Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the notification of the proposal for case termination. The appellant, Piacentini Diego, had challenged a Florence Court of Appeal judgment against INPS, INAIL, and the Tax Agency, but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and the imposition of procedural costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following the notification of a proposal for termination constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 19914/2025 R.G. proposto da:Piacentini Diego, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tripodi-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Ester Ada Sciplino unitamente agli avvocati Carlad'Aloisio, Emanuele De Rose, Antonino Sgroi-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-controInail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Michele Pontone unitamente all’avvocato Lorella-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.467/2024 depositatail 18/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19914/2025Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 6981/2026Data pubblicazione 24/03/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 19914/2025Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 6981/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegataha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 19914/2025 R.G. proposto da:Piacentini Diego, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tripodi-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Ester Ada Sciplino unitamente agli avvocati Carlad'Aloisio, Emanuele De Rose, Antonino Sgroi-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-controInail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Michele Pontone unitamente all’avvocato Lorella-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.467/2024 depositatail 18/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19914/2025Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 6981/2026Data pubblicazione 24/03/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre, per INPS e INAIL, spese forfettarie nellamisura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge e,per ADER, spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella MarcheseP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre, per INPS e INAIL, spese forfettarie nellamisura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge e,per ADER, spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella Marchese