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Decreto — n. 7009/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7009/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7009/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 21421/2025 R.G. proposto da:Sidoti Silvana Giusi, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo LucaSpano'-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati Carlad'Aloisio, Ester Ada Sciplino, Antonino Sgroi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.422/2025depositata il 18/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 7009/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 21421/2025 R.G. proposto da:Sidoti Silvana Giusi, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo LucaSpano'-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati Carlad'Aloisio, Ester Ada Sciplino, Antonino Sgroi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.422/2025depositata il 18/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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suddivisione della previdenza professionale mantenimento della previdenza retroattività della rendita d'invalidità adeguamento della rendita prestazione d'assicurazione sociale calcolo delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 21421/2025Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 7009/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 21421/2025 R.G. proposto da:Sidoti Silvana Giusi, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo LucaSpano'-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati Carlad'Aloisio, Ester Ada Sciplino, Antonino Sgroi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.422/2025depositata il 18/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 21421/2025Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 7009/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 21421/2025Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 7009/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegataha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 21421/2025 R.G. proposto da:Sidoti Silvana Giusi, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo LucaSpano'-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati Carlad'Aloisio, Ester Ada Sciplino, Antonino Sgroi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.422/2025depositata il 18/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 21421/2025Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 7009/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella MarcheseP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella Marchese