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Decreto — n. 6987/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6987/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6987/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 21688/2025 R.G. proposto da:Maso Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Tripodi-ricorrente-controInps Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoAntonino Sgroi unitamente agli avvocati Emanuele De Rose, Carlad’Aloisio, Ester Ada Sciplino-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.170/2025depositata il 13/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21688/2025Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 6987/2026Data pubblicazione 24/03/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 6987/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 21688/2025 R.G. proposto da:Maso Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Tripodi-ricorrente-controInps Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoAntonino Sgroi unitamente agli avvocati Emanuele De Rose, Carlad’Aloisio, Ester Ada Sciplino-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.170/2025depositata il 13/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21688/2025Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 6987/2026Data pubblicazione 24/03/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione riesame della rendita AI ritiro dell'istanza giudiziaria revoca di prestazioni sociali tempestività dell'istanza di ricusazione procedura di azione in materia di assicurazioni sociali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 21688/2025 R.G. proposto da:Maso Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Tripodi-ricorrente-controInps Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoAntonino Sgroi unitamente agli avvocati Emanuele De Rose, Carlad’Aloisio, Ester Ada Sciplino-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.170/2025depositata il 13/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21688/2025Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 6987/2026Data pubblicazione 24/03/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 21688/2025Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 6987/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegataha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 21688/2025 R.G. proposto da:Maso Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Tripodi-ricorrente-controInps Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoAntonino Sgroi unitamente agli avvocati Emanuele De Rose, Carlad’Aloisio, Ester Ada Sciplino-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.170/2025depositata il 13/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21688/2025Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 6987/2026Data pubblicazione 24/03/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre, per INPS, spese forfettarie nella misura del15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge e, per ADER,spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella MarcheseP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre, per INPS, spese forfettarie nella misura del15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge e, per ADER,spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella Marchese