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Decreto — n. 6915/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 6915/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the notification of the lower court's proposal for case termination. The appellant, Zini Antonio, had filed a challenge against INPS and the Revenue Agency regarding a social security decree, but remained silent after the procedural deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and the imposition of procedural costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following the notification of a proposal for case termination constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit waiver of rights procedural proposal Italian Civil Procedure Code spese amministrative accollo delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 20058/2024 R.G. proposto da:Zini Antonio in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tripodi-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Antonino Sgroi unitamente agli avvocati Emanuele DeRose, Ester Ada Sciplino, Carla d'Aloisio-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.137/2024depositata il 08/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20058/2024Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 6915/2026Data pubblicazione 23/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 20058/2024Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 6915/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegataha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 20058/2024 R.G. proposto da:Zini Antonio in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tripodi-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Antonino Sgroi unitamente agli avvocati Emanuele DeRose, Ester Ada Sciplino, Carla d'Aloisio-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.137/2024depositata il 08/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20058/2024Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 6915/2026Data pubblicazione 23/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre, per INPS, spese forfettarie nella misura del15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge e, per ADER,spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella MarcheseP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre, per INPS, spese forfettarie nella misura del15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge e, per ADER,spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella Marchese