/11/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è stata depositata rinuncia al ricorso, sottoscritta daldifensore e dalle parti ricorrenti;Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate fra leparti, avuto riguardo all’epoca di definizione della questione da parte diquesta Corte (con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione)rispetto all’epoca di introduzione del ricorso.Numero registro generale 11323/2022Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 7265/2026Data pubblicazione 26/03/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa le spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, il 24/03/2026Ileana FedeleP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa le spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, il 24/03/2026Ileana Fedele