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Ordinanza — n. 6974/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rules INPS must pay additional unemployment contribution to private university employees under specific exclusion laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6974/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court overturned the Milan Court of Appeal's decision, ruling that the INPS must pay the additional unemployment contribution to employees of the private Bocconi University. The INPS argued that private universities were excluded from this specific contribution scheme, while the university claimed they were treated as public entities. The court rejected this distinction, holding that the specific exclusionary laws regarding the additional contribution prevail over the general rule equating private and public universities for standard insurance purposes.

Regesto Legislator

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Art. 4, co. 8 l. n. 243/91; Art. 2, co. 28, 29 l. n. 92/12: The general provision equating private and public universities for standard unemployment insurance does not extend to the specific exclusionary regime of the additional contribution, which explicitly applies to private university employees.

Parole chiave

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additional unemployment contribution private university employees INPS payment obligation exclusionary contribution regime public administration classification statutory interpretation hierarchy labor contribution laws finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 4, co. 8 l. n. 243/1991
Riteneva laCorte che la contribuzione addizionale non fosse dovuta in quanto,ai sensi dell’art. 4, co.8 l.
Art. 2, co. 28 l. n. 92/1992
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps lamenta violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2, co.28, 29 e 30, l.
Art. 2, co. 29 l. n. 92/1992
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps lamenta violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2, co.28, 29 e 30, l.
Art. 1, co. 2 d.lgs. n. 165/2001
Art. 3, co. 2 d.l. n. 87/2018

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 13519/2025
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 16574-2025 proposto da:I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO,ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;- ricorrente -controUNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, in persona del2026legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato ROBERTO PESSI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1029/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 20/01/2025 R.G.N. 887/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/02/2026 dalla Consigliera Dott.

MARIAGRAZIA PISAPIA.Numero registro generale 16574/2025Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 6974/2026Data pubblicazione 24/03/20261. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1029/2024,rigettava l’appello dell’INPS confermando la decisione delTribunale che aveva accolto l’opposizione svolta dall’UniversitàCommerciale Luigi Bocconi avverso due avvisi di addebito emessidall’Inps e relativi alla contribuzione addizionale Naspi. Riteneva laCorte che la contribuzione addizionale non fosse dovuta in quanto,ai sensi dell’art. 4, co.8 l. n.423/91, le Università non statali sonoequiparate a quelle statali ai fini dell’assicurazione contro ladisoccupazione involontaria, e queste ultime sono escluse dalpagamento del contributo addizionale.2.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi.3. L’Università Commerciale Luigi Bocconi resiste concontroricorso, ulteriormente illustrato da memoria.4. All’esito della camera di consiglio, il collegio ha riservatotermine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art.2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, dell’art.2,co.1, d. lgs. n. 22/2015, degli artt. 1, co.3 e 3, co.3, d.l. n.87/18,conv. con modif. dalla l. n. 161/18 e dell’art.4, co.8, l. n.243/91(ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), per avere la Corted’Appello escluso l’obbligo contributivo addizionale in forzadell’art.4, co.8 l. n.243/91.2.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps lamenta violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12,dell’art.1, co.2, d. lgs. n. 165/01 (ai sensi dell’art 360, primocomma, n. 3 c.p.c.), per non avere la Corte d’appello accertatoche il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, cui siNumero registro generale 16574/2025riferivano i due avvisi di addebito, fosse soggetto al regime Ndumeelr o sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 6974/2026pubblico impiego contrattualizzato.Data pubblicazione 24/03/20263.

Il primo motivo è fondato.4. La questione è stata già decisa da questa Corte conprecedente n.13519/2025, a cui si intende dare continuità, cheha chiarito che la norma di carattere generale dell’art.4, co.8 l.n.243/91 risale ad epoca in cui vigeva l’assicurazione contro ladisoccupazione involontaria e non ricomprende lo specifico istitutocontributivo - contributo addizionale per l’ASpI e poi per la NASpI-introdotto solo successivamente, con l. n. 92/12, con riguardo ailavoratori assunti con contratto a tempo determinato, per i periodicontributivi successivi all’1.1.2013.Si condividono e di seguito si riportano, pertanto, gli argomentiesposti nel precedente di questa Corte, sopra richiamato:«L’art.4, co.8 l. n.243/91 dispone che:

“Ai fini delleassicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazioneinvolontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità delsoppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratoriitaliani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciutesono soggette alla disciplina delle università statali.”L’art.2, co.28, l. n.92/12 esclude dal contributo addizionale lesole categorie di lavoratori di cui al successivo comma 29, tra cui,alla lettera d), sono indicati i lavoratori assunti a tempodeterminato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co.2d.lgs. n.165/01.Tale articolo include tra le pubbliche amministrazioni leuniversità statali, mentre nel caso di specie si tratta di universitànon statale, ai sensi della l. n.243/91, e quindi di un’istituzionenon qualificabile come pubblica amministrazione.;….lacontribuzione addizionale ASpI è disciplinata espressamentedall’art.2, co.29, l. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluseNumero registro generale 16574/2025dall’obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale, quiNnudmie,r o sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 6974/2026da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991.Data pubblicazione 24/03/2026Con l’art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in l. n.96/18 lamisura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensidell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento non siapplica alle università private, per le quali continuano a valere ledisposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquotaaddizionale».5.Le deduzioni svolte dalla Università Bocconi nel controricorsoe nella memoria difensiva, seppure pregevoli, non scalfisconol’evidenziato rapporto di genere a specie tra la disposizione(generale) dettata dall’art.4 comma 8 della legge n.423/1991 e ledisposizioni (speciali) dettate in materia di contribuzioneaddizionale ASpI/NASpI, rapporto che costituisce il nucleoessenziale dell’esposto ragionamento.6.Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso,assorbito il secondo e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con ilrigetto dell’originaria opposizione agli avvisi di addebito.7.Le spese dell’intero processo sono compensate consideratol’orientamento formatosi solo di recente.Numero registro generale 16574/2025Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 6974/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E ContributoaddizionaleSEZIONE LAVOROUniversità nonComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:stataliDott.

GABRIELLA MARCHESE - Presidente -R.G.N.16574/2025Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere- Cron.Rep.Dott. MARIA CASOLA - Consigliera-Ud 12/02/2026Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere - CCDott. MARIAGRAZIA PISAPIA -Rel. Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 16574-2025 proposto da:I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO,ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;- ricorrente -controUNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, in persona del2026legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato ROBERTO PESSI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1029/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 20/01/2025 R.G.N. 887/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/02/2026 dalla Consigliera Dott.

MARIAGRAZIA PISAPIA.Numero registro generale 16574/2025Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 6974/2026Data pubblicazione 24/03/20261. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1029/2024,rigettava l’appello dell’INPS confermando la decisione delTribunale che aveva accolto l’opposizione svolta dall’UniversitàCommerciale Luigi Bocconi avverso due avvisi di addebito emessidall’Inps e relativi alla contribuzione addizionale Naspi. Riteneva laCorte che la contribuzione addizionale non fosse dovuta in quanto,ai sensi dell’art. 4, co.8 l. n.423/91, le Università non statali sonoequiparate a quelle statali ai fini dell’assicurazione contro ladisoccupazione involontaria, e queste ultime sono escluse dalpagamento del contributo addizionale.2.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi.3. L’Università Commerciale Luigi Bocconi resiste concontroricorso, ulteriormente illustrato da memoria.4. All’esito della camera di consiglio, il collegio ha riservatotermine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art.2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, dell’art.2,co.1, d. lgs. n. 22/2015, degli artt. 1, co.3 e 3, co.3, d.l. n.87/18,conv. con modif. dalla l. n. 161/18 e dell’art.4, co.8, l. n.243/91(ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), per avere la Corted’Appello escluso l’obbligo contributivo addizionale in forzadell’art.4, co.8 l. n.243/91.2.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps lamenta violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12,dell’art.1, co.2, d. lgs. n. 165/01 (ai sensi dell’art 360, primocomma, n. 3 c.p.c.), per non avere la Corte d’appello accertatoche il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, cui siNumero registro generale 16574/2025riferivano i due avvisi di addebito, fosse soggetto al regime Ndumeelr o sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 6974/2026pubblico impiego contrattualizzato.Data pubblicazione 24/03/20263.

Il primo motivo è fondato.4. La questione è stata già decisa da questa Corte conprecedente n.13519/2025, a cui si intende dare continuità, cheha chiarito che la norma di carattere generale dell’art.4, co.8 l.n.243/91 risale ad epoca in cui vigeva l’assicurazione contro ladisoccupazione involontaria e non ricomprende lo specifico istitutocontributivo - contributo addizionale per l’ASpI e poi per la NASpI-introdotto solo successivamente, con l. n. 92/12, con riguardo ailavoratori assunti con contratto a tempo determinato, per i periodicontributivi successivi all’1.1.2013.Si condividono e di seguito si riportano, pertanto, gli argomentiesposti nel precedente di questa Corte, sopra richiamato:«L’art.4, co.8 l. n.243/91 dispone che:

“Ai fini delleassicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazioneinvolontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità delsoppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratoriitaliani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciutesono soggette alla disciplina delle università statali.”L’art.2, co.28, l. n.92/12 esclude dal contributo addizionale lesole categorie di lavoratori di cui al successivo comma 29, tra cui,alla lettera d), sono indicati i lavoratori assunti a tempodeterminato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co.2d.lgs. n.165/01.Tale articolo include tra le pubbliche amministrazioni leuniversità statali, mentre nel caso di specie si tratta di universitànon statale, ai sensi della l. n.243/91, e quindi di un’istituzionenon qualificabile come pubblica amministrazione.;….lacontribuzione addizionale ASpI è disciplinata espressamentedall’art.2, co.29, l. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluseNumero registro generale 16574/2025dall’obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale, quiNnudmie,r o sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 6974/2026da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991.Data pubblicazione 24/03/2026Con l’art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in l. n.96/18 lamisura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensidell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento non siapplica alle università private, per le quali continuano a valere ledisposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquotaaddizionale».5.Le deduzioni svolte dalla Università Bocconi nel controricorsoe nella memoria difensiva, seppure pregevoli, non scalfisconol’evidenziato rapporto di genere a specie tra la disposizione(generale) dettata dall’art.4 comma 8 della legge n.423/1991 e ledisposizioni (speciali) dettate in materia di contribuzioneaddizionale ASpI/NASpI, rapporto che costituisce il nucleoessenziale dell’esposto ragionamento.6.Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso,assorbito il secondo e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con ilrigetto dell’originaria opposizione agli avvisi di addebito.7.Le spese dell’intero processo sono compensate consideratol’orientamento formatosi solo di recente.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta l’originaria opposizione. Compensa le spese di litedell’intero processo.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2026La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 16574/2025Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 6974/2026Data pubblicazione 24/03/2026P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta l’originaria opposizione.

Compensa le spese di litedell’intero processo.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2026La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 16574/2025Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 6974/2026Data pubblicazione 24/03/2026