Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the cassation judgment extinguished under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation judgment extinguished because the appellant failed to respond to a procedural proposal within the statutory period. The appellant, Masperi Tiziano Angelo, had challenged a lower court decision against the Revenue Agency and INPS but remained silent after the 40-day deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the communication of a proposal for judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 16757/2023 R.G. proposto da:Masperi Tiziano Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Forteunitamente all’avvocato Antonio Tripodi-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-controricorrente-controInps Roma in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agliavvocati Carla d'Aloisio, Ester Ada Sciplino, Antonino Sgroi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1135/2022depositata il 18/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 16757/2023Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 7001/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 16757/2023Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 7001/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegataha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 16757/2023 R.G. proposto da:Masperi Tiziano Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Forteunitamente all’avvocato Antonio Tripodi-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-controricorrente-controInps Roma in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agliavvocati Carla d'Aloisio, Ester Ada Sciplino, Antonino Sgroi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1135/2022depositata il 18/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 16757/2023Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 7001/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre, quanto all’ INPS, alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge e, quando all’ADER, alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella MarcheseP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre, quanto all’ INPS, alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge e, quando all’ADER, alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella Marchese