Italian Supreme Court dismisses appeal by police unions against Ministry of Justice via joint withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a joint withdrawal of claims by the parties. Unions Osapp and UILpa had challenged the Ministry of Justice regarding a prior rejection of their labor dispute, but immediately before the hearing, they submitted a declaration to terminate the controversy. Consequently, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to extinguish the proceedings without awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties jointly withdraw their claims, the court declares the extinction of the proceedings without ordering any allocation of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30636/2021 R.G. proposto da:Osapp, in persona del legale rappresentante pro tempore, Uilpa - PoliziaPenitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Giovanni Pollari Magliettaunitamente agli avvocati Alberto Borla, Roberto Preve-ricorrenti-controMinistero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria –Provveditorato Reg. Piemonte, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 504/2021 depositatail 08/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere Mario De Ioris.Numero registro generale 30636/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 7039/2026Data pubblicazione 24/03/20261.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, inriforma della decisione emessa dal Tribunale della medesima sede, harigettato il ricorso proposto ex art. 28 l. n. 300 del 1970 da alcuneorganizzazioni sindacali, fra cui la Osapp e Uilpa - Polizia Penitenziaria, neiconfronti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’AmministrazionePenitenziaria – Provveditorato Reg. Piemonte.2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneOsapp e Uilpa - Polizia Penitenziaria affidato a due motivi.3. Il Ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Immediatamente prima dell’adunanza camerale del 19.03.2026, leparti costituite hanno depositato dichiarazione congiunta di rinuncia agliformulate, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materiadel contendere con compensazione delle spese.2. Sussistendo le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., può esseredichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendo disporsi in ordine allespese, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c.Numero registro generale 30636/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 7039/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta da:
Oggetto:RAPPORTIAnnalisa Di Paolantonio PresidenteSINDACALIGuglielmo Cinque Consigliere PUBBLICOIMPIEGOIleana Fedele ConsigliereUd.19/03/2026 CCGuglielmo Garri ConsigliereMario De Ioris Consigliere Rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30636/2021 R.G. proposto da:Osapp, in persona del legale rappresentante pro tempore, Uilpa - PoliziaPenitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Giovanni Pollari Magliettaunitamente agli avvocati Alberto Borla, Roberto Preve-ricorrenti-controMinistero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria –Provveditorato Reg.
Piemonte, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 504/2021 depositatail 08/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere Mario De Ioris.Numero registro generale 30636/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 7039/2026Data pubblicazione 24/03/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, inriforma della decisione emessa dal Tribunale della medesima sede, harigettato il ricorso proposto ex art. 28 l. n. 300 del 1970 da alcuneorganizzazioni sindacali, fra cui la Osapp e Uilpa - Polizia Penitenziaria, neiconfronti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’AmministrazionePenitenziaria – Provveditorato Reg.
Piemonte.2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneOsapp e Uilpa - Polizia Penitenziaria affidato a due motivi.3. Il Ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Immediatamente prima dell’adunanza camerale del 19.03.2026, leparti costituite hanno depositato dichiarazione congiunta di rinuncia agliformulate, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materiadel contendere con compensazione delle spese.2. Sussistendo le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., può esseredichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendo disporsi in ordine allespese, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio