Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the notification of a settlement proposal. The appellant, representing a judge, challenged an Inps decision via the Court of Appeal of Palermo but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 22882/2025 R.G. proposto da:Lo Giudice Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide LoGiudice-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Antonino Sgroi unitamente agli avvocati Emanuele DeRose, Ester Ada Sciplino, Carla d'Aloisio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.780/2024depositata il 29/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22882/2025Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 6984/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 22882/2025Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 6984/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegataha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 22882/2025 R.G. proposto da:Lo Giudice Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide LoGiudice-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Antonino Sgroi unitamente agli avvocati Emanuele DeRose, Ester Ada Sciplino, Carla d'Aloisio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.780/2024depositata il 29/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22882/2025Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 6984/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella MarcheseP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella Marchese