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Ordinanza — n. 7241/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows public employee's salary claim for civil registry duties as compatible with existing role.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7241/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the municipality's appeal against the lower court's rejection of a public employee's claim for additional salary. The employee argued that performing civil registry duties constituted superior-level tasks warranting higher pay, while the municipality contended these duties were compatible with their existing B3 classification. The court ruled that since the additional tasks were compatible with the employee's current qualification, no separate superior-level allowance applies under the relevant collective agreement.

Regesto Legislator

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Art. 52 d.lgs. n. 165/2001; Art. 1, comma 3 d.P.R. n. 396/2000; When additional duties performed by a public employee are compatible with their existing job classification, no separate allowance for superior-level tasks is due, though overall remuneration may be adjusted for adequacy.

Parole chiave

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public employment law salary classification civil registry duties collective agreement delegated functions remuneration compatibility Cassazione civile retribuzione del lavoratore dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ela falsa applicazione degli 52 del d.lgs.
Art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Art. 1, comma 3, d.P.R. n. 396 del 2000
15417del 31/05/2023, in una controversia tra le stesse parti aventeper oggetto la stessa questione, sia pur riferita a un periodotemporale diverso, qui richiamabile anche ai sensi dell’art. 118disp.
Art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001
Art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, Sentenza n. 3816 del 15/02/2021
Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 16094 del 02/08/2016
Cass., Ordinanza n. 15417 del 31/05/2023
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 8332-2022 proposto da:COMUNE DI BOSCOREALE, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall' avvocato FILOMENA FOCCILLO;- ricorrente -controPALMERIO IRENEO;- intimato -2026 avverso la sentenza n. 2986/2021 della CORTE D'APPELLO di1164 NAPOLI, depositata il 21/09/2021 R.G.N. 3873/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.Numero registro generale 8332/2022Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 7241/2026Data pubblicazione 26/03/20261.

Con sentenza n. 4523/2013, il Tribunale di Torre Annunziataha rigettato l’opposizione proposta dal Comune di Boscorealeavverso il decreto ingiuntivo con cui lo stesso Tribunale avevaingiunto al Comune di pagare in favore di Ireneo Palmerio lasomma di euro 3.060,60, a titolo di differenze retributive perl’attività lavorativa svolta presso il Comune.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2986/2021,pubblicata il 21 settembre 2021, ha rigettato l’appello principalee l’appello incidentale proposti nei confronti della decisione diprimo grado, così integralmente confermandola.2.

Il Comune di Boscoreale ricorre per la cassazione dellasentenza di secondo grado, con ricorso affidato a tre motivi,illustrato da successiva memoria, nella quale ha dato atto che ilricorso rg. 15701 del 2017 proposto da Ireneo Palmerio controil Comune di Boscoreale, a cui aveva chiesto la riunione, è statodeciso con l’ordinanza Cassò. 15417 del 2023 che ha rigettatoil ricorso.Il lavoratore è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ela falsa applicazione degli 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, 36 CCNLComparto Regioni ed enti locali 2002-2005, 1, comma 3, deld.P.R. n. 396 del 2000, per l’errata qualificazione in termini dimansioni superiori delle attività svolte dal ricorrente.Il motivo è fondato.2.

È incontestato che il lavoratore, inquadrato nella categoriaB3, sia stato delegato a svolgere, nel periodo per cui è causaNumero registro generale 8332/2022Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 7241/2026Data pubblicazione 26/03/2026(successivo al 1° gennaio 2010), le attività di stato civile eanagrafe.Deve dirsi tuttavia erronea la sentenza impugnata nella partein cui, sulla base di queste premesse, ha ritenuto che in tal modoegli abbia espletato mansioni superiori corrispondenti al livelloC e abbia pertanto diritto alle differenze retributive tra il livellodi inquadramento e quello superiore.3.

Come già statuito da questa Corte con l’ordinanza n. 15417del 31/05/2023, in una controversia tra le stesse parti aventeper oggetto la stessa questione, sia pur riferita a un periodotemporale diverso, qui richiamabile anche ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c., l’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000stabilisce che le funzioni di ufficiale dello stato civile che fannocapo al Sindaco «possono essere delegate ai dipendenti a tempoindeterminato e, in caso di esigenze straordinarie etemporalmente limitate, a tempo determinato del comune,previo superamento di apposito corso, o al presidente dellacircoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita lefunzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale.Per il ricevimento del giuramento di cui all’articolo 10 della legge5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del matrimonio e perla costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possonoessere delegate anche a uno o più consiglieri o assessoricomunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezionea consigliere comunale».Quanto alle disposizioni del CCNL Enti locali, l’art. 17 disciplinal’indennità di specifiche responsabilità e chiarisce trattarsi di unNumero registro generale 8332/2022Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 7241/2026Data pubblicazione 26/03/2026compenso accessorio volto a remunerare solo l’assunzioneformale di particolari e specifiche responsabilità da parte deilavoratori delle diverse categorie; in particolare, al comma 1 èstabilito:

«Le risorse di cui all’art. 15 sono finalizzate apromuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli diefficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e diqualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di pianidi attività anche pluriennali e di progetti strumentali e dirisultato basati su sistemi di programmazione e di controlloquali-quantitativo dei risultati», mentre al successivo comma 2si prevede che: «In relazione alle finalità di cui al comma 1, lerisorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per (…)» lettera f)«compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportanospecifiche responsabilità da parte del personale delle categorieB e C (…)», lettera i) «compensare le specifiche responsabilitàdel personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formaledegli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile eanagrafe ed Ufficiale elettorale (…)».Ai fini della corresponsione della specifica indennità, occorre,tuttavia, l’intervento della contrattazione decentrata integrativache determini le modalità di corresponsione della stessa.Dal quadro normativo e pattizio così sintetizzato, emerge chel’attività relativa allo stato civile e all’anagrafe può essereremunerata con la specifica indennità prevista dallacontrattazione collettiva, ma che, per il resto, trova applicazionela costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quandole mansioni aggiuntive svolte siano compatibili con la qualificaricoperta, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 52 del d.lgs.Numero registro generale 8332/2022Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 7241/2026Data pubblicazione 26/03/2026n. 165 del 2001, ponendosi eventualmente soltanto unproblema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione inrelazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativacomplessivamente svolta (v.

Cass., Sez. L, Sentenza n. 3816del 15/02/2021, Sez. 6, Ordinanza n. 16094 del 02/08/2016).4. Nella specie, l’attività che il dipendente pubblico è statochiamato a svolgere non esula dal rapporto di impiego,trattandosi di un’attività delegata proprio in ragione dell’ufficioricoperto; il legislatore, non stabilendo ulteriori requisiti per lalegittimità della delega, ne ha delineato la compatibilità con idiversi profili professionali, sicché opera la regola generaledesumibile dagli artt. 2 e 45, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondocui il trattamento economico fondamentale ed accessorio deldipendente pubblico è solo quello stabilito dalla contrattazionecollettiva e il datore di lavoro pubblico non può riconoscereemolumenti ulteriori che non trovino la loro fonte nella disciplinacontrattuale.5.

Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnatacassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.Numero registro generale 8332/2022Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 7241/2026Data pubblicazione 26/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Pubblicoimpiego - EntiSEZIONE LAVOROlocali -Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MansionisuperioriDott. IRENE TRICOMI - Presidente -R.G.N. 8332/2022Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Cron.Rep.Dott.

DARIO CONTE - Consigliere -Ud. 05/03/2026 CCDott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere -Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 8332-2022 proposto da:COMUNE DI BOSCOREALE, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall' avvocato FILOMENA FOCCILLO;- ricorrente -controPALMERIO IRENEO;- intimato -2026 avverso la sentenza n. 2986/2021 della CORTE D'APPELLO di1164 NAPOLI, depositata il 21/09/2021 R.G.N. 3873/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI MARIA ARMONE.Numero registro generale 8332/2022Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 7241/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con sentenza n. 4523/2013, il Tribunale di Torre Annunziataha rigettato l’opposizione proposta dal Comune di Boscorealeavverso il decreto ingiuntivo con cui lo stesso Tribunale avevaingiunto al Comune di pagare in favore di Ireneo Palmerio lasomma di euro 3.060,60, a titolo di differenze retributive perl’attività lavorativa svolta presso il Comune.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2986/2021,pubblicata il 21 settembre 2021, ha rigettato l’appello principalee l’appello incidentale proposti nei confronti della decisione diprimo grado, così integralmente confermandola.2.

Il Comune di Boscoreale ricorre per la cassazione dellasentenza di secondo grado, con ricorso affidato a tre motivi,illustrato da successiva memoria, nella quale ha dato atto che ilricorso rg. 15701 del 2017 proposto da Ireneo Palmerio controil Comune di Boscoreale, a cui aveva chiesto la riunione, è statodeciso con l’ordinanza Cassò. 15417 del 2023 che ha rigettatoil ricorso.Il lavoratore è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ela falsa applicazione degli 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, 36 CCNLComparto Regioni ed enti locali 2002-2005, 1, comma 3, deld.P.R. n. 396 del 2000, per l’errata qualificazione in termini dimansioni superiori delle attività svolte dal ricorrente.Il motivo è fondato.2.

È incontestato che il lavoratore, inquadrato nella categoriaB3, sia stato delegato a svolgere, nel periodo per cui è causaNumero registro generale 8332/2022Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 7241/2026Data pubblicazione 26/03/2026(successivo al 1° gennaio 2010), le attività di stato civile eanagrafe.Deve dirsi tuttavia erronea la sentenza impugnata nella partein cui, sulla base di queste premesse, ha ritenuto che in tal modoegli abbia espletato mansioni superiori corrispondenti al livelloC e abbia pertanto diritto alle differenze retributive tra il livellodi inquadramento e quello superiore.3.

Come già statuito da questa Corte con l’ordinanza n. 15417del 31/05/2023, in una controversia tra le stesse parti aventeper oggetto la stessa questione, sia pur riferita a un periodotemporale diverso, qui richiamabile anche ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c., l’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000stabilisce che le funzioni di ufficiale dello stato civile che fannocapo al Sindaco «possono essere delegate ai dipendenti a tempoindeterminato e, in caso di esigenze straordinarie etemporalmente limitate, a tempo determinato del comune,previo superamento di apposito corso, o al presidente dellacircoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita lefunzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale.Per il ricevimento del giuramento di cui all’articolo 10 della legge5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del matrimonio e perla costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possonoessere delegate anche a uno o più consiglieri o assessoricomunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezionea consigliere comunale».Quanto alle disposizioni del CCNL Enti locali, l’art. 17 disciplinal’indennità di specifiche responsabilità e chiarisce trattarsi di unNumero registro generale 8332/2022Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 7241/2026Data pubblicazione 26/03/2026compenso accessorio volto a remunerare solo l’assunzioneformale di particolari e specifiche responsabilità da parte deilavoratori delle diverse categorie; in particolare, al comma 1 èstabilito:

«Le risorse di cui all’art. 15 sono finalizzate apromuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli diefficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e diqualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di pianidi attività anche pluriennali e di progetti strumentali e dirisultato basati su sistemi di programmazione e di controlloquali-quantitativo dei risultati», mentre al successivo comma 2si prevede che: «In relazione alle finalità di cui al comma 1, lerisorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per (…)» lettera f)«compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportanospecifiche responsabilità da parte del personale delle categorieB e C (…)», lettera i) «compensare le specifiche responsabilitàdel personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formaledegli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile eanagrafe ed Ufficiale elettorale (…)».Ai fini della corresponsione della specifica indennità, occorre,tuttavia, l’intervento della contrattazione decentrata integrativache determini le modalità di corresponsione della stessa.Dal quadro normativo e pattizio così sintetizzato, emerge chel’attività relativa allo stato civile e all’anagrafe può essereremunerata con la specifica indennità prevista dallacontrattazione collettiva, ma che, per il resto, trova applicazionela costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quandole mansioni aggiuntive svolte siano compatibili con la qualificaricoperta, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 52 del d.lgs.Numero registro generale 8332/2022Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 7241/2026Data pubblicazione 26/03/2026n. 165 del 2001, ponendosi eventualmente soltanto unproblema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione inrelazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativacomplessivamente svolta (v.

Cass., Sez. L, Sentenza n. 3816del 15/02/2021, Sez. 6, Ordinanza n. 16094 del 02/08/2016).4. Nella specie, l’attività che il dipendente pubblico è statochiamato a svolgere non esula dal rapporto di impiego,trattandosi di un’attività delegata proprio in ragione dell’ufficioricoperto; il legislatore, non stabilendo ulteriori requisiti per lalegittimità della delega, ne ha delineato la compatibilità con idiversi profili professionali, sicché opera la regola generaledesumibile dagli artt. 2 e 45, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondocui il trattamento economico fondamentale ed accessorio deldipendente pubblico è solo quello stabilito dalla contrattazionecollettiva e il datore di lavoro pubblico non può riconoscereemolumenti ulteriori che non trovino la loro fonte nella disciplinacontrattuale.5.

Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnatacassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Napoli in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 8332/2022Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 7241/2026Data pubblicazione 26/03/2026P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Napoli in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 8332/2022Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 7241/2026Data pubblicazione 26/03/2026