Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the notification of the proposal for case definition. The appellant, represented by Antonio Tripodi, challenged a lower court judgment against the Revenue Agency and INPS but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of procedural costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for definition within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 17934/2024 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tripodi-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-controricorrente-controInps Roma in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Sgroi unitamente agliavvocati Emanuele De Rose, Carla d'Aloisio, Ester Ada Sciplino-controricorrente-nonché controInps Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.176/2023 depositatail 06/02/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17934/2024Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 6994/2026Data pubblicazione 24/03/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 17934/2024Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 6994/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegataha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 17934/2024 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tripodi-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-controricorrente-controInps Roma in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Sgroi unitamente agliavvocati Emanuele De Rose, Carla d'Aloisio, Ester Ada Sciplino-controricorrente-nonché controInps Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.176/2023 depositatail 06/02/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17934/2024Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 6994/2026Data pubblicazione 24/03/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre, in relazione all’INPS, alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge e, in relazione all’ADER, spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella MarcheseP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre, in relazione all’INPS, alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge e, in relazione all’ADER, spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella Marchese