Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 7108/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to First President pending Section Unites ruling on jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7108/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the case to the First President for reassignment pending a ruling by the Section Unites on jurisdiction. The Ministry of Justice challenged a lower court's partial award of vacation pay and damages to a retired judge, arguing ordinary courts lack jurisdiction over public employment relationships. The court noted that the jurisdictional objection had already been raised in interlocutory orders issued on the same day, necessitating a stay of proceedings until the Section Unites decides on the assignment of those related appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 60 c.p.c.; Art. 36 c.p.c.: When a jurisdictional objection is raised in the same hearing as interlocutory orders addressing the same issue, the case must be remanded to the First President for reassignment pending the Section Unites' decision on the jurisdictional question.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional objection Section Unites interlocutory orders reassignment to First President public employment relationship retired judge status vacation pay award indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 c.p.c.
Art. 36 c.p.c.
Directive 1999/70/CE
Art. 2697 c.c.
art. 2126 c.c
art. 2697 c.c
artt. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 2072 e 2074 del 2026
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 14237-2024 proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- ricorrente -controI.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE2025 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale5002 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati LUCIANA ROMEO, RENATA TOMBA;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO,ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;Numero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025Numero di raccolta generale 7108/2026- controricorrente -Data pubblicazione 25/03/2026nonché controQUARANTA GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocatiVINCENZO DE MICHELE, GIORGIO FONTANA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1009/2023 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 15/12/2023 R.G.N. 448/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del02/12/2025 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso,rimessione al Primo Presidente su giurisdizione;udito l'avvocato GIORGIO SANTINI;udito l'avvocato GIORGIO FONTANA;udito l'avvocato CARLA D'ALOISIO.- Con sentenza del 15 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Lecceconfermava la decisione resa dal Tribunale di Brindisi che avevaaccolto parzialmente la domanda proposta da GiovanniQuaranta nei confronti del Ministero della Giustizia nonché, aseguito di integrazione del contraddittorio in primo grado, diINPS e INAIL, riconoscendo in favore dell’istante ( investito dellefunzioni di giudice di pace a Fasano dal 5.9.2002 al 18.12.2014e a Brindisi dal 19.12.2014 al 15.6.2016, in cui era cessato dalservizio per raggiunti limiti di età) non, come preteso, sulpresupposto dell’assimilabilità della figura del giudice onorario aquella del magistrato ordinario o, in subordine a quella deldirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, ilriconoscimento del diritto ad un trattamento equiparabile aquello assicurato ai pubblici dipendenti che svolgono funzioniNumero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025analoghe e di rideterminazione del trattamento econNou meroic doi r accolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche ai sensi dell’art. 2126 c.c. e neppure la richiestaregolarizzazione contributiva ed assicurativa, maesclusivamente il diritto alle ferie retribuite ed al risarcimentodel danno c.d.

“comunitario” derivante dall’abusivo ricorso aicontratti a termine, determinato in sette mensilità dellaretribuzione globale di fatto, da intendersi corrispondente a7/12 del complessivo trattamento economico spettante perciascun anno, escludendo qualsiasi altro danno in assenza dispecifiche allegazioni.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione delgiudice ordinario in favore del giudice amministrativo,di impiego di fatto per lo svolgimento delle stesse mansioniespletate dai magistrati togati, ma al riconoscimento dellaqualità di “lavoratore” ai sensi delle norme del dirittocomunitario.

Il giudice d’appello ha escluso l’inserimentostrutturale del magistrato onorario nell’ordine giudiziario ed ilcorrispondere all’identità funzionale degli atti l’identità di status,così negando il riconoscimento del trattamento giuridico edeconomico dei magistrati togati, ivi compreso il diritto allaposizione previdenziale ed assicurativa. Ha, invece, ritenuto didover accogliere la qualificazione dell’istante come lavoratoresubordinato secondo la nozione propria del diritto eurounitario,facendone discendere il diritto alle ferie retribuite e l’illegittimitàdella reiterazione dei contratti a termine in virtù dei qualil’istante aveva svolto le funzioni di giudice di pace conconseguente diritto al risarcimento del danno c.d.“comunitario”.Numero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025- Per la cassazione di tale decisione ricorre il MinisteroN umdeerol ldai r accolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giustizia, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono,con controricorso, il Quaranta, il quale propone istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia, nonché l’INPS e l’INAIL.RAGIONI DELLA DECISIONE- Con il primo motivo, il Ministero ricorrente, ribadisce l’eccezionedi difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando comedalle conclusioni del ricorso introduttivo emergesse un petitumsostanziale dato dall’accertamento giudiziale di un rapportosubordinato di fatto analogo per funzioni alla magistraturaordinaria implicante la verifica della sussistenza di un rapportodi impiego pubblico con il Ministero della Giustizia oggetto digiudizio da parte del giudice amministrativo.- Con il secondo motivo, nel denunciare la violazione e falsaapplicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 2697 c.c., ilMinistero ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità delconvincimento espresso circa l’effettività della qualità di“lavoratore” ai sensi del diritto eurounitario da attribuirsi alQuaranta quale magistrato ordinario, assunta a presupposto peril riconoscimento del danno “comunitario” per l’abusivareiterazione dei contratti a termine.- Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., il Ministero ricorrente imputaalla Corte territoriale di avere pronunziato circa la spettanza infavore del Quaranta del risarcimento del danno per mancatafruizione delle ferie, in difetto di assolvimento da parte delmedesimo dell’onere della prova in ordine a detta circostanza.- Quanto alla questione posta dal Ministero ricorrente con il primomotivo di ricorso, relativa alla ribadita eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario, si deve rilevare come essaNumero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025nell’odierna udienza sia stata fatta oggetto di ordNinumaenroz dei r accolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026interlocutorie ( Cass. nn. 2072 e 2074 del 2026) che hannodisposto la rimessione degli atti al Primo Presidente perl’eventuale assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite.- La causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo in attesa dellapronunzia delle Sezioni Unite sui ricorsi iscritti ai numeri R.G.20693/2024 e 12322/2025.Numero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025Numero di raccolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E GiudiceonorarioSEZIONE LAVOROTrattamentoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: retributivoDott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - R.G.N. 14237/2024Cron.Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere - Rep.Ud. 02/12/2025Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -Dott. MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 14237-2024 proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- ricorrente -controI.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE2025 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale5002 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati LUCIANA ROMEO, RENATA TOMBA;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO,ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;Numero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025Numero di raccolta generale 7108/2026- controricorrente -Data pubblicazione 25/03/2026nonché controQUARANTA GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocatiVINCENZO DE MICHELE, GIORGIO FONTANA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1009/2023 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 15/12/2023 R.G.N. 448/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del02/12/2025 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso,rimessione al Primo Presidente su giurisdizione;udito l'avvocato GIORGIO SANTINI;udito l'avvocato GIORGIO FONTANA;udito l'avvocato CARLA D'ALOISIO.- Con sentenza del 15 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Lecceconfermava la decisione resa dal Tribunale di Brindisi che avevaaccolto parzialmente la domanda proposta da GiovanniQuaranta nei confronti del Ministero della Giustizia nonché, aseguito di integrazione del contraddittorio in primo grado, diINPS e INAIL, riconoscendo in favore dell’istante ( investito dellefunzioni di giudice di pace a Fasano dal 5.9.2002 al 18.12.2014e a Brindisi dal 19.12.2014 al 15.6.2016, in cui era cessato dalservizio per raggiunti limiti di età) non, come preteso, sulpresupposto dell’assimilabilità della figura del giudice onorario aquella del magistrato ordinario o, in subordine a quella deldirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, ilriconoscimento del diritto ad un trattamento equiparabile aquello assicurato ai pubblici dipendenti che svolgono funzioniNumero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025analoghe e di rideterminazione del trattamento econNou meroic doi r accolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche ai sensi dell’art. 2126 c.c. e neppure la richiestaregolarizzazione contributiva ed assicurativa, maesclusivamente il diritto alle ferie retribuite ed al risarcimentodel danno c.d.

“comunitario” derivante dall’abusivo ricorso aicontratti a termine, determinato in sette mensilità dellaretribuzione globale di fatto, da intendersi corrispondente a7/12 del complessivo trattamento economico spettante perciascun anno, escludendo qualsiasi altro danno in assenza dispecifiche allegazioni.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione delgiudice ordinario in favore del giudice amministrativo,di impiego di fatto per lo svolgimento delle stesse mansioniespletate dai magistrati togati, ma al riconoscimento dellaqualità di “lavoratore” ai sensi delle norme del dirittocomunitario.

Il giudice d’appello ha escluso l’inserimentostrutturale del magistrato onorario nell’ordine giudiziario ed ilcorrispondere all’identità funzionale degli atti l’identità di status,così negando il riconoscimento del trattamento giuridico edeconomico dei magistrati togati, ivi compreso il diritto allaposizione previdenziale ed assicurativa. Ha, invece, ritenuto didover accogliere la qualificazione dell’istante come lavoratoresubordinato secondo la nozione propria del diritto eurounitario,facendone discendere il diritto alle ferie retribuite e l’illegittimitàdella reiterazione dei contratti a termine in virtù dei qualil’istante aveva svolto le funzioni di giudice di pace conconseguente diritto al risarcimento del danno c.d.“comunitario”.Numero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025- Per la cassazione di tale decisione ricorre il MinisteroN umdeerol ldai r accolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giustizia, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono,con controricorso, il Quaranta, il quale propone istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia, nonché l’INPS e l’INAIL.RAGIONI DELLA DECISIONE- Con il primo motivo, il Ministero ricorrente, ribadisce l’eccezionedi difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando comedalle conclusioni del ricorso introduttivo emergesse un petitumsostanziale dato dall’accertamento giudiziale di un rapportosubordinato di fatto analogo per funzioni alla magistraturaordinaria implicante la verifica della sussistenza di un rapportodi impiego pubblico con il Ministero della Giustizia oggetto digiudizio da parte del giudice amministrativo.- Con il secondo motivo, nel denunciare la violazione e falsaapplicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 2697 c.c., ilMinistero ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità delconvincimento espresso circa l’effettività della qualità di“lavoratore” ai sensi del diritto eurounitario da attribuirsi alQuaranta quale magistrato ordinario, assunta a presupposto peril riconoscimento del danno “comunitario” per l’abusivareiterazione dei contratti a termine.- Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., il Ministero ricorrente imputaalla Corte territoriale di avere pronunziato circa la spettanza infavore del Quaranta del risarcimento del danno per mancatafruizione delle ferie, in difetto di assolvimento da parte delmedesimo dell’onere della prova in ordine a detta circostanza.- Quanto alla questione posta dal Ministero ricorrente con il primomotivo di ricorso, relativa alla ribadita eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario, si deve rilevare come essaNumero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025nell’odierna udienza sia stata fatta oggetto di ordNinumaenroz dei r accolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026interlocutorie ( Cass. nn. 2072 e 2074 del 2026) che hannodisposto la rimessione degli atti al Primo Presidente perl’eventuale assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite.- La causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo in attesa dellapronunzia delle Sezioni Unite sui ricorsi iscritti ai numeri R.G.20693/2024 e 12322/2025.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunziadelle Sezioni Unite in relazione alle ordinanze interlocutoriepronunziate in questa stessa udienza per i ricorsi nn. R.G.12322/2025 e 20693/2024.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 2.12.2025La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025Numero di raccolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunziadelle Sezioni Unite in relazione alle ordinanze interlocutoriepronunziate in questa stessa udienza per i ricorsi nn.

R.G.12322/2025 e 20693/2024.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 2.12.2025La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14237/2024Numero sezionale 5002/2025Numero di raccolta generale 7108/2026Data pubblicazione 25/03/2026