Cassation court remands case to public hearing to clarify applicable collective agreement for university hospital staff regarding senior duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal and remanded the case for a public hearing to resolve novel legal questions. The appellant argued that the lower court misapplied collective agreements regarding senior duties and salary differences for university hospital staff. The court identified significant ambiguities in determining which collective agreement governs the relationship between university employees and hospital entities, necessitating direct judicial clarification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 D.lgs. n. 165/2001; Art. 64 CCNL Comparto Università 2008: When the applicability of collective agreements between university employees and hospital entities regarding senior duties is unclear, the case must be heard publicly to determine the correct legal framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 14893-2022 proposto da:AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITADEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato FRANCESCA AMMENDOLA;- ricorrente -contro2026 FERRARA GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall'avvocato1123 NERINO ALLOCATI;- controricorrente –nonché controUNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGIVANVITELLI;- intimata -avverso la sentenza n. 4551/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/12/2021 R.G.N. 458/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consNiugmleioro registro generale 14893/2022Numero sezionale 1123/2026del 04/03/2026 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUNEu.m ero di raccolta generale 7221/20261. La sentenza n. 4551 del 2021 della Corte di appello diNapoli confermava la pronuncia di prime cure che, in parzialeaccoglimento delle domande proposte da Giuseppina Ferrara,dipendente della Università degli Studi di Napoli ed inquadratanella categoria universitaria B, posizione economica B3,dell’Area Socio-sanitaria e svolgente nelle strutturedell’Azienda Ospedaliera Universitaria funzioni finalizzate allaassistenza sanitaria, aveva condannato sia l’Università chel’Azienda Ospedaliera sopra indicate al pagamento in solidodelle differenze retributive richieste, nei limiti dellaprescrizione quinquennale, dal 25 ottobre 2007 al 16.7.2011,maturate tra la categoria BS, fascia economica iniziale, VIfascia AOU, e la categoria B, fascia economica iniziale, V fasciaAOU, calcolate ai sensi dell’art. 28 CCNL Comparto Sanità.2.
Per la cassazione della sentenza ha presentato ricorsol’Azienda Ospedaliera dell’Università degli Studi dellaCampania “Luigi Vanvitelli” sulla base di quattro motivi, ai qualiha opposto difese con controricorso Giuseppina Ferrara.L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli èrimasta intimata.3. La ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 52 D.lgs. n.165/2001, lamentando che la Corte territoriale non avevacorrettamente svolto il procedimento logico-giuridico trifasico,Numero registro generale 14893/2022per l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, in Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 7221/2026quanto non aveva confrontato le mansioni risultanti dalleD ata pubblicazione 25/03/2026dichiarazioni testimoniali raccolte con le caratteristiche propriedel superiore profilo rivendicato di Operatore sociosanitario peril periodo in contestazione, omettendo di individuare i trattidistintivi.3.
Con il secondo motivo si censura, ex art. 360 o. 1 n. 3c.p.c., la sentenza impugnata per violazione dell’art. 64 delComparto Università 2006-09, già art. 28 Comparto Università2002-2005, in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ.,rappresentando che, nella fattispecie in esame, la normacontrattuale di riferimento non era l’art. 28 del CCNL Sanità,ma il predetto art. 64 del CCNL Università che prevedeva, incaso di svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52co. 5 del D.lgs. n. 165/01, la corresponsione delle differenze ditrattamento economico con la categoria superiore, senza alcunriguardo al trattamento iniziale dei livelli in rilievo.4.
Con il terzo motivo si deduce la violazione, ex art. 360co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 28 del CCNL Comparto Sanità, inrelazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ., per avereerroneamente la Corte territoriale ricondotto il caso inquestione nell’alveo della previsione del citato articolo 28 che,invece, non richiamava, nella sostanza, l’art. 52 co. 5 D.lgs. n.165/2001 e che statuiva il diritto alla differenza tra itrattamenti economici iniziali, all’interno della categoria B, solose il lavoratore fosse stato inquadrato nel livello iniziale,altrimenti avrebbe dovuto tenersi conto della effettivadifferenza tra il trattamento economico in godimento e quelloiniziale.5.
Con il quarto motivo si assume la violazione, ex art. 360co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 28 del CCNL Comparto Sanità, inNumero registro generale 14893/2022relazione all’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e 36 Cost., per non Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 7221/2026avere la Corte territoriale considerato che, avendo riguardo adD ata pubblicazione 25/03/2026una lettura costituzionalmente orientata delle norme inquestione, le differenze retributive riconosciute in ipotesi dimansioni superiori non potevano essere che quelledeterminate tra il trattamento economico in godimento equello rivendicato.6.
La Corte rileva che il ricorso pone la questione inerenteall’individuazione del contratto collettivo applicabile aidipendenti degli enti universitari che prestino servizio pressole aziende ospedaliere, allorché si verta in tema diriconoscimento delle mansioni superiori svolte e del correlatotrattamento economico eventualmente spettante.7. In particolare, occorre stabilire se la disciplina dell’art.64 del CCCNL Comparto Università del 16 ottobre 2008 (giàart. 28 CCNL Università del 27 gennaio 2005) – nella parte incui prevede, al comma 3, che il trattamento economicofondamentale e l’indennità di ateneo restano a caricodell’Università per l’importo relativo alla categoria diprovenienza, mentre, per la restante parte, è finanziato conl’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761del 1979 – implichi che anche le differenze retributive derivantidall’eventuale svolgimento di mansioni superiori rientrino tragli emolumenti da coprire mediante l’indennità perequativa eda quali condizioni, tenuto conto della diversa disciplina dellemansioni superiori dettata dai CCNL dei due comparti in rilievoe considerato, altresì, il disposto del comma 9 del citato art.8.
Viene, altresì, in rilievo l’ulteriore questionedell’incidenza nella fattispecie della modifica normativadell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, disposta dal d.lgs. n.150/2009 quanto all’equivalenza delle mansioni, esNtuemsearo registro generale 14893/2022Numero sezionale 1123/2026all’area di appartenenza. Numero di raccolta generale 7221/2026Si tratta di questioni connotate da novità, che rende opportunaD ata pubblicazione 25/03/2026«la trattazione in udienza pubblica, ossia nel luogo privilegiatoove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampiae diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il PubblicoMinistero, le decisioni aventi particolare rilievo nomofilattico»(ex plurimis, Sez.
U., n. 4739 del 3 marzo 2026).La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione inudienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.3.2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14893/2022Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 7221/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Altre ipotesiSEZIONE LAVORO pubblicoimpiegoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.14893/2022Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -Cron.Dott.
CATERINA MAROTTA - Consigliere- Rep.Ud 04/03/2026Dott. GUGLIELMO CINQUE -Rel. Consigliere-Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere -Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 14893-2022 proposto da:AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITADEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato FRANCESCA AMMENDOLA;- ricorrente -contro2026 FERRARA GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall'avvocato1123 NERINO ALLOCATI;- controricorrente –nonché controUNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGIVANVITELLI;- intimata -avverso la sentenza n. 4551/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/12/2021 R.G.N. 458/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consNiugmleioro registro generale 14893/2022Numero sezionale 1123/2026del 04/03/2026 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUNEu.m ero di raccolta generale 7221/20261. La sentenza n. 4551 del 2021 della Corte di appello diNapoli confermava la pronuncia di prime cure che, in parzialeaccoglimento delle domande proposte da Giuseppina Ferrara,dipendente della Università degli Studi di Napoli ed inquadratanella categoria universitaria B, posizione economica B3,dell’Area Socio-sanitaria e svolgente nelle strutturedell’Azienda Ospedaliera Universitaria funzioni finalizzate allaassistenza sanitaria, aveva condannato sia l’Università chel’Azienda Ospedaliera sopra indicate al pagamento in solidodelle differenze retributive richieste, nei limiti dellaprescrizione quinquennale, dal 25 ottobre 2007 al 16.7.2011,maturate tra la categoria BS, fascia economica iniziale, VIfascia AOU, e la categoria B, fascia economica iniziale, V fasciaAOU, calcolate ai sensi dell’art. 28 CCNL Comparto Sanità.2.
Per la cassazione della sentenza ha presentato ricorsol’Azienda Ospedaliera dell’Università degli Studi dellaCampania “Luigi Vanvitelli” sulla base di quattro motivi, ai qualiha opposto difese con controricorso Giuseppina Ferrara.L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli èrimasta intimata.3. La ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 52 D.lgs. n.165/2001, lamentando che la Corte territoriale non avevacorrettamente svolto il procedimento logico-giuridico trifasico,Numero registro generale 14893/2022per l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, in Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 7221/2026quanto non aveva confrontato le mansioni risultanti dalleD ata pubblicazione 25/03/2026dichiarazioni testimoniali raccolte con le caratteristiche propriedel superiore profilo rivendicato di Operatore sociosanitario peril periodo in contestazione, omettendo di individuare i trattidistintivi.3.
Con il secondo motivo si censura, ex art. 360 o. 1 n. 3c.p.c., la sentenza impugnata per violazione dell’art. 64 delComparto Università 2006-09, già art. 28 Comparto Università2002-2005, in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ.,rappresentando che, nella fattispecie in esame, la normacontrattuale di riferimento non era l’art. 28 del CCNL Sanità,ma il predetto art. 64 del CCNL Università che prevedeva, incaso di svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52co. 5 del D.lgs. n. 165/01, la corresponsione delle differenze ditrattamento economico con la categoria superiore, senza alcunriguardo al trattamento iniziale dei livelli in rilievo.4.
Con il terzo motivo si deduce la violazione, ex art. 360co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 28 del CCNL Comparto Sanità, inrelazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ., per avereerroneamente la Corte territoriale ricondotto il caso inquestione nell’alveo della previsione del citato articolo 28 che,invece, non richiamava, nella sostanza, l’art. 52 co. 5 D.lgs. n.165/2001 e che statuiva il diritto alla differenza tra itrattamenti economici iniziali, all’interno della categoria B, solose il lavoratore fosse stato inquadrato nel livello iniziale,altrimenti avrebbe dovuto tenersi conto della effettivadifferenza tra il trattamento economico in godimento e quelloiniziale.5.
Con il quarto motivo si assume la violazione, ex art. 360co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 28 del CCNL Comparto Sanità, inNumero registro generale 14893/2022relazione all’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e 36 Cost., per non Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 7221/2026avere la Corte territoriale considerato che, avendo riguardo adD ata pubblicazione 25/03/2026una lettura costituzionalmente orientata delle norme inquestione, le differenze retributive riconosciute in ipotesi dimansioni superiori non potevano essere che quelledeterminate tra il trattamento economico in godimento equello rivendicato.6.
La Corte rileva che il ricorso pone la questione inerenteall’individuazione del contratto collettivo applicabile aidipendenti degli enti universitari che prestino servizio pressole aziende ospedaliere, allorché si verta in tema diriconoscimento delle mansioni superiori svolte e del correlatotrattamento economico eventualmente spettante.7. In particolare, occorre stabilire se la disciplina dell’art.64 del CCCNL Comparto Università del 16 ottobre 2008 (giàart. 28 CCNL Università del 27 gennaio 2005) – nella parte incui prevede, al comma 3, che il trattamento economicofondamentale e l’indennità di ateneo restano a caricodell’Università per l’importo relativo alla categoria diprovenienza, mentre, per la restante parte, è finanziato conl’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761del 1979 – implichi che anche le differenze retributive derivantidall’eventuale svolgimento di mansioni superiori rientrino tragli emolumenti da coprire mediante l’indennità perequativa eda quali condizioni, tenuto conto della diversa disciplina dellemansioni superiori dettata dai CCNL dei due comparti in rilievoe considerato, altresì, il disposto del comma 9 del citato art.8.
Viene, altresì, in rilievo l’ulteriore questionedell’incidenza nella fattispecie della modifica normativadell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, disposta dal d.lgs. n.150/2009 quanto all’equivalenza delle mansioni, esNtuemsearo registro generale 14893/2022Numero sezionale 1123/2026all’area di appartenenza. Numero di raccolta generale 7221/2026Si tratta di questioni connotate da novità, che rende opportunaD ata pubblicazione 25/03/2026«la trattazione in udienza pubblica, ossia nel luogo privilegiatoove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampiae diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il PubblicoMinistero, le decisioni aventi particolare rilievo nomofilattico»(ex plurimis, Sez.
U., n. 4739 del 3 marzo 2026).La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione inudienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.3.2026La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio